Scopri le ultime sentenze su: alluvione; calamità naturali; misure di salvaguardia adeguate; richiesta di risarcimento del danno; omessa informazione e vigilanza; falsa attestazione nella dichiarazione sostitutiva di aver subito danni nell’abitazione per usufruire dell’indennizzo; istanza di sgravio dei soggetti danneggiati dall’alluvione.
Indice
Risarcimento del danno da alluvione
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall’esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell’incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione – inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale – dell’episodio di natura meteorologica determinante l’esondazione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale – affermando che i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti – aveva fatto coincidere il “dies a quo” del termine di prescrizione con l’evento alluvionale, durato tre giorni).
Cassazione civile sez. un., 29/01/2021, n.2146
Accessione: fenomeni naturali
Le norme degli artt. 941, 942 (nel vecchio testo), 944 (nella versione antecedente), 946 e 947 (sempre con riguardo al vecchio testo), c.c., disciplinavano anche anteriormente alla l. n. 37/1994 i fenomeni dell’accessione, dell’alluvione, dell’avulsione e dell’insula in flumine nata, secondo il principio romanistico essenzialmente mirato di dirimere i conflitti tra titoli di acquisto originario. In questa prospettiva i fenomeni naturali a seguito dei quali venivano ad aumentare le superfici dei terreni emersi, oppure emergevano terreni prima coperti dalle acque ovvero, ancora, si distaccavano dai terreni parti riconoscibili come tali, davano luogo a fattispecie acquisitive in favore di quel proprietario di fondi che, caso per caso, si trovava in una situazione ritenuta meritevole di rilevanza.
Pertanto il precedente testo dell’art. 946 c.c. regolamentava una forma di accessione in base alla quale il conflitto possibile tra due rivieraschi opposti in ordine alla proprietà del terreno lasciato libero dalle acque del fiume per essersi questo naturalmente formato un nuovo alveo, veniva risolto con la divisione del medesimo tra i predetti. L’art. 947 c.c. (vecchio testo) stabiliva, quindi, che le norme di cui ai citati artt. 941,942,945 e 946 c.c. non si dovevano applicare nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti del letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre consimili cause.
La norma, pertanto, implicava, in via di principio ovvero per tutte le fattispecie previste dalla legge e perciò anche per l’accessione, che a tal fine si dovesse porre riferimento al presupposto della naturalità dell’evento causativo.
Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, n.3854
Distruzione abitazione a causa di un’alluvione
In tema di protezione internazionale, ove il richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari affermi di essere emigrato a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel paese di origine, occorre tener conto che l’art. 20 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, ancorché non applicabile “ratione temporis”, ha espressamente previsto un particolare permesso di soggiorno da concedersi quando nel paese di origine dello straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità, così tipizzando una condizione di vulnerabilità già tutelabile. ne consegue che ai fini della valutazione della vulnerabilità del richiedente, deve ritenersi rilevante anche la sussistenza della menzionata situazione di calamità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, poiché ai fini della concessione della protezione umanitaria, non aveva preso in considerazione la circostanza che il richiedente aveva lasciato il proprio paese dopo la distruzione della sua abitazione a causa di un’alluvione).
Cassazione civile sez. I, 04/02/2020, n.2563
Calamità naturali
In caso di calamità naturali, il Comune è tenuto ad adottare misure di salvaguardia adeguate e concrete rispetto alla situazione specifica, arrivando anche ad avvisare singolarmente le persone residenti in alcune zone più a rischio nell’ipotesi di pericolo grave per la loro incolumità.
(Fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento del danno, per omessa informazione e vigilanza, patito da alcuni residenti nel Comune di Cecina in occasione dell’alluvione del gennaio 2014, i quali lamentavano l’assenza di un sistema di avviso “porta a porta”).
Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, n.512
Benefici nei confronti dei soggetti colpiti dall’alluvione
In tema di benefici nei confronti dei soggetti colpiti dall’alluvione piemontese, non va accolta la domanda di restituzione nei confronti dell’INPS qualora la domanda di restituzione sia stata pacificamente presentata dalla società successivamente al termine del 31.7.2007 (invocando l’art. 4, comma 90, L. n. 350/2003 che aveva esteso ai soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del 1994 le disposizioni dettate dall’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 – che aveva consentito ai soggetti colpiti dal terremoto siciliano del dicembre 1990 di definire la propria posizione tributaria e contributiva versando entro il 16.3.2003 il 10% del dovuto), in quanto suddetto termine ha carattere perentorio.
Corte appello Torino sez. lav., 24/01/2019, n.33
Domanda di restituzione dei contributi previdenziali
È da ritenersi inammissibile la domanda di restituzione dei contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi, presentata da parte di un’impresa colpita dall’alluvione piemontese del 1994 nei confronti dell’Inail, qualora non vengano rispettati i termini di decadenza previsti dall’art. 3 del D.L. n. 300/2006.
Corte appello Torino sez. lav., 10/01/2019, n.616
Misure di sostegno a favore dei cittadini colpiti da calamità naturale
In tema di danno da ritardo, in cui la contestazione si appunta sulla mancata tempestiva attivazione dei poteri autoritativi, il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo è subordinato: a) al riconoscimento, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, del diritto del ricorrente al bene della vita inutilmente richiesto; b) all’assolvimento, da parte del danneggiato, dell’onere della prova ex artt. 2967 c.c. e 115, comma 1, del codice di procedura civile, esteso a tutti gli elementi costitutivi della pretesa, ossia la sussistenza dell’evento dannoso, l’ingiustizia del danno, il nesso di causalità con la condotta negativa dell’amministrazione e la colpa dell’inerzia.
