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Parcheggiatore abusivo: ultime sentenze

16 Agosto 2022
Parcheggiatore abusivo: ultime sentenze

Esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore: elementi costitutivi del reato di estorsione.

Esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore: integra illecito amministrativo

Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di cui all’art. 650 c.p., ma l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, in ragione del principio di specialità di cui all’art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689.

Cassazione penale sez. I, 06/04/2022, n.17476

Parcheggiatore abusivo

Per il reato di non abituale esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore è applicabile l’istituto della non punibilità del fatto per tenuità, trattandosi di una contravvenzione punita entro i limiti previsti per tale istituto e non ricorrendo ipotesi di esclusione. Di fatto che la saltuarietà dell’attività criminale, ed il fattore tempo entro il quale vengono commessi più reati della stessa indole, sono rilevanti, in quanto la lieve entità è applicabile nel caso in cui siano stati commessi i medesimi reati ma in un lasso di tempo ampio.

Tribunale Napoli sez. V, 30/07/2020, n.4129

Parcheggiatore abusivo: la tentata estorsione

Integra il delitto di tentata estorsione la condotta del parcheggiatore abusivo che, a fronte del rifiuto dell’automobilista di corrispondergli un compenso non dovuto per il parcheggio dell’autoveicolo, con violenza o minaccia cerchi di costringerlo a spostare la propria vettura dall’area al fine di realizzare un ingiusto vantaggio patrimoniale dalla successiva occupazione del posto auto da parte di terzi, non riuscendo nel suo intento a causa della condotta oppositiva della vittima.

Cassazione penale sez. II, 12/02/2020, n.16030

Commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l’attività di parcheggiatore abusivo e ciò perché ove alla richiesta del pagamento di somme si accompagni anche la rappresentazione di un male futuro alle cose od alla persona la pretesa è illegittima, trattandosi di posteggiatore non autorizzato, ma anche portata con gli illeciti mezzi della violenza e della minaccia.

(Nella specie, l’imputato stabilmente dedito all’attività di parcheggiatore abusivo agiva al fine di lucrare da quel preciso posto auto del parcheggio il versamento di somme a lui non dovute, sicché la rappresentazione di eventi anche nefasti all’indirizzo della vittima e della sua autovettura integrava certamente la minaccia costitutiva del delitto di estorsione in quanto rappresentata al fine di ottenere vantaggi economici assolutamente non dovuti).

Cassazione penale sez. II, 12/02/2020, n.16030

La richiesta di denaro con violenza o minaccia

Commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l’attività di parcheggiatore abusivo. La fattispecie deve ritenersi integrata nell’ipotesi in cui l’agente richieda alla parte offesa una somma denaro per il parcheggio negli stalli adibiti alla sosta autorizzata, facendo intendere che la zona è sotto la sua influenza, ribadendo ulteriormente la natura estorsiva della propria richiesta affermandosi titolare di un potere di fatto sulla zona tale da assicurare che il veicolo non correrà rischi, ovvero che potrebbe correre il rischio di furto o danneggiamento nel caso in cui la sua richiesta non venga soddisfatta.

(Nel caso di specie, il tribunale ha condannato per tentata estorsione un parcheggiatore abusivo che, dinanzi a un supermercato, aveva chiesto del denaro per il parcheggio di un motorino a un uomo, il quale si era qualificato come appartenente alla Polizia di Stato e aveva invitato il parcheggiatore a fornirgli le generalità, bloccandolo con l’aiuto del personale di vigilanza dell’esercizio commerciale).

Tribunale Napoli sez. III, 26/09/2019, n.9478

Misura di prevenzione della sorveglianza speciale

Il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che eserciti l’attività di parcheggiatore abusivo non integra il reato previsto per la violazione della misura di prevenzione cui all’art. 75 comma 1 Dlgs 159/2001 poiché la prescrizione per il prevenuto di vivere onestamente e rispettare le leggi è un precetto che è indeterminato e generico e l’ordinamento penale non può pretenderne l’osservanza così come stabilito dalla Corte  EDU e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 16/10/2018, n.4785

Contravvenzione al foglio di via obbligatorio

In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità.

