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Assunzione socio srl come dipendente

15 Aprile 2020 | Autore:
Assunzione socio srl come dipendente

Far parte di una società non sempre equivale a prestare attività lavorativa. La tua posizione può subire un cambiamento. Alcune indicazioni sulla normativa applicabile in tema di srl.

Fai parte di una società a responsabilità limitata e desideri prestare attività lavorativa presso la stessa? Ti stai chiedendo come fare e quali sono le possibili conseguenze cui puoi andare incontro? La normativa in materia è piuttosto complessa, ma vi sono dei punti di riferimento certi che ti possono aiutare.

In questa breve disamina proveremo a chiarire i tuoi dubbi e a individuare insieme le procedure da seguire. In particolare, ci occuperemo della controversa questione dell’assunzione di un socio srl come dipendente. Devi sapere, infatti, che in tema di società si applicano delle categorie giuridiche a sé stanti e delle differenze sostanziali. Ad esempio, la prima distinzione che bisogna fare è quella tra persona fisica e persona giuridica.

Proveremo ad affrontare tutti gli aspetti di maggior interesse, ma il primo consiglio è quello di rivolgerti sempre a un consulente del lavoro o a un legale esperto di diritto societario. I professionisti in questione sapranno inquadrare adeguatamente il tuo caso e fornirti la soluzione più opportuna alla tua posizione professionale.

Prima di addentrarci nella materia dobbiamo, quindi, provare a capire che cosa si intende per società e, soprattutto, che cos’è una società a responsabilità limitata.

Srl: che cosa è?

Quando si parla di società si fa genericamente riferimento a una persona giuridica, ossia a un soggetto che può essere destinatario di diritti e di doveri, ma si distingue dalle persone fisiche che lo compongono. In altri termini, la persona giuridica è una finzione del diritto: si considera tale un ente che vive autonomamente nel nostro sistema e assume delle responsabilità per la condotta posta in essere.

La persona giuridica, di regola, ha un patrimonio distinto da quello delle persone fisiche che la compongono e con esso risponde delle obbligazioni assunte. Può essere costituita da un unico soggetto o da più persone: in quest’ultimo caso, si parla di società.

Il rapporto sociale è il vincolo che lega due o più persone allo svolgimento in maniera professionale di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili. In altri termini, il contratto di società è finalizzato all’esercizio di una vera e propria attività di impresa dalla quale derivino dei profitti; questi ultimi, a conclusione dell’anno, devono essere distribuiti tra i singoli soci in ragione delle proprie partecipazioni sociali.

All’interno della grande categoria sociale, si distinguono diverse tipologie di enti: ad esempio, le società di persone sono differenti dalle società di capitali, le società per azioni hanno caratteristiche completamente dissimili da quelle delle società in accomandita semplice.

Nel dettaglio, per quel che a noi maggiormente interessa, quando si parla di società a responsabilità limitata si fa riferimento a una società di capitali con regime agevolato. Si tratta, in altri termini, di un ente dotato di autonomia patrimoniale perfetta, ossia di un patrimonio nettamente distinto da quello dei singoli soci, con il quale ci si assume la responsabilità delle azioni poste in essere.

In linea di massima, fatte salve alcune ipotesi specifiche (pensa, ad esempio, alla srl unilaterale) una società di questo tipo sorge per contratto tra i soci che decidono di versare un capitale minimo di diecimilaeuro di fronte a un notaio. La sua costituzione, subordinata all’adozione di uno specifico atto pubblico e di uno statuto, deve essere iscritta presso il registro delle imprese: da questo momento la società inizia ad avere una vita autonoma da quella dei suoi singoli componenti.

La società, come persona che opera a tutti gli effetti nel mondo giuridico, può avere dei dipendenti. Può, in altri termini, stipulare dei contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel rispetto di tutte le norme di diritto del lavoro presenti nel nostro sistema.

Ma la società a responsabilità limitata può assumere come dipendente uno dei suoi soci? In altri termini, uno dei soggetti che ha creato la società, vincolandosi al versamento di una quota, può diventare al tempo stesso suo lavoratore?

Vediamolo subito, ma ti anticipiamo che la risposta è positiva: l’assunzione di un socio da parte della srl è ammessa dal legislatore, a patto che si rispettino determinate condizioni.

Chi può essere assunto da una srl?  

Una srl può assumere la veste di datore di lavoro e, dunque, può adottare tutte le tipologie contrattuali flessibili o rigide messe a disposizione dal nostro ordinamento giuridico.

Accorgimenti specifici devono, però, essere adottati in caso di assunzione di un socio in qualità di dipendente. E ciò per un motivo molto semplice: il socio, per il solo fatto di essere tale, ha diritto a partecipare agli utili sociali; ad essi si va a sommare la retribuzione tipicamente spettante al lavoratore.

Una distinzione preliminare di non poco rilievo è quella tra socio d’opera e socio lavoratore. Tra le due, è la seconda la categoria che ci interessa. Il socio d’opera, infatti, è colui che diventa socio in virtù dell’attività lavorativa prestata a beneficio della società: in altri termini, oggetto del conferimento è proprio l’opera dalla persona fisica.

Il socio lavoratore, per converso, è già a tutti gli effetti socio e ha, quindi, versato la propria quota, ma cumula la posizione di lavoratore a fronte della stipula di un preciso contratto con la srl.

Per tale motivo, è possibile per un socio essere assunto soltanto a due condizioni:

  • non deve essere un socio amministratore;
  • non deve essere un socio che possiede la maggioranza sociale.

Queste due limitazioni si giustificano per evidenti ragioni: nel mondo giuridico si dice che si vuole evitare la figura del cosiddetto “socio tiranno“, ossia una persona che accentra nelle sue mani una posizione di dominio sugli altri soci.

In assenza di queste specifiche situazioni, quando il socio srl viene assunto come dipendente ha diritto a tutti i trattamenti contributivi e retributivi previsti per l’attività lavorativa svolta, al pari di ogni altro lavoratore dello stesso settore. Secondo quanto dispone il codice civile, infatti, tre sono gli elementi caratterizzanti il rapporto contrattuale: la prestazione di attività lavorativa a fronte di una retribuzione, l’assoggettamento al potere di direzione e controllo del datore di lavoro e la continuità del lavoro prestato.



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