Cancellazione fermo auto: l’imposta di bollo va pagata?


Per l’Agenzia delle Entrate conta quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2020 sull’obbligo del versamento del tributo sulle ganasce fiscali.
La tua macchina è stata sottoposta a fermo amministrativo e, per riaverla, ti viene chiesto di versare l’imposta di bollo? Ti farà piacere sapere che cosa ne pensa l’Agenzia delle Entrate in proposito. Secondo l’Agenzia, per la cancellazione del fermo auto l’imposta di bollo non va pagata. Significa che togliere le cosiddette «ganasce fiscali» non deve costare alcunché all’automobilista. Un risparmio di 32 euro per chi deve sbrigare questa pratica.
L’addio all’imposta di bollo per cancellare il fermo auto giunge con un certo ritardo: l’ultima legge di Bilancio, infatti, aveva stabilito che fosse in vigore già dal 1° gennaio scorso. Tuttavia, ai primi di dicembre ci si era messa di mezzo l’Aci con un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate. La quale, nelle scorse ore, ha deciso che la tassa non è da pagare.
Indice
Cancellazione fermo: le pretese dell’Aci
Che cosa voleva l’Aci? Il motivo dell’interpello era chiarire se la norma contenuta nella legge di Bilancio era compatibile con quella del 2017 [1] che regola il documento unico di circolazione, ovvero quello che ha riunito carta di circolazione e certificato di proprietà dell’auto. Quel decreto legislativo prevedeva che nulla fosse cambiato dal punto di vista del gettito dell’imposta di bollo e che, quindi, la tassa venisse corrisposta.
Cancellazione fermo: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il ragionamento delle Entrate è diverso. Secondo l’Agenzia, c’è da tornare più indietro nel tempo, al 1998, quando un decreto del ministero delle Finanze [2] stabilì che la cancellazione del fermo doveva essere richiesta dall’automobilista il cui veicolo era stato colpito dal provvedimento. Una norma modificata dal decreto legislativo chiamato in causa dall’Aci, cioè quello del 2017, in virtù del quale la revoca del fermo deve essere notificata a chi gestisce i pubblici registri dei veicoli direttamente dal concessionario della riscossione.
Questo vuol dire che il contribuente non deve più presentare alcuna domanda e che, di conseguenza – osserva l’Agenzia delle Entrate –, «viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo». Questo perché sono le istanze dirette a enti pubblici in relazione alla tenuta dei pubblici registri (come il Pra, gestito dall’Aci, nel quale i fermi sono iscritti) a essere citate nella norma che disciplina il dovuto pagamento del tributo.
Inoltre – si legge ancora nella risposta dell’Agenzia – la norma sul gettito invariato si riferiva a una procedura di iscrizione e cancellazione del fermo che ormai è da considerare superata proprio dall’ultima legge di Bilancio. La quale, peraltro, prevede l’esenzione da ogni tributo o diritto per le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermi se richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata. Cioè da colui che, legge alla mano, è l’unico che possa cancellare un fermo.
Cancellazione fermo: chi ha pagato riavrà i soldi?
Chi, invece, ha già pagato l’imposta di bollo dal 1° gennaio ad oggi per la cancellazione del fermo auto probabilmente non riavrà indietro un soldo: le cancellazioni sono normalmente avvenute a cura dietro presentazione di un’istanza.
note
[1] Dlgs. n. 98/2017.
[2] DM Finanze n. 503/1998.