Riscossione del pedaggio; uscita dal casello autostradale senza corrispondere il pedaggio dovuto; calcolo medio tra l’orario d’ingresso e di quello d’uscita; divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico; reato di truffa.
Indice
- 1 Insolvenza fraudolenta: mancato pagamento del pedaggio autostradale
- 2 Impatto dell’auto sulla barriera di un casello autostradale
- 3 Classamento catastale: stazione di esazione di pedaggio autostradale
- 4 Casello autostradale: quando c’è truffa?
- 5 Casello autostradale e riscossione del pedaggio
- 6 Casello autostadale e divieto di inversione di marcia
- 7 L’uscita dal casello autostradale
- 8 Casello autostradale e vie di accesso allo stadio
- 9 Sfondamento delle barriere del casello autostradale
- 10 Condanna per insolvenza fraudolenta e truffa
- 11 Orario d’ingresso e di uscita al casello autostradale
- 12 Rapporti di lavoro alle dipendenze della PA: controversie
- 13 Appostamento all’uscita di un casello autostradale
- 14 Realizzazione di un casello autostradale
- 15 Condotta dell’automobilista
- 16 Meccanismi leciti di formazione della prova
- 17 Spazio adiacente al casello autostradale
- 18 Sistema elettronico di pagamento
Insolvenza fraudolenta: mancato pagamento del pedaggio autostradale
Integra il reato di insolvenza fraudolenta il soggetto che ritualmente presentandosi al casello autostradale su di un’autovettura regolarmente funzionante ed inserendo il talloncino di ingresso nell’apposito lettore, abbia fatto presumere la propria solvibilità e la volontà di aderire all’offerta contrattuale di utilizzazione del servizio per poi non adempiere alla propria obbligazione. Sotto il profilo soggettivo detta condotta evidenzia la volontà di dissimulare il proprio stato di insolvenza al momento dell’assunzione dell’obbligazione connotando detta condotta di dolo generico.
Tribunale Nola, 19/01/2022, n.2026
Impatto dell’auto sulla barriera di un casello autostradale
Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un’autovettura, ma proceda a una serie di manovre finalizzate a impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (nella specie, il reato è stato ravvisato rispetto alla condotta dell’imputato che si era sottratto all’identificazione degli operanti attraverso una complessa manovra di guida nel corso della quale, alla simulazione di resa, era seguita una proditoria fuga dal parcheggio di un centro commerciale, con concreta esposizione a rischi per le persone, conclusasi – dopo un inseguimento da parte delle forze dell’ordine- solo con l’impatto dell’auto sulla barriera di un casello autostradale).
Cassazione penale sez. V, 08/06/2020, n.19368
Classamento catastale: stazione di esazione di pedaggio autostradale
In tema di classamento catastale, l’area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essere classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale, rispetto all’attività avente ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro.
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, n.6828
Casello autostradale: quando c’è truffa?
Integra il delitto di truffa e non di insolvenza fraudolenta la condotta di chi park il casello autostradale riservato ai possessori di viacard/telepass essendo sprovvisto di tessera e non pagando, anche successivamente, il relativo pedaggio autostradale, sussistendo raggiri finalizzati a evitare il pagamento.
Tribunale Avellino sez. II, 03/12/2018, n.2153
Casello autostradale e riscossione del pedaggio
E’ integrato il reato di cui all’art.455 c.p. e non la fattispecie prevista dall’art. 453 c.p. se non vi sia un numero considerevole di banconote falsificate perché solo da queste è possibile ritenere il concerto con l’autore della falsificazione.
( Nel caso di specie, l’imputato in servizio al casello autostradale per la riscossione del pedaggio metteva in circolazione n. 30 banconote da Euro 20,00 falsificate).
Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 24/05/2018, n.2911
Casello autostadale e divieto di inversione di marcia
Il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico previsto dall’art. 176, comma 1, lett. a), cod. strada si applica anche allo spazio che precede il casello autostradale.
