Quali sono i documenti da allegare in caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario?


Per la redazione della dichiarazione di successione in caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario occorre avere accorgimenti particolari?
La legge prevede che l’eredità possa acquistarsi: con l’accettazione, che potrà essere espressa o tacita, o con beneficio d’inventario.
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario ha il vantaggio che il patrimonio dell’erede non si confonde con quello del defunto, pertanto, ad esempio, il primo non risponderà dei debiti del de cuius se non nei limiti di quanto pervenutogli per successione.
L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria nel caso in cui l’eredità sia devoluta in favore di persone giuridiche, minori, minori emancipati, interdetti e inabilitati.
Nel caso in cui l’eredità sia accettata con beneficio di inventario, l’erede non potrà alienare, sottoporre a pegno od ipoteca i beni ereditari senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio. Nel caso di beni mobili l’autorizzazione è necessaria per i cinque anni successivi all’accettazione.
Per accettare l’eredità con beneficio d’inventario, l’erede deve dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al Cancelliere del Tribunale del luogo nel quale si è aperta la successione, ossia nell’ultimo domicilio del defunto, o davanti ad un Notaio che ne curerà il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.).
Inoltre l’erede dovrà richiedere al Tribunale competente territorialmente la nomina di un Cancellerie per eseguire l’inventario che dovrà compiersi entro tre mesi dalla morte, se l’erede è nel possesso di beni ereditari (art. 485 c. 1 C.C.) ovvero entro tre mesi dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario negli altri casi (art. 487 c. 2 C.C.).
La legge non detta particolari formalità per la compilazione dei moduli inerenti la dichiarazione di successione. Il Legislatore si è limitato a dettare i tempi: ossia la presentazione della successione deve avvenire entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (art. 31 c. 1 Dlgs. 346/1990). Nel caso di eredità accettata con beneficio d’inventario i dodici mesi decorrono dalla scadenza del termine stabilito per la formazione dell’inventario.
L’art. 30 del Dlgs. 346/1990 individua i documenti da allegare alla dichiarazione di successione e tra questi, in caso di accettazione con beneficio di inventario, oltre agli altri, bisognerà allegare anche l’inventario.
Articolo tratto da una consulenza resa dall’avv. Serafina Funaro