(In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna non disapplicativa del provvedimento del Questore che aveva desunto la pericolosità dell’imputato esclusivamente dalla condotta di esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo integrante non un reato bensì un illecito amministrativo).

Cassazione penale sez. fer., 27/07/2018, n.54155

Reato di violenza privata con l’uso di armi

Non integra il reato di estorsione ma di violenza privata con l’uso di armi minacciare con un bastone ed una chiave inglese per costringere un parcheggiatore abusivo a non svolgere l’attività di parcheggiatore poiché la condotta non è diretta a procurare a se o ad altri un ingiusto profitto. (Nel caso di specie la condotta non era diretta a farsi consegnare quanto ricavato dall’attività abusiva).

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 15/12/2017, n.5116

Tentativo di estorsione

Il tentativo di estorsione presuppone che il soggetto agente, con atteggiamento violento o minaccioso, compia atti idonei e diretti in maniera non equivoca a costringere la persona offesa a un atto di disposizione patrimoniale, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la vittima. Ciò posto, nel caso di specie, la Corte d’appello ha accolto il ricorso dell’imputato contro la sentenza di primo grado che lo aveva condannato ai sensi degli articoli 56 e 629 c.p. in quanto, quale parcheggiatore abusivo, era stato avvistato mentre spostava un cassonetto dei rifiuti davanti a un’autovettura parcheggiata, senza però entrare in contatto con il conducente.

Per i giudici, non ci sono gli estremi del tentativo poiché l’imputato non aveva forzato l’automobilista a consegnarli delle somme di denaro, non essendo nemmeno entrato in contatto con il medesimo. Di conseguenza, la sua condotta non era, al momento dell’arresto, idonea a coartare la volontà della persona offesa, ma era ancora nell’ambito degli atti preparatori.

Corte appello Palermo sez. IV, 05/05/2016, n.2208

Riscossione di denaro per la sosta

Non integra il reato di occupazione abusiva di un’area pubblica l’attività del parcheggiatore abusivo che non sia rivolta all’occupazione del bene. (Nel caso di specie, il parcheggiatore abusivo non aveva disposto alcuna recinzione o installato segnaletiche nell’area limitandosi a riscuotere denaro dagli automobilisti per la sosta).

Tribunale Napoli sez. I, 17/11/2015, n.16416

L’idoneità della minaccia

Ai fini della configurabilità del reato di estorsione, anche tentata, l’idoneità della minaccia ad incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa, coartandola, deve essere valutata alla luce di una serie di indici, tra cui le circostanze oggettive del fatto, le circostanze ambientali e la personalità dell’agente.

(Nella specie, il giudice ha ritenuto idonea ad integrare uno degli elementi costitutivi del tentativo di estorsione la minaccia posta in essere da un “parcheggiatore abusivo” in uno spiazzale di sosta desolato).

Tribunale Napoli sez. I, 13/10/2015, n.13625

Parcheggiatore abusivo con precedenti di polizia per estorsione

In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, il giudice deve valutare la legittimità del provvedimento inibitorio per decidere se disapplicarlo. (Nel caso di specie, trattandosi di un parcheggiatore abusivo con precedenti di polizia per estorsione, il provvedimento del Questore era stato ben motivato e pertanto il giudice ha ritenuto la responsabilità dell’imputato che non aveva ottemperato al foglio di via obbligatorio).

Tribunale Napoli sez. I, 04/05/2015, n.5167

L’ipotesi del furto in capo ad un parcheggiatore abusivo

Il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell’agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell’esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario.

Laddove, invece, sussista un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento temporaneo e condizionato, che non attribuisca all’agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa medesima, si versa nell’ipotesi di furto e non in quella di appropriazione indebita (nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l’ipotesi del furto in capo ad un parcheggiatore abusivo che, con la scusa di parcheggiare l’autovettura, aveva sottratto il veicolo alla legittima proprietaria, atteso che l’imputato non esercitava alcun forma di possesso, ma una semplice detenzione qualificata dallo scopo di parcheggio dell’autovettura).