Cassazione civile sez. VI, 26/06/2017, n.15889
L’uscita dal casello autostradale
Integrano gli artifici e i raggiri previsti dal reato di truffa, le condotte che prevedono: l’imbocco di corsie, le quali conducano alle porte riservate a chi è dotato di Telepass e l’accodarsi ad una autovettura munita di Telepass, in modo da uscire dal casello prima della chiusura della sbarra; l’uscita dal casello autostradale senza corrispondere il pedaggio dovuto.
Tribunale Terni, 12/11/2015, n.1097
Casello autostradale e vie di accesso allo stadio
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, integra il reato di cui agli art. 6 ter e 8 ter l. n. 401 del 1989 il possesso di fuochi artificiali o oggetti analoghi durante il tragitto necessario per il trasferimento da e verso i luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante il possesso di bombe carta a bordo di un pullman con il quale gli imputati stavano andando ad assistere ad un incontro di calcio, fermato dall’autorità di p.s. all’altezza di un casello autostradale sulle vie di accesso allo stadio).
Cassazione penale sez. III, 08/10/2014, n.1988
Sfondamento delle barriere del casello autostradale
Integrano il reato di favoreggiamento personale le dichiarazioni rese dal convivente, in qualità di persona informata sui fatti, che affermava falsamente che la compagna non si era allontanata dal luogo di residenza e che aveva constatato personalmente il furto dell’autovettura mentre ella, a bordo dell’auto, provocava un incidente stradale con un tamponamento e fuggiva sfondando le barriere del casello autostradale senza prestare soccorso alle persone ferite.
Tribunale Torino sez. III, 28/06/2013
Condanna per insolvenza fraudolenta e truffa
In riferimento alla condotta dell’imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l’intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta “per facta concludentia” (confermata la condanna per insolvenza fraudolenta e truffa).
Cassazione penale sez. II, 17/10/2012, n.44140
Orario d’ingresso e di uscita al casello autostradale
Mentre il TUTOR o SICVe non in funzione istantanea provvede a fissare la velocità a mezzo di calcolo medio tra quella registrata al passaggio tra due punti posti a distanza di diversi chilometri, nella previsione dell’art. 345, comma 3, Reg. al C.d.S., l’eccesso di velocità si verifica a mezzo di un calcolo medio tra l’orario d’ingresso e di quello d’uscita al successivo casello autostradale.
Nella prima ipotesi al trasgressore viene riconosciuta la tolleranza fissa del 5% (art. 345, comma 2, Reg.), quando invece allo stesso a norma dell’art. 345, comma 3, Reg. dovrebbe riconoscersi la riduzione variabile del 5% se la velocità dedotta è inferiore a km/h 70; del 10% se la velocità compresa tra 70 e 130 km/h e del 15% se la velocità è pari o superiore a 130 km/h.
Ciò però non appare ragionevole, perché in tale maniera non è assicurata la parità di trattamento nonostante un sistema di misurazione della velocità basata in entrambi i casi sul criterio spazio/tempo calcolandone la media tra due portali non vicini tra di loro.
Il fatto che, nell’impianto normativo sia sfuggito d’indicare la riduzione da applicarsi in caso di eccesso accertato dal TUTOR in funzione non istantanea, non preclude, facendo ricorso all’interpretazione analogica/estensiva, di applicare anche in tal caso la riduzione stabilità nel 3 comma dell’art. 345/3 Reg. c.d.s., posto che in entrambi i casi l’eccesso di velocità viene determinato con l’applicazione del criterio spazio/tempo leggendo la velocità registrata al passaggio di due portali lontani tra di loro e facendone la media.
Giudice di pace Bari, 26/03/2012
Rapporti di lavoro alle dipendenze della PA: controversie
Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio.
Ne deriva che il giudice competente dev’essere individuato in relazione al luogo in cui si trova l’azienda o la dipendenza dove il lavoratore presta servizio, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio, purché dotata di un minimo di struttura sufficiente per l’operatività aziendale, e non la sede in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni.
(Nella specie, si trattava del casello autostradale presso cui dipendenti del Consorzio autostrade siciliane svolgevano la propria attività di esazione, ritenuto decisivo a radicare la competenza, con conseguente irrilevanza della sede centralizzata dell’ufficio di gestione amministrativa dei rapporti di lavoro).
