Reato di falso in atto pubblico; condotta del medico; alterazione di un certificato medico con l’aggiunta di un’annotazione in un contesto cronologico successivo e diverso da quello reale; falsificazione materiale di un tracciato cardiografico.
Indice
- 1 Referto di pronto soccorso: valore probatorio
- 2 Il dolo generico
- 3 Referto medico contraffatto presentato all’Inail
- 4 Falso tracciato dell’esame cardiografico
- 5 Il medico dipendente di struttura ospedaliera
- 6 Simulazione di disturbi
- 7 Reato di falso in atto pubblico
- 8 Diagnosi riportata nel referto medico
- 9 Referto compilato dal medico fiscale
- 10 Accusa del medico di falso ideologico
- 11 Visita di controllo del medico
- 12 Intervento operatorio
Referto di pronto soccorso: valore probatorio
Il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese.
Tribunale Patti sez. I, 07/04/2021, n.289
Il dolo generico
Ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto l'”animus nocendi vel decipiendil” essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della “immutatio veri” che, tuttavia, non costituisce un dolo in “re ipsa” e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell’agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato in capo ad un dirigente medico di un ospedale che aveva compilato un referto attestante falsamente l’effettuazione di una visita e di un prelievo ematico su un paziente in realtà non presente in reparto, avendo accettato “brevi manu”, a titolo di cortesia, direttamente dalla moglie del paziente, infermiera presso lo stesso ospedale e chiamata a rispondere dell’omicidio di questi, la provetta con il sangue da esaminare).
Cassazione penale sez. I, 11/09/2020, n.27230
Referto medico contraffatto presentato all’Inail
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale’, spiegando come sia esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un atto pubblico inesistente, riconoscibile come tale, in quanto priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale (esclusa la responsabilità dell’imputato per avere presentato all’Inail la copia fotostatica di un referto contraffatto di un esame strumentale eseguito apparentemente in un ospedale).
Cassazione penale sez. V, 20/07/2020, n.26510
Falso tracciato dell’esame cardiografico
Integra il delitto di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico la condotta del medico di una struttura ospedaliera che formi un falso tracciato dell’esame cardiografico di un paziente (nella specie, apponendo sul tracciato dell’esame strumentale eseguito su un altro paziente date e segni volti ad attribuirlo al primo), dovendosi riconoscere al documento in parola la funzione di provare lo svolgimento di indagini cliniche, il loro risultato e il decorso clinico del paziente che risulta sottoposto all’esame.
(In motivazione la Corte ha specificato che, coesistendo nell’atto profili di falsità sia materiale che ideologica, il reato di falsità ideologica resta assorbito in quello di falsità materiale, poiché la contraffazione materiale rende irrilevante la questione della veridicità o meno dei contenuti dell’atto).
Cassazione penale sez. V, 24/05/2019, n.28052
Il medico dipendente di struttura ospedaliera
Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico dipendente di struttura ospedaliera autorizzato allo svolgimento di attività in regime “intra moenia” allargata, all’esterno della azienda sanitaria, trattandosi di attività inserita in una programmazione unitaria regionale e soggetta a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalità istituzionali dell’ente, con predeterminazione delle tariffe nonché della quota da riscuotere per conto dell’ente stesso.
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna relativa ai reati di corruzione e falso in atto pubblico in relazione alla condotta del medico che aveva percepito indebitamente somme di denaro in cambio del rilascio di falsa documentazione sanitaria).
Cassazione penale sez. VI, 02/04/2019, n.20264
Simulazione di disturbi
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del medico, la condotta del paziente che, simulando disturbi inesistenti, in tal modo determina il sanitario a redigere la certificazione medica richiesta.
Cassazione penale sez. VI, 07/11/2017, n.53117
Reato di falso in atto pubblico
Non sussiste la violazione del principio di correlazione, ex art. 521 cod. proc. pen.,qualora, ancorché non formalmente contestata nel capo di imputazione, sia ritenuta in sentenza l’ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. proc. pen., purché la natura fidefacente dell’atto considerato falso sia stata chiaramente indicata “in fatto” ed emerga inequivocamente dalla tipologia dell’atto oggetto del falso. (Fattispecie in tema di referto medico).
Cassazione penale sez. V, 14/09/2016, n.2712
Diagnosi riportata nel referto medico
La diagnosi riportata nel referto medico ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica; integra, pertanto, il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. la condotta del medico che abbia alterato un certificato medico mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la certificazione medica del Pronto Soccorso acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata.
