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Nomina amministratore di sostegno

15 Marzo 2023 | Autore:
Nomina amministratore di sostegno

Cosa fare se, a causa di una malattia fisica o psichica, non si è in grado di provvedere a sé stessi?

A tutti capita, prima o poi, di avere a che fare con un genitore anziano che non è più in grado di gestire con lucidità i propri interessi. Il rischio di rimanere vittima di raggiri è sempre all’ordine del giorno e le persone anziane o incapaci sono più indifese di altre. Si pensi, invece, ad un fratello, dipendente dal gioco d’azzardo, che rischia di sperperare tutto il patrimonio. In casi come questi, la legge prevede la facoltà di nominare un amministratore di sostegno.

Si parla di quella figura che assiste una persona non in grado di gestire i propri interessi. Affianca il beneficiario nella gestione delle attività quotidiane senza interferire con le sue scelte o limitare la sua capacità di agire.

La nomina dell’amministratore di sostegno avviene in questo modo. Bisogna presentare un ricorso al tribunale indicando tutte le informazioni relative al beneficiario, in particolare quelle relative allo stato di salute psicofisica (ad esempio, specificare se soffre di Alzheimer).

Esaminata la domanda, il giudice tutelare può convocare il ricorrente e ascoltare sia il beneficiario sia i familiari, nonché il pubblico ministero. Entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso, il giudice emette il decreto motivato con cui nomina un amministratore di sostegno.

Nel decreto, il giudice deve specificare:

  • le generalità del beneficiario e dell’amministratore incaricato;
  • la durata dell’incarico (che può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato);
  • l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere nell’interesse del beneficiario;
  • gli atti che il beneficiario può compiere con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  • il limite di spesa per l’amministratore;
  • il termine entro cui l’amministratore deve riferire al giudice l’attività svolta e le condizioni del beneficiario.

Il giudice può nominare l’amministratore indicato dal beneficiario stesso oppure un’altra persona, scegliendola tra i seguenti soggetti:

  • il coniuge;
  • il padre;
  • la madre;
  • il figlio;
  • il fratello o la sorella;
  • un parente entro il quarto grado;
  • il soggetto designato con testamento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Qualora ricorrano gravi motivi, o per ragioni di opportunità, il giudice può nominare anche una persona diversa (ad esempio, un avvocato).

È chiaro, quindi, che nella scelta dell’amministratore di sostegno occorre preferire i familiari del beneficiario o, comunque, soggetti a lui vicini che siano in grado di assisterlo.

La persona nominata come amministratore di sostegno deve accettare l’incarico, salva la possibilità di ottenere dispensa (ad esempio, il genitore di tre figli minori, i militari in servizio, coloro che hanno un’età pari o superiore a 65 anni, ecc.). Il decreto va poi comunicato all’ufficiale dello Stato civile per le annotazioni a margine dell’atto di nascita.

Chi può beneficiare dell’amministratore di sostegno?

In genere, le persone che necessitano di un amministratore di sostegno sono:

  • gli anziani;
  • i disabili;
  • coloro che soffrono di una grave dipendenza da alcol, droghe o gioco d’azzardo;
  • i detenuti;
  • i malati in fase terminale o in coma, incapaci di provvedere ai propri interessi.

Chi può richiedere l’amministratore di sostegno?

La domanda può essere presentata:

  • dallo stesso beneficiario, quando capisce di non essere più in grado di gestire i propri interessi;
  • dal coniuge o dal convivente;
  • dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado: ad esempio, dal padre, dalla madre, dal figlio, dai fratelli, ecc.;
  • dal tutore o dal curatore del beneficiario;
  • dal pubblico ministero;
  • dai responsabili dei servizi sanitari e sociali che assistono la persona.

Amministratore di sostegno: quali sono gli effetti?

Chi viene assistito dall’amministratore continua a svolgere personalmente tutti gli atti relativi alla propria vita quotidiana (ad esempio, recarsi all’ufficio postale per riscuotere la propria pensione oppure al supermercato per fare la spesa, ecc.).

Invece, se il soggetto intende acquistare una casa, cancellare un’ipoteca, accettare o rinunciare all’eredità e così via, occorre il consenso dell’amministratore di sostegno e l’autorizzazione del giudice tutelare. In ogni caso, l’incarico cessa con la morte del beneficiario.

L’amministratore di sostegno ha diritto al compenso?

Una volta nominato, l’amministratore di sostegno svolge il suo incarico gratuitamente; quindi, non ha diritto ad un compenso. Il giudice tutelare, tuttavia, può prevedere a favore dell’incaricato, previa presentazione di un’apposita istanza, un’equa indennità in base al patrimonio di cui dispone il beneficiario e alla difficoltà dell’incarico.



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