Cassazione civile sez. VI, 29/02/2012, n.3111
Appostamento all’uscita di un casello autostradale
Gli atti preparatori sono punibili a titolo di tentativo quando risultino, con giudizio “ex ante” e con riferimento al contesto, idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto.
(Fattispecie nella quale è stato ritenuto il tentativo nella predisposizione di un agguato a fine di omicidio concepito con l’appostamento all’uscita di un casello autostradale, dal quale sarebbero dovute transitare le vittime designate).
Cassazione penale sez. I, 15/01/2010, n.19511
Realizzazione di un casello autostradale
La dichiarazione di pubblica utilità di opere stradali di cui all’art. 2, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1994 n. 143, pur essendo prevista da una norma speciale, è soggetta alla regola generale dell’art. 1, comma 3, l. 3 gennaio 1978 n. 1 e, quindi, perde efficacia nel caso di mancato inizio delle opere nel triennio successivo all’approvazione del progetto, dovendosi escludere che l’inizio di un’opera possa essere confuso o identificato con tutta l’attività preparatoria – burocratica e materiale – precedente tale momento, in quanto è necessario che, nel predetto termine, la realizzazione dell’opera sia iniziata nella sua consistenza strutturale.
(Fattispecie relativa alla realizzazione di casello autostradale, in cui la S.C. ha ritenuto che l’opera non fosse stata iniziata, risultando essere state svolte nel triennio le sole attività di consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria, di avvio delle operazioni di bonifica e di installazione del cantiere).
Cassazione civile sez. un., 16/07/2008, n.19501
Condotta dell’automobilista
Integra il reato di truffa la condotta dell’automobilista che, per non pagare il pedaggio al casello autostradale, è solito accodarsi alle macchina munite di telepass che lo precedono, inserendosi nell’apposita corsia riservata, riuscendo, così, a passare anch’egli prima che la sbarra si richiuda.
Cassazione penale sez. II, 22/05/2008, n.34836
Meccanismi leciti di formazione della prova
Qualora il conducente non identificato di un veicolo abbia presentato al casello autostradale, per eseguire un pagamento, una tessera Viacard rimagnetizzata abusivamente, il silenzio del proprietario del veicolo su eventuali spiegazioni alternative del fatto ed il dato della proprietà permettono, a mezzo del ragionamento probatorio indiziario, dì attribuire il fatto stesso al proprietario dell’auto che solitamente ne detiene anche la disponibilità.
Tale procedimento logico rientra a pieno titolo tra i meccanismi leciti di formazione della prova. Il richiamo, in via analogica, da parte del proprietario del vicolo alla fattispecie relativa alla decurtazione dei punti dalla patente del proprietario dell’auto, per la quale la Corte costituzionale ha giudicato illegittima una previsione sanzionatoria fondata sul dato oggettivo della proprietà dell’auto, è suggestivo ma non pertinente.
Cassazione penale sez. II, 03/04/2007, n.15533
Spazio adiacente al casello autostradale
In tema di circolazione stradale, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall’art. 176, comma 1, lett. a, cod. strada si applica anche alle manovre eseguite nello spazio adiacente al casello autostradale, sia anteriore che posteriore, trattandosi di zona strettamente pertinente all’autostrada.
Cassazione civile sez. II, 19/07/2006, n.16573
Sistema elettronico di pagamento
Il delitto di utilizzazione illecita di carte di credito o di altri mezzi di pagamento tutela l’interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica e a prevenzione del riciclaggio; esso si perfeziona tutte le volte in cui abbia effettivamente luogo l’utilizzo di detti mezzi di pagamento, indipendentemente dal conseguimento o meno del profitto.
(Nella fattispecie è stato ritenuto consumato il delitto nell’inserimento di una tessera “viacard”, acquistata al di fuori dei canali ufficiali e falsificata, nell’apposita apparecchiatura installata presso il casello autostradale per il pagamento del pedaggio, senza attribuire rilievo alla circostanza che si trattasse di tessera con credito “a scalare”.
Cassazione penale sez. I, 08/03/2006, n.11937
Il mancato pagamento del Pedaggio per mancanza di soldi nel portafogli costituisce insolvenza fraudolenta.
