Ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione; giurisdizione del giudice amministrativo.
Indice
- 1 Obbligo di provvedere della PA
- 2 Cessazione della materia del contendere
- 3 Conseguenza dell’adozione dell’atto espresso prima dell’impugnazione del silenzio della PA
- 4 Silenzio della PA: illegittimità
- 5 Silenzio inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo
- 6 Silenzio PA: condizioni e presupposti
- 7 Specifica istanza di un privato
- 8 Rito in materia di silenzio
- 9 Difetto di giurisdizione del GA
- 10 Emersione dal lavoro irregolare
- 11 Il perfezionamento del silenzio – assenso
- 12 Cessazione della materia del contendere
- 13 Impugnazione dinanzi al giudice amministrativo
- 14 Accertamento dell’illegittimità del comportamento inerte
- 15 Ricorso avverso il silenzio della PA
- 16 Silenzio della PA
- 17 Ricorso avverso il silenzio della PA: inammissibilità
- 18 L’impugnazione del silenzio della PA
- 19 Conclusione del procedimento
- 20 Silenzio della PA e rigetto dell’istanza
- 21 Procedimenti a istanza di parte: il silenzio della PA
- 22 La giurisdizione amministrativa
- 23 Tutela contro il perdurare del silenzio della PA
- 24 Provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata
- 25 Azione avverso il silenzio unitamente ad azione risarcitoria
Obbligo di provvedere della PA
Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio (ovvero un intervento per il quale, quommodo, si ignori l’effettiva esistenza di un titolo abilitativo), è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente.
Sussiste, invero, l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulategli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della Commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a..
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 12/11/2021, n.7224
Cessazione della materia del contendere
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, quando il ricorrente abbia ottenuto un provvedimento completamente satisfattivo, dopo aver proposto l’azione avverso il silenzio della P.A.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 12/11/2021, n.11673
Conseguenza dell’adozione dell’atto espresso prima dell’impugnazione del silenzio della PA
Il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato è inammissibile se prima dell’instaurazione del giudizio l’Amministrazione provvede in via esplicita sull’istanza.
T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 12/11/2021, n.829
Silenzio della PA: illegittimità
E’ illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16 MWe, una volta decorso il termine massimo di conclusione del procedimento che, ai sensi dell’art. 12 comma 4, sopra citato, non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’art. 26, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per il provvedimento di VIA.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 03/11/2021, n.6924
Silenzio inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo
Seppure l’art. 42 bis, T.U. Espropri non contempli un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare l’Amministrazione ad avviare il relativo procedimento e che l’Amministrazione abbia l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia dell’Amministrazione configurabile quale silenzio – inadempimento impugnabile di fronte al G.A..
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 02/11/2021, n.6853
Silenzio PA: condizioni e presupposti
Perché possa sussistere silenzio inadempimento dell’Amministrazione, non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta un’istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sull’istanza del privato, che sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie e, ai sensi dell’art. 2, l. n. 241/1990, allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 02/11/2021, n.6853
Specifica istanza di un privato
Ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., condizione per l’azione avverso il silenzio – rifiuto è la sussistenza di un obbligo a carico dell’organo pubblico competente di provvedere a fronte di specifica istanza di un privato. Di contro, tale rimedio non è esperibile nel caso in cui il G.A. in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell’atto, sia la posizione sostanziale di interesse legittimo da parte del ricorrente.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 15/10/2021, n.6471
Rito in materia di silenzio
Nel giudizio sul silenzio della P.A., deve ritenersi controinteressato colui che resta direttamente pregiudicato dalla dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 13/10/2021, n.309
Difetto di giurisdizione del GA
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento del MIUR sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio, con conseguente condanna del medesimo ente a provvedere al riguardo, è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. adito in relazione al rapporto giuridico sottostante, pacificamente rientrante nell’ambito del pubblico impiego privatizzato e, dunque, riservato alla giurisdizione del G.O..
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 08/10/2021, n.2172
Emersione dal lavoro irregolare
Laddove siano decorsi più di trenta giorni dalla domanda procedimentale dell’interessato di emersione dal lavoro irregolare, in assenza di previsione espressa di diversi termini, il silenzio serbato sulla stessa istanza dall’Amministrazione procedente deve considerarsi illegittimo. Ne deriva che la Prefettura competente, tramite lo Sportello unico dell’immigrazione, è obbligata a provvedere sull’istanza di interesse del ricorrente entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione nelle forme di legge della sentenza.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 06/10/2021, n.2145
Il perfezionamento del silenzio – assenso
L’eventuale omissione delle facoltà partecipative endo – procedimentali, giusta il disposto dell’art. 21 octies, l. n. 241/1990, non può avere alcuna portata invalidante sull’intervenuto perfezionamento della fattispecie semplificativa in termini di silenzio – assenso prevista dall’art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003. Ciò in considerazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’installazione della Stazione Radio Base in contestazione, con la conseguenza che il procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 06/10/2021, n.10214
Cessazione della materia del contendere
La soddisfazione della richiesta di accesso agli atti, in corso di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio impugnatorio del silenzio della P.A.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 05/10/2021, n.6255
Impugnazione dinanzi al giudice amministrativo
L’azione esperibile contro il silenzio delle PP.AA. non costituisce un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte delle Pubbliche Amministrazioni e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del G.A., ma soltanto un istituto giuridico relativo all’esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’attività amministrativa discrezionale.
