Cosa succede in caso di conto corrente intestato a due o più persone? Come si regolano i rapporti tra le parti e come fare se uno dei due preleva più della propria quota?
Di solito, la gestione di un conto corrente cointestato viene lasciata alla libera determinazione delle parti: gli intestatari possono cioè scegliere come meglio regolare i propri rapporti con riferimento al denaro depositato in banca. Spesso, però, succede che tali rapporti siano solo verbali o che uno dei cointestatari, per una ragione o per un’altra, sia impossibilitato a controllare l’operato dell’altro. Sorgono così dispute che finiscono nei tribunali.
In questo modo, i giudici hanno potuto definire un decalogo sulla gestione del conto corrente cointestato: regole semplici e di facile attuazione, ma che bisogna tenere in considerazione tutte le volte in cui si intrattiene un rapporto di questo tipo.
Ecco, dunque, come ci si deve comportare e come risolvere eventuali controversie tra i contitolari del c/c. Ci riferiremo, per semplicità di trattazione, a un conto con solo due intestatari, ben potendo poi applicare la medesima disciplina in caso di un numero superiore di soggetti.
Indice
- 1 Quote di proprietà del conto corrente cointestato
- 2 Cosa succede se uno dei cointestatari utilizza più della sua parte?
- 3 Che succede se uno dei cointestatari fa un debito?
- 4 Come si amministra un conto corrente cointestato?
- 5 Versamento sul conto corrente cointestato: che succede?
- 6 Gestione conto corrente cointestato: ultime sentenze
- 6.1 Solidarietà attiva e passiva sul conto corrente cointestato
- 6.2 Commette appropriazione indebita chi prelevi dal conto corrente cointestato somme in misura superiore alla metà di quanto depositato
- 6.3 Conto corrente cointestato: il sequestro preventivo può essere disposto sull’intera somma
- 6.4 Versamento su conto corrente cointestato: è donazione indiretta solo se è accertato lo spirito di liberalità.
Quote di proprietà del conto corrente cointestato
La prima questione che può sorgere in merito a un conto corrente cointestato (sia esso bancario o postale) è quella relativa alle quote di proprietà: se queste non sono state definite in modo chiaro dalle parti, quanti soldi spettano a ciascun comproprietario? Secondo la giurisprudenza, in assenza di patti contrari, il conto si considera diviso per pari quote. Quindi, in caso di due cointestatari, ciascuno avrà la metà del deposito; in caso di tre cointestatari, la quota individuale è del 33,3% e così via.
Questo significa anche che, in caso di decesso di uno dei cointestatari, l’altro manterrà ferma la sua proprietà sul 50% del conto, mentre la residua parte finirà in successione, con divisione tra tutti gli eredi (tra i quali potrebbe anche esservi lo stesso cointestatario superstite).
Resta sempre la possibilità di dimostrare che la cointestazione è solo fittizia, una simulazione dettata da ragioni di praticità o di altro tipo. Si pensi, ad esempio, al marito che cointesta alla moglie il proprio conto solo per garantirle la disponibilità economica per il ménage domestico; si pensi anche a un anziano che cointesta il conto corrente postale alla figlia affinché questa provveda alle sue necessità alimentari. In questo caso, una volta dimostrata la finzione della cointestazione, l’effettivo titolare del rapporto di c/c potrà escludere l’altro da qualsiasi rivendicazione monetaria. Per ritornare agli esempi di prima, in caso di divorzio, la moglie non potrà tenere per sé la metà del conto o, in caso di decesso del genitore, il figlio non sarà legittimato a mettere le mani sul 50% della giacenza alle Poste.
Ma come dimostrare la simulazione? Il più delle volte, tramite la tracciabilità della provenienza del denaro: nel caso del marito, dando prova che il conto è alimentato solo dal proprio stipendio mentre, nel caso dell’anziano, dalla pensione dell’Inps. La prova è insita negli estratti conto.
Cosa succede se uno dei cointestatari utilizza più della sua parte?
Potrebbe succedere che uno dei cointestatari, approfittando della fiducia o della distrazione dell’altro, prelevi o spenda più della propria quota. Si immagini la convivente che, prima di tornare nel proprio paese di origine, svuota il conto del compagno. Che si può fare in questi casi?
Non c’è alcuna responsabilità da parte della banca nel caso in cui uno dei cointestatari utilizzi una quota di denaro superiore a quella spettategli (quota che, come detto sopra, in assenza di patti contrari, si considera uguale a quella degli altri comproprietari). Quindi, non si può fare causa all’istituto di credito o alle Poste che hanno consentito a quest’ultimo di prelevare e magari svuotare il conto. L’unica difesa è agire contro il diretto responsabile con un’azione di restituzione dell’indebito o, eventualmente, sussistendone gli estremi, con una denuncia penale per appropriazione indebita.
