Come ridurre l’assegno di mantenimento


Cosa fare per ottenere la revisione dell’assegno in sede di separazione.
Ti sei separato da tua moglie. Dopo un lungo periodo difficile, finalmente hai trovato la serenità al fianco di una nuova compagna. Tra qualche mese nascerà la vostra bambina e sei al settimo cielo. Tuttavia, sei preoccupato perché i soldi sono pochi. Tra il mantenimento che corrispondi a moglie e figlio e le spese dell’affitto, hai paura di non farcela. Con l’arrivo della tua nuova figlia, decidi di rivolgerti ad un avvocato per capire come ridurre l’assegno di mantenimento.
Fortunatamente, scopri che l’assegno può essere oggetto di modifica in presenza di alcuni fattori, come ad esempio il mutamento delle condizioni economiche oppure nel caso in cui un coniuge si formi una nuova famiglia. Ma procediamo con ordine e vediamo come ridurre l’assegno di mantenimento.
Indice
Cos’è l’assegno di mantenimento?
L’assegno di mantenimento è un contributo economico (erogato di solito mensilmente) riconosciuto al coniuge economicamente più debole e ai figli durante la separazione. Va precisato che il criterio per la quantificazione dell’assegno di mantenimento al coniuge non è più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Di recente, la Suprema Corte [1] ha infatti sancito la natura assistenziale e compensativa dell’assegno in questione, così come accade per l’assegno divorzile.
Pertanto, l’assegno di mantenimento può essere riconosciuto:
- al coniuge privo di redditi adeguati, a condizione che non gli sia addebitata la separazione, cioè la fine del matrimonio. Si pensi, ad esempio, alla moglie che è andata via di casa abbandonando il marito e i figli. Se il coniuge al quale stata addebitata la separazione si trova in difficoltà potrebbe aver diritto solo ad un assegno alimentare, cioè una somma necessaria per il suo sostentamento;
- ai figli. Ciascun coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice, tuttavia, può porre a carico di uno dei coniugi l’obbligo di corrispondere un assegno a favore degli stessi.
Assegno di mantenimento: quali sono i requisiti?
La legge prevede che per ottenere l’assegno di mantenimento, il coniuge:
- deve richiederlo espressamente nella domanda di separazione;
- non deve possedere adeguati redditi propri;
- non deve essergli stata addebitata la separazione;
- non deve convivere con un’altra persona.
Per l’assegno di mantenimento a favore dei figli, il giudice dovrà valutare in particolare:
- le esigenze educative: ad esempio, il figlio che deve frequentare il conservatorio;
- il tenore di vita goduto dal minore prima della separazione;
- i redditi di entrambi i genitori;
- il tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Ovviamente, il coniuge obbligato all’assegno di mantenimento deve possedere mezzi idonei per far fronte al contributo economico.
Quando si può ridurre l’assegno di mantenimento?
La legge consente a ciascun coniuge la possibilità di chiedere al giudice la revisione, ossia la modifica dell’assegno di mantenimento. Ciò accade, in particolare, quando sopraggiungono fatti nuovi che giustifichino una modifica. Ad esempio:
- è cambiata la situazione economica di uno dei coniugi. In altre parole, si è verificato un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato all’assegno (ad esempio, ha perso il lavoro oppure gli è stato ridotto lo stipendio) oppure, al contrario, si è verificato un miglioramento (si pensi al coniuge che riceve un’eredità da un parente);
- si è costituto un nuovo nucleo familiare: si pensi al caso del marito, obbligato all’assegno di mantenimento, che si è formato una nuova famiglia e ha avuto un altro figlio dalla nuova compagna. Tale circostanza incide sull’entità dell’assegno, potendo il marito chiedere una riduzione rispetto a quanto stabilito nella sentenza di separazione;
- sono cambiate le esigenze dei figli. Si pensi al figlio ormai cresciuto che deve frequentare l’università.
Come ridurre l’assegno di mantenimento
Supponiamo che tu conviva con una nuova compagna dalla quale hai avuto una bambina. Le spese mensili da sostenere sono tante: canone di affitto, mantenimento alla moglie, mantenimento ai figli, bollette, ecc. Insomma non riesci ad arrivare a fine mese. Ebbene, in casi come questi hai diritto a chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento. Come fare? Occorre rivolgersi al giudice presentando un ricorso, nel quale esporre tutte le circostanze che giustificano una riduzione dell’importo dell’assegno, avendo cura di provare, in particolare, il peggioramento della propria condizione economica. Quindi, ad esempio, sarà utile allegare la busta paga e le spese mensili da sostenere. Il giudice, una volta sentite le parti ed acquisite le prove, decide con sentenza la riduzione dell’assegno di mantenimento. Attenzione: non puoi ridurre l’assegno autonomamente, ma devi necessariamente rivolgerti al giudice. La richiesta non verrà accolta qualora la riduzione della somma dovuta a titolo di mantenimento sia ingiustificata.
Se i coniugi sono d’accordo sulle modifiche da apportare al mantenimento, possono anche optare per la procedura di negoziazione assistita. In pratica, le parti raggiungono in via amichevole un accordo sulle modifiche da apportare in tema di mantenimento (riducendolo o aumentandolo a secondo delle esigenze) tramite l’assistenza di avvocati.
Il Fondo di solidarietà
Forse non sai che il coniuge separato che si trovi in stato di bisogno ha diritto ad ottenere dallo Stato un’anticipazione delle somme dovute dall’altro coniuge a titolo di mantenimento.
Facciamo un esempio.
Tizia è separata e non riesce a provvedere al mantenimento proprio e dei figli in quanto il marito Caio non le corrisponde l’assegno, così come stabilito nel provvedimento del giudice. In tal caso, Tizia può accedere al Fondo di solidarietà presentando una domanda al tribunale del luogo di residenza.
Per usufruire del Fondo è necessario che il coniuge separato:
- sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- sia titolare del diritto al mantenimento;
- non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge;
- abbia un ISEE inferiore o uguale ad euro 3.000;
- abbia cercato di recuperare invano le somme dal coniuge inadempiente (ad esempio, attraverso il pignoramento).
Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza, il tribunale valuta la domanda e la trasmette al ministero della Giustizia che provvedere a corrispondere al coniuge la somma spettante. Il ministero della Giustizia poi recupererà le somme dal coniuge inadempiente.
Attenzione: è possibile richiedere solo le somme maturate dal 1 gennaio 2016 in poi.
note
[1] Cass. sent. n. 26084/2019 del 15.10.2019.