Cassazione penale sez. V, 15/09/2015, n.44874
Referto compilato dal medico fiscale
Il referto compilato dal medico fiscale attestante l’assenza del lavoratore in malattia ad una visita di controllo durante la fascia oraria di reperibilità non fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze ivi risultanti che siano oggetto di percezione sensoriale da parte del pubblico ufficiale (medico fiscale), e pertanto suscettibili di errore di fatto; in relazione ad esse, dunque, non è necessario proporre querela di falso, essendo invece sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Tribunale Ivrea, 09/11/2006
Accusa del medico di falso ideologico
In relazione all’imputazione di falso ideologico è sufficiente sottolineare, alla luce di quanto sin qui affermato, che nella condotta contestata all’imputato difetta il requisito del dolo atteso che il medico scrivendo che il filamento radiopaco derivava dalla presenza di una mediazione posta in sede cutanea non affermava di aver constatato personalmente la circostanza riportata nel referto ma dava atto di una circostanza che gli era stata riferita da altri.
Qualora si dovesse ritenere che tale precisazione è sempre necessaria si arriverebbe a conclusioni palesemente errate come ad esempio quella di accusare un medico di falso ideologico nell’ipotesi in cui riporti in cartella clinica il valore della pressione o della temperatura corporea di un paziente, dati assunti non direttamente dal medico ma da un suo ausiliario.
Tribunale Pesaro sez. uff. indagini prel., 26/09/2002
Visita di controllo del medico
Il referto compilato in occasione della visita di controllo dal medico, che assume in relazione al relativo accertamento la qualifica di pubblico ufficiale, deve essere considerato atto pubblico; come tale esso è dotato, ai sensi dell’art. 2700 c.c., di efficacia di piena prova, sì che il giudice è vincolato alle risultanze del documento, mentre l’unico mezzo concesso alle parti per contrastato è la proposizione della querela di falso.
Tribunale Torino, 18/11/1993
Intervento operatorio
È responsabile di favoreggiamento personale il sanitario, il quale non si limiti ad omettere il dovuto referto, ma tenga una condotta attiva, contraria alle indagini, che la polizia giudiziaria stia svolgendo, ed idonea a far sorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell’indiziato.
(Nella specie il medico, che aveva estratto un proiettile ad un ricercato rimasto ferito nel corso di un’azione delittuosa, aveva compilato la cartella clinica concernente l’intervento operatorio eseguito, intestandola a falso nome).
Cassazione penale sez. VI, 15/03/1985, n.5446
Quando si arriva a falsificare un certificato medico, di solito, è per ottenere qualche giorno di assenza dal lavoro. Ora, però, la tentazione di creare documenti non originali da consegnare al datore dovrebbe essere meno forte rispetto al passato: l’attestazione di malattia, infatti, viene ormai trasmessa in via telematica all’Inps dallo stesso medico curante. Sicché, non dovrebbero esserci più spazi per l’illecito in questione. Al massimo, potrebbe verificarsi che un dipendente, d’accordo con il proprio medico, finga di essere malato facendosi rilasciare da questi un’attestazione non corrispondente al vero.
il comportamento del dipendente che taroccò un certificato medico, dichiarando di essere malato per non lavorare, è da considerarsi «sleale». In quanto tale, mina irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore e può comportare, quindi, il licenziamento in tronco.
Come scoprire un certificato medico falso?
La condotta del dipendente può essere smascherata attraverso la visita fiscale. Il medico dell’Inps potrebbe infatti contraddire il certificato del medico privato e ordinare al dipendente di rientrare al lavoro. Il lavoratore che vuole contestare il certificato del medico dell’Inps deve farlo immediatamente, ossia all’esito della visita fiscale dichiarando espressamente di non accettare il giudizio eseguito all’esito della visita. Il medico fiscale deve annotare la contestazione del lavoratore sul referto da lui stesso redatto, e consegnarla all’Inps insieme al certificato. L’ultima parola sulla contestazione del dipendente spetta al coordinatore sanitario della competente sede Inps.Andando oltre, la Cassazione ha ritenuto licenziabile anche il dipendente che, pur effettivamente malato, si è comportato in modo tale da pregiudicare la pronta guarigione. Egli ha, infatti, il dovere di non ostacolare il decorso della patologia e non compiere attività che potrebbero allontanare il rientro al lavoro (ad esempio un secondo lavoro quando incompatibile con lo stato morboso).In questa ulteriore ipotesi, la condotta del dipendente può essere smascherata con gli agenti investigativi che possono essere incaricati di pedinare il lavoratore poco onesto dopo il termine del turno.
Nel caso di chieda di falsificare un certificato medico: cosa rischia il paziente?
Il medico curante che attesta, sul certificato, di aver visitato il proprio assistito e di aver rilevato una malattia commette il reato di falso ideologico. Egli è, infatti, un pubblico ufficiale e la bugia è più grave rispetto a quella dichiarata da un privato. Pertanto, viene punito con la reclusione da uno a sei anni.Ipotesi diversa è quella di chi, avendo ricevuto dal proprio medico un certificato originale e autentico, lo modifichi in un successivo momento (ad esempio, alteri a penna il numero di giorni di riposo necessari). In tal caso, egli commette il reato di falso materiale in atto pubblico. La pena è di due anni di reclusione.
A me un medico ha scritto falsamente una diagnosi senza che io fossi un suo paziente ero nel suo studio per accompagnare una persona che aveva disturbi cosa comporta la mia situazione giuridica