Nella fattispecie – relativa a domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla omessa erogazione, per colpevole inerzia, delle misure di sostegno economico di cui alla l. n. 677/1996, dichiarativa dello stato di calamità naturale del Comune di Palmi -, l’interessato non ha offerto né la prova dei danni effettivamente patiti per effetto dell’alluvione – attesa l’impossibilità di attribuire valore dirimente alla perizia di parte, in mancanza della minima indicazione circa il criterio di stima utilizzato per valutare i danni riportati – né, tantomeno, la prova che i danni asseritamente patiti sarebbero stati certamente indennizzati dalla struttura commissariale, anche in ragione del fatto che la relativa ordinanza del Presidente della Regione Calabria, nella qualità di commissario delegato per l’emergenza, evidenziava come l’entità del contributo sarebbe stata parametrata, non solo ai danni accertati, ma anche alle disponibilità finanziarie.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 02/08/2018, n.488
Smottamento orografico del territorio
Uno smottamento orografico del territorio, conseguente ad una alluvione, appare idoneo a giustificare le difformità fra lo stato di un edificio e gli originali grafici, facendo permanere un ragionevole dubbio circa la sussistenza dei reati contestati.
(Nel caso di specie il Tribunale assolveva gli imputati ex. Art. 530 c.p.p. ed ordinava il dissequestro di quanto ancora eventualmente sequestrato).
Tribunale Napoli sez. I, 28/06/2018, n.5400
Reato di falsità in una dichiarazione sostitutiva di notorietà
Rilevando che è decorso il termine massimo di prescrizione, non pare possibile pronunciare un’assoluzione nel merito in ordine ai reati contestati. Sono diversi gli elementi che impongono di ritenere l’imputata responsabile del reato di falsità in una dichiarazione sostitutiva di notorietà finalizzata ad ottenere la liquidazione di un indennizzo non dovuto e riconosciutole, sulla base di detta dichiarazione, posto che l’immobile danneggiato dall’alluvione non era un’abitazione, non era nemmeno interamente realizzato, era utilizzato come ufficio e pertanto certamente i beni ed i pochi beni ed arredi ivi custoditi non erano indispensabili alla vita familiare.
Corte appello Cagliari sez. I, 06/03/2017, n.192
L’alluvione è sufficiente a giustificare la perdita della documentazione?
In caso di impugnazione di avvisi di accertamento con i quali vengano recuperati a tassazione maggiori redditi sociali sulla scorta di presunzioni “supersemplici” (art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973), ai contribuenti si impone un onere di dimostrazione contraria, al fine di provare la realtà dei redditi dichiarati (nella specie, non risultando quindi sufficiente la mera difesa consistita nell’affermare la perdita della documentazione a causa del fatto noto dell’alluvione).
Comm. trib. prov.le Modena sez. III, 20/06/2016, n.465
Spese derivanti da danni causati da un’alluvione
In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario.
(Fattispecie in cui lo stato di bisogno era dovuto a problemi di salute di una figlia, a difficoltà economiche connesse alla attività professionale o imprenditoriale, alla necessità di far fronte alle spese derivanti da danni causati da una alluvione).
Cassazione penale sez. II, 16/12/2015, n.10795
Pagamento dei canoni di locazione e danni causati dall’alluvione
Appare infondata l’opposizione a decreto ingiuntivo dell’affittuario che ritiene non doveroso il pagamento dei canoni di locazione in considerazione del fatto che a seguito di un alluvione (ottobre 20111 che ha investito tutta quella zona di Roma) abbia ricevuto dei danni. Ciò in considerazione del fatto che in tale data vi fu un’eccezionale nubifragio su Roma costituente forza maggiore esimente del nesso di causalità a carico del locatore.
Tribunale Roma sez. VI, 12/01/2015, n.598
Contributo riconosciuto alle vittime dell’alluvione
Il prevalente carattere culturale della Società Mostra d’Oltremare S.p.A., quale emerge dalle disposizioni che la riguardano (d.lg. n. 442 del 1999), non osta ad una vocazione imprenditoriale, poiché una serie di attività poste in essere dalla predetta società senza alcun vincolo di strumentalità con quelle più propriamente finalizzate alla divulgazione del turismo e della cultura, comportano perseguimento di utile economico e rischio di impresa.
La società Mostra di Oltremare S.p.A. svolge, pertanto, anche attività economica d’impresa. Ciò determina come conseguenza che debba riconoscersi che la predetta Società sia da individuarsi tra i destinatari del contributo riconosciuto alle vittime dell’alluvione ai sensi dell’art. 3 comma 4, dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3158 del 12 novembre 2001, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego impugnato.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 10/10/2014, n.5288
Sgravi contributivi a richiesta
In tema di sgravi contributivi a richiesta, per verificare l’osservanza dell’eventuale termine di decadenza (nella specie, termine fissato dall’art. 3 quater del d.l. n. 300 del 2006, conv. in l. n. 17 del 2007, per l’istanza di sgravio dei soggetti danneggiati dall’alluvione del Piemonte nel 1994), vale il principio secondo il quale, nell’ambito dei rapporti con la p.a., l’istanza è tempestiva qualora venga presentata all’ufficio postale per la spedizione entro il termine, non rilevando che essa sia pervenuta all’ente dopo la scadenza del termine medesimo.
Cassazione civile sez. VI, 27/06/2012, n.10768