Che succede se uno dei cointestatari fa un debito?
Se uno dei cointestatari manda il conto in rosso, ad esempio a causa dell’utilizzo di una carta revolving, l’altro è corresponsabile nei confronti della banca. Quest’ultima cioè può chiedere l’intero importo all’uno o all’altro cointestatario, indifferentemente.
Come si amministra un conto corrente cointestato?
La gestione ordinaria del conto corrente cointestato deve essere regolata all’atto della cointestazione. Di solito, esistono due modalità:
- a firma congiunta: ogni operazione deve essere autorizzata da ciascun contitolare. Così nessuno dei comproprietari può effettuare prelievi, staccare assegni o eseguire pagamenti in via autonoma. Si può anche stabilire che l’obbligo della doppia firma scatti solo a partire da un determinato importo (ad esempio, per spese superiori a 500 euro);
- a firma disgiunta: ogni operazione può essere fatta autonomamente da ciascun contitolare senza dover prima chiedere il permesso all’altro.
Le operazioni straordinarie, però, come la chiusura del conto corrente, richiedono sempre il consenso di entrambi i cointestatari, salvo diversamente stabilito negli accordi con la banca.
Versamento sul conto corrente cointestato: che succede?
Ogni versamento fatto da ciascun contitolare del conto cointestato si considera un atto di donazione per la metà dell’importo in questione visto che, anche su di esso, l’altro cointestatario vanterà il 50% di proprietà.
Gestione conto corrente cointestato: ultime sentenze
Solidarietà attiva e passiva sul conto corrente cointestato
Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal comma 2 dell’art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Ed il medesimo principio trova applicazione in caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato. Tale indirizzo, tuttavia, è espressivo di una disciplina, non dedicata ad un particolare fenomeno simulatorio (visto, peraltro, che la cointestazione resta integralmente operante nei rapporti tra i correntisti e la banca ai sensi del cit. art. 1854 c.c.), bensì preposta a stabilire entro quali limiti può operare nei rapporti interni tra i correntisti cointestatari la presunzione juris tantum di cui all’art. 1298, comma 2, cit.
Tribunale, Bari, sez. I, 02/05/2014, n. 2152
A norma dell’ art. 1854 c.c., qualora un conto sia intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori in solido; nei rapporti interni tra i creditori in solido, ai sensi dell’ art. 1298 c.c., le parti si presumono uguali se non risulta diversamente. Tale presunzione semplice può essere vinta dalla prova contraria circa l’esclusiva provenienza, da uno solo dei cointestatari, della provvista.
Tribunale, Monza, 18/12/2019, n. 2788
La cointestazione di un conto corrente vale a rendere solidale il credito o il debito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore dell’uno, dell’altro o di entrambi; ne deriva, per effetto del principio di solidarietà attiva, che la Banca è pienamente legittimata a compensare il saldo attivo presente su un conto corrente cointestato, con il debito di uno dei cointestatari presente su altro rapporto o conto, facendo applicazione dell’art. 1853 c.c.
Corte appello Ancona, 28/06/2019, n.1084
Commette appropriazione indebita chi prelevi dal conto corrente cointestato somme in misura superiore alla metà di quanto depositato
Integra il reato di appropriazione indebita prelevare somme di denaro in un conto corrente cointestato, in misura superiore alla metà del denaro depositato nello stesso. (Nel caso di specie, la moglie del curatore nominato ad un soggetto in stato di infermità e deficienza psichica prelevava da un libretto di deposito cointestato con il soggetto incapace somme di denaro cospicue per finalità del tutto estranee alla cura del soggetto infermo, nonostante tutte le somme di danaro prelevate derivassero da pensioni di invalidità del soggetto invalido).
Corte appello L’Aquila, 06/03/2019, n.3418
Conto corrente cointestato: il sequestro preventivo può essere disposto sull’intera somma
Può essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p., dell’intera somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, senza che assumano rilievo le presunzioni o i vincoli posti dal Codice civile (artt. 1289 e 1834) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la successiva possibilità di procedere a un effettivo accertamento dei beni che siano di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato.
Cassazione penale sez. III, 13/02/2019, n.29079
Versamento su conto corrente cointestato: è donazione indiretta solo se è accertato lo spirito di liberalità.
L’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
Tribunale Lucca, 02/01/2019, n.1