Scopri le ultime sentenze su: violazione del patto di esclusiva contenuto nel contratto; risoluzione del contratto; recesso per giusta causa dell’agente; uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale.
Indice
- 1 Recesso per giusta causa dell’agente
- 2 L’inadempimento del patto di esclusiva
- 3 Pagamento delle provvigioni
- 4 Patto di esclusiva e tutela risarcitoria
- 5 Limiti di legittimità del patto di non concorrenza
- 6 L’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro
- 7 Patto di esclusiva del contratto di agenzia
- 8 Risoluzione del contratto
- 9 Clausola di esclusiva
- 10 Patto di esclusiva a tempo determinato
Recesso per giusta causa dell’agente
In tema di contratto di agenzia, è legittimo il recesso per giusta causa dell’agente nel caso in cui venga violato il patto di esclusiva contenuto all’interno nel contratto.
Tribunale Trani sez. lav., 05/12/2019, n.2347
L’inadempimento del patto di esclusiva
Il patto di esclusiva è una clausola di grande rilevanza nel regolamento negoziale cui afferisce la tipologia dell’affiliazione commerciale, poiché ha forte peso specifico nell’equilibrio sinallagmatico: essa costituisce una maggior prospettiva di guadagno per il franchisee ed incide sulla misura economica della controprestazione che questo rende. L’inadempimento di un simile patto appare serio e idoneo a titolare la risoluzione del contratto.
Tribunale Milano sez. V, 17/01/2019, n.425
Pagamento delle provvigioni
Con riferimento al contratto di agenzia, chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni ha un onere di allegazione, nel senso che deve indicare specificatamente gli affari ai quali esse si riferiscono, con elementi sufficienti a consentirne l’identificazione e non può limitarsi a chiedere una consulenza tecnica sulle scritture contabili del preponente, o l’emissione di un ordine di esibizione, anche quando vuole provare la conclusione di affari diretti da parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva.
Tribunale Milano sez. lav., 08/03/2018, n.223
Patto di esclusiva e tutela risarcitoria
Non cade in situazione di “rigetto implicito”, per omesso esame di talune richieste avanzate dall’attore, il giudice del merito che, una volta accertata la violazione del patto di esclusiva in un contratto della distribuzione commerciale, abbia accordato la tutela risarcitoria richiesta dall’attore fondando la propria valutazione esclusivamente sull’esame di tale violazione, dato che l’accoglimento di tale ragione ha reso oggettivamente inutile l’esame delle altre (nella specie, violazione del dovere di buona fede, abuso di posizione dominante, violazione della correttezza professionale ex art. 2598 c.c.) che per l’effetto sono risultate assorbite.
Cassazione civile sez. I, 27/10/2017, n.25637
Limiti di legittimità del patto di non concorrenza
In tema di concorrenza sleale, l’imprenditore che si avvalga della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro non pone in essere, per ciò solo, atti contrari alla legittima concorrenza, essendo necessario, a tal fine, che il terzo si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi, o presti intenzionalmente un contributo causale, alla violazione dell’obbligo di fedeltà cui il dipendente stesso è tenuto, ma che non vincola il terzo e non ne limita la libertà sul piano economico, per la stessa ragione per cui il patto di esclusiva non vincola l’imprenditore concorrente – terzo rispetto ad esso – che operi nella zona di altrui pertinenza senza avvalersi di mezzi non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda.
Nello specifico, secondo il più condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità, è nullo, in quanto contrastante con l’ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.
Tribunale Bologna sez. IV, 13/10/2017, n.2222
L’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro
In tema di concorrenza sleale, l’imprenditore che si avvalga della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro non pone in essere, per ciò solo, atti contrari alla legittima concorrenza, essendo necessario, a tal fine, che il terzo si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi, o presti intenzionalmente un contributo causale, alla violazione dell’obbligo di fedeltà cui il dipendente stesso è tenuto, ma che non vincola il terzo e non ne limita la libertà sul piano economico, per la stessa ragione per cui il patto di esclusiva non vincola l’imprenditore concorrente – terzo rispetto ad esso – che operi nella zona di altrui pertinenza senza avvalersi di mezzi non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda.
Cassazione civile sez. I, 30/05/2017, n.13550
Patto di esclusiva del contratto di agenzia
Il patto di esclusiva non è un elemento essenziale del contratto d’agenzia bensì un elemento naturale cui le parti possono pattiziamente derogare. Il patto in deroga può poi risultare anche ove non redatto per iscritto ma per fatti concludenti. In generale è da ritenersi che la deroga possa desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco, dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto.
Tribunale Mantova sez. II, 10/05/2016, n.564
Risoluzione del contratto
L’istituto del credito al consumo, come disciplinato dagli artt. 121 e ss. D.Lgs. 385/1993, nella originaria formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, costituisce una fattispecie di collegamento negoziale di fonte legale, non risultando pertanto necessaria un’indagine del giudice sulla volontà dei contraenti diretta a collegare il contratto di compravendita al contratto di finanziamento, e comporta che le vicende del contratto di compravendita si ripercuotono sul contratto di finanziamento ad esso geneticamente e funzionalmente collegato. In particolare, la risoluzione del contratto di compravendita determina il sopravvenuto venir meno della causa del contratto di finanziamento.
La particolare tutela prevista a favore del consumatore nel caso di patto di esclusiva si aggiunge e non si sostituisce alle ordinarie forme di tutela derivanti dalla disciplina generale in materia di obbligazioni e contratti, che restano applicabili ove manchi un patto di esclusiva in favore del finanziatore. L’art. 125 comma 4 D.Lgs. 385/1993 non può pertanto impedire l’applicazione delle regole in materia di collegamento negoziale e causa del contratto.
Tribunale Messina sez. II, 08/05/2015, n.1078
Clausola di esclusiva
Il mediatore acquista il diritto alla provvigione solo quando l’affare sia stato concluso per il tramite della sua opera, a nulla rilevando che l’incarico unilateralmente conferitogli preveda una clausola di esclusiva e che questa sia stata violata dall’intermediato, a meno che il contratto non preveda espressamente l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere la provvigione anche nel caso di violazione del patto di esclusiva, essendo inapplicabile, in via analogica, alla mediazione la diversa regola dettata con specifico riferimento al contratto di agenzia dall’art. 1748 c.c.
Cassazione civile sez. III, 22/04/2009, n.9547
Patto di esclusiva a tempo determinato
Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera dello stesso svolta per l’avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti, senza che abbia rilievo in proposito, quando il conferimento dell’incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, la circostanza che l’opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell’affare successivamente alla scadenza del termine previsto, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l’attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo.
(Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata rilevando che la conclusione dell’affare era stata integrata dalla stipula del contratto preliminare di vendita intervenuta fra le parti, rimanendo indifferenti, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, le vicende successive che avevano condotto le parti alla mancata conclusione del contratto definitivo, indipendentemente dalla scadenza o meno del mandato conferito).
Cassazione civile sez. III, 05/03/2009, n.5348