Cassazione penale sez. V, 12/03/2014, n.17957

L’attività di parcheggiatore abusivo

L’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15 bis c.strad., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 c.p., stante l’operatività dei principio di specialità di cui all’art. 9 della l. n. 689 del 1981.

Cassazione penale sez. I, 08/01/2014, n.31248

Parcheggiatore abusivo nelle vicinanze di un ospedale

Mentre la connivenza non punibile postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, si ha concorso nel reato, penalmente rilevante, ogni qualvolta l’agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell’illecito e, quindi, anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui.

(Nella specie, la Corte ha riconosciuto la responsabilità di una donna condannata per estorsione in quanto, con l’aiuto di due complici, si alternava nel ruolo di vedetta e parcheggiatore abusivo nelle vicinanze di un ospedale, costringendo i visitatori a consegnare del denaro al fine di non ritrovarsi con la propria vettura danneggiata).

Cassazione penale sez. II, 13/02/2013, n.10305

Calunnia perpetrata da un parcheggiatore abusivo

La modesta gravità del fatto dedotta dall’incapacità dell’autore del reato di accettare l’operato sanzionatorio delle forze dell’ordine può giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

(Nel caso di specie si trattava di una calunnia perpetrata da un parcheggiatore abusivo nei confronti di due poliziotti che gli avevano contestato tale attività sequestrandogli quattordici euro mentre egli denunciava che gli stessi gli avrebbero arbitrariamente tolto tale denaro)

Tribunale Torino sez. uff. indagini prel., 11/02/2013, n.251

La condotta del parcheggiatore abusivo

Integra il reato di estorsione la condotta del parcheggiatore abusivo il quale costringa l’automobilista a consegnargli una somma di denaro – anche modesta – al fine di custodire il veicolo, minacciandone, in caso contrario, anche larvatamente, il danneggiamento, essendosi in presenza di una minaccia ingiusta diretta a soddisfare una pretesa illegittima.

Cassazione penale sez. II, 03/05/2012, n.21942



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7 Commenti

  1. Per il semplice fatto di chiedere soldi come controprestazione per l’attività di guardia e controllo delle auto non è possibile sporgere denuncia o querela. Tale comportamento può tuttavia essere segnalato ai vigili urbani, alla polizia stradale o ai carabinieri i quali dovranno informare l’autorità amministrativa preposta affinché irroghi la sanzione pecuniaria al colpevole.

  2. Se il parcheggiatore abusivo non si limita a chiedere i soldi ma faccia intendere che, in caso contrario, l’auto potrebbe essere danneggiata, la minaccia non deve essere necessariamente diretta e precisa, espressa cioè con parole inequivoche («Se non mi paghi ti rigo l’auto») ma può anche essere vaga, purché sufficientemente credibile e tale da far ritenere che sussista un serio pericolo per il mezzo («Se non mi paghi potrebbe succedere che qualcuno ti righi l’auto…»). In tali casi è ben possibile denunciare il parcheggiatore abusivo dinanzi ai carabinieri i quali procederanno a segnalare l’accaduto alla Procura della Repubblica la quale, a sua volta, potrà decidere di avviare un procedimento penale per minaccia o per estorsione

  3. Sarà capitato a tutti di dover subire la velata minaccia di un parcheggiatore abusivo, nascosta già solo nella richiesta di un contributo per il “servizio di guardia”, e di essere stati costretti a pagare uno o due euro per timore di vedersi rigare una fiancata dell’auto o trovare qualche ruota bucata da un ferro di cacciavite. È inutile nascondersi dietro un dito: è uno stato di fatto contro cui né gli automobilisti hanno spesso il coraggio di ribellarsi (chi mai li tutelerebbe e cosa mai potrebbero sperare di ottenere da dei nullatenenti?), né le autorità hanno mai saputo/potuto/voluto far qualcosa. Eppure se lasci l’auto in seconda fila, il vigile arriva in un istante, senza neanche darti il tempo di cambiare gli spiccioli al negozio più vicino. Invece, i parcheggiatori abusivi – chissà perché – quelli passano sempre inosservati.