Percorrere tutta l’autostrada, arrivare alla barriera del casello in uscita e accorgersi, solo in quel momento, di non aver più soldi nel portafogli per averli spesi al rifornimento, all’autogrill o per un necessario intervento meccanico resosi necessario durante il percorso. Non ci sono scusanti per chi non paga il casello. Bisogna sempre fare i conti con il pedaggio sin dall’inizio ed, eventualmente, uscire con una somma superiore che copra l’imprevisto. Anche il furto del portafogli – salvo che non venga denunciato alle autorità, così costituendo un caso di forza maggiore – non salva.
Passare al casello senza pagare può, a seconda delle modalità della condotta, essere un semplice illecito amministrativo, punibile con una ordinaria “multa”, oppure costituire reato. La differenza sta nel comportamento tenuto dall’automobilista che, quando denuncia un intento fraudolento, fa scattare il penale, mentre, nelle altre circostanze, consente di ravvedersi anche in termini ragionevoli pagando una sanzione pecuniaria.
Se arrivo al casello e non paga il pedaggio per aver terminato i contanti oppure per mancato funzionamento della carta di credito o del bancomat oppure per insufficiente credito nella carta stessa, che succede?
Ricevi uno scontrino (cosiddetto «rapporto di mancato pagamento»). In sintesi, il «rapporto di mancato pagamento» è nient’altro che lo scontrino che si riceve al casello quando si dichiara l’impossibilità di pagare. Esso contiene importo e modalità di pagamento, nonché l’invito a pagare l’importo del pedaggio, senza alcuna maggiorazione, entro 15 giorni dal transito. Il «rapporto di mancato pagamento» riporta i dati del veicolo (classe e targa) e di transito (data, ora, casello di uscita e, quando disponibile, il casello di entrata). In questo modo l’automobilista viene messo nella possibilità di regolarizzare la propria posizione senza ulteriori aggravi. Anche però nel caso di mancato pagamento dello scontrino nel termine di 15 giorni la multa non scatta automaticamente. Entrano a questo punto in gioco gli ausiliari, che non si trovano direttamente ai caselli, ma negli uffici dei gestori autostradali. Questi, dopo i 15 giorni dal transito al casello (termine che, come abbiamo visto, viene lasciato all’automobilista per saldare il dovuto), inviano al conducente dell’auto (i cui dati hanno raccolto al momento passaggio) e al relativo proprietario (che, se diverso dal conducente, è responsabile in solido) un ulteriore avviso come sollecito di pagamento. Tale avviso comunica l’avvio del vero e proprio procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione pecuniaria. Se, dopo 50 giorni dal transito, non avviene il pagamento nonostante lo scontrino e il successivo avviso, gli ausiliari trasmettono la scheda di accertamento alla polizia stradale. La polizia redige a questo punto il vero e proprio verbale e lo notifica al conducente e al proprietario del mezzo entro 90 giorni dall’infrazione. Oltre al pedaggio bisognerà, a questo punto, pagare la multa di 85 euro, con e due punti decurtati dalla patente. E se non si paga neanche la multa, arriva la famigerata cartella esattoriale dell’agente della riscossione.
La medesima disciplina viene prevista in caso di rifiuto di pagamento al casello. Viene quindi emesso subito lo scontrino con invito a versare il dovuto entro 15 giorni. Entro 50 giorni dal passaggio arriva l’avviso degli ausiliari e nei 90 giorni la multa vera e propria.
Si passa dalla sanzione amministrativa a quella penale se l’automobilista risulta recidivo, ossia commette la medesima infrazione più volte. In tal caso, secondo le Sezioni Unite, scatta il reato di insolvenza fraudolenta in concorso con la multa. Con possibilità, oltre alla denuncia, del sequestro del veicolo nei casi di inottemperanza al pagamento.Scatta il penale anche nel caso in cui il mancato pagamento del pedaggio venga effettuato con l’inganno. Si rischia una denuncia per truffa quando, ad esempio, si segue molto da vicino un’altra auto che fa alzare le sbarre sulla corsia Telepass per poter passare insieme a questa senza pagare. Secondo la Cassazione, infatti, integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. Stesso discorso nel caso in cui gli automobilisti si scambiano i biglietti con complici che fanno il percorso opposto.