  4. La presenza del parcheggiatore non è una giustificazione per lasciare l’auto in divieto o sulle strisce blu senza pagare il ticket. Devi rassegnarti al doppio obolo: uno al Comune, uno (se proprio vuoi e non ti va di rischiare) all’abusivo. Che poi è vero: la multa è eventuale, la rigata molto più probabile. Ma tant’è: questo alla polizia non interessa.

  5. Se il vigile fa la multa, deve indicare l’orario. E se dovesse risultare che, in quello stesso frangente, erano presenti i parcheggiatori abusivi (o questi erano nelle vicinanze) allora due sono le cose: o è necessario rifare gli esami della vista al poliziotto oppure è possibile che questi, l’occhio, lo l’abbia chiuso volontariamente. E allora, se proprio ti chiedi cosa fare se vieni multato nonostante il parcheggiatore abusivo, una strada ci sarebbe: quella di segnalare l’episodio al Comune e, soprattutto, ai carabinieri.

  6. Minacciare una persona – anche non in forma esplicita – di un danno grave per ottenere un vantaggio, anche se solo due euro, è estorsione: un reato grave punito dal codice penale. Ma se c’è solo la richiesta, senza alcuna minaccia anche velata, non siamo in presenza di un illecito. Tutt’al più si potrà parlare di beneficienza. Il confine è molto sottile quando siamo nell’ambito dei parcheggiatori abusivi dove, se anche non c’è la minaccia, al mancato pagamento fanno quasi sempre seguito i fatti. Ed è qui un grosso deficit di tutela. Ancor di più se si pensa che spesso la polizia municipale sa bene chi opera sul territorio senza autorizzazione e non fa nulla anche quando i fatti si consumano davanti ai propri occhi. Allora è giusto chiedersi: si può denunciare il parcheggiatore abusivo?

    1. La risposta la ricorda la Cassazione. Chiedere soldi non è reato. Chiederli sotto minaccia sì. La minaccia che fa scattare l’estorsione si può concretizzare anche in un semplice gesto, un comportamento che però faccia inequivocabilmente temere la vittima di subire un danno. I parcheggiatori abusivi, consapevoli di ciò, si guardano bene dal muovere le mani o il capo quando chiedono i due euro, ma alcuni non si fanno poi remore di “punire” lo sgarro subìto da chi non sottostà alla pretesa. Ed in tal caso, non si può più parlare di estorsione perché la minaccia a monte non c’è stata, ma di danneggiamento, che è comunque un reato, anche se meno grave. Ma chi fa una causa contro un parcheggiatore abusivo che, anche volendo dimostrare che è stato davvero l’artefice del danno – cosa indimostrabile se non ci sono testimoni o telecamere – non potrà mai pagare alcun risarcimento? E allora non resta che segnalarli ai vigili urbani. E già, perché chiedere i soldi per un parcheggio, senza la minaccia, non sarà un illecito penale ma resta illecito amministrativo sanzionato dal codice della strada con una pena da 771 a 3.101 euro. La norma recita testualmente: «Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 771 a euro 3.101». Con il Decreto Sicurezza del 2018 [3] è stata introdotta la novità dell’ipotesi aggravata: se nell’attività sono impiegati minori o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la violazione amministrativa si trasforma in reato contravvenzionale, punito con l’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. In entrambe le ipotesi, si applica la confisca delle somme ricavate. Anche qui, però, torna il problema di partenza: quale importanza può dare a una multa un parcheggiatore abusivo, che fa questo mestiere alla luce del sole, incurante delle autorità spesso nei paraggi? Ragion per cui sono gli stessi vigili che, a volte, si limitano a fare il cenno di andare via, senza però aprire il libretto delle contravvenzioni. Al massimo è possibile il sequestro dei proventi ossia degli spiccioli racimolati, ma il vigile non può fare una perquisizione personale. Ed anche questa norma quindi va a farsi friggere. Bisogna allora sperare di essere ricattati per poter denunciare il parcheggiatore abusivo. Perché in questo caso, quantomeno, c’è la paura e la grana di affrontare un processo penale. La punizione è la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. E allora quanto mai giusto dire: automobilisti, denunciate i parcheggiatori abusivi che chiedono illegittimamente soldi per il veicolo lasciato in sosta. Salvo, naturalmente, trovare poi un parcheggio da tutt’altra parte!

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