Da ciò consegue che l’impugnazione dinanzi al G.A. del silenzio serbato dall’Amministrazione Pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio – rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 05/10/2021, n.6250
Accertamento dell’illegittimità del comportamento inerte
L’emanazione di un provvedimento espresso (sia positivo che negativo) dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il silenzio – rifiuto della P.A., non può non avere effetti estintivi sulla materia del contendere, il quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione / elusione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine all’uopo previsto.
Nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, per motivi evidentemente diversi dalla mera tardività, il privato deve dunque proporre contro di esso una nuova impugnazione. Invero, lo speciale procedimento disciplinato dall’art. 21 bis, l. TAR deve arrestarsi all’accertamento dell’illegittimità del comportamento inerte, su cui verte il giudizio, per la quale ragione, una volta che, nel corso del giudizio, sia sopravvenuto il provvedimento esplicito dell’Amministrazione, l’accertamento giurisdizionale non può estendersi, nel medesimo procedimento speciale contemplato dall’art. 21 bis della legge TAR, all’illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione neppure nella vigenza dell’art. 3, comma 6 bis, l d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005 n. 80, che, modificando il testo dell’art. 2 della l. n. 241/1990, ha espressamente previsto che “il g.a. può conoscere della fondatezza dell’istanza”, ostandovi i limiti derivanti dalla consistenza del potere esercitabile dalla P.A. alla luce dei margini valutativi ad essa spettanti, e la specialità della tutela giurisdizionale e dei poteri accordati al G.A. in materia di inerzia dell’Amministrazione.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 04/10/2021, n.6220
Ricorso avverso il silenzio della PA
Il ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione può essere proposto ai sensi dell’art. 117, co. 1 del D.Lsg. n. 104/2010, anche senza previa diffida, con atto notificato all’Amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di legge previsto dall’art. 31, co. 2 del D.Lgs. n. 104/2010.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 09/10/2019, n.11682
Silenzio della PA
Considerata l’impossibilità di individuare specifici destinatari in capo ai quali possa radicarsi una posizione giuridica qualificata e differenziata, definibile come di interesse legittimo, deve ritenersi che un atto regolamentare non può essere oggetto dell’azione avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione.
Consiglio di Stato sez. VI, 08/02/2019, n.961
Ricorso avverso il silenzio della PA: inammissibilità
Il ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione costituisce un’azione che comporta l’esercizio, da parte del giudice, di una cognizione sul merito della causa e, in taluni casi, può spingersi sino alla condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento di contenuto predeterminato, essendo necessario che il giudice sia fornito della competenza a conoscere della questione controversa.
La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di silenzio, pertanto, si arresta se l’istanza inevasa ha a oggetto una materia che sia devoluta alla giurisdizione di altra autorità giudiziaria e, inoltre, se la controversia attivata rientra tra quelle devolute al giudice ordinario, dovendo in tali casi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/12/2018, n.11783
L’impugnazione del silenzio della PA
L’impugnazione del silenzio della Pubblica Amministrazione è ammissibile qualora sussista l’obbligo, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, di concludere tale procedimento adottando un provvedimento espresso.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 19/09/2018, n.1962
Conclusione del procedimento
Qualora il termine di conclusione del procedimento non sia ancora interamente decorso all’epoca di proposizione del ricorso, ma sia invece maturato nella pendenza del giudizio attivato contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, non è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del ricorrente, poiché la scadenza di un termine è riconducibile al concetto di condizione dell’azione, che venire ad esistenza al momento della pronuncia.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 30/05/2018, n.1374
Silenzio della PA e rigetto dell’istanza
Le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio della Pubblica amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’ art. 20 comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241.
Consiglio di Stato sez. IV, 25/01/2018, n.499
Procedimenti a istanza di parte: il silenzio della PA
Ai sensi dell’art. 20, l. 7 agosto 1990 n. 241, fuori dai casi di cui all’art. 19 della medesima legge e degli altri specificamente indicati, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio della Pubblica amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima Amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede all’indizione di una conferenza di servizi; tuttavia, nei casi di formazione del silenzio- assenso, l’Amministrazione pubblica competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21- quinquies e 21- nonies della succitata l. n. 241 del 1990.
Consiglio di Stato sez. IV, 05/09/2016, n.3805
La giurisdizione amministrativa
Nel sistema attuale la giurisdizione amministrativa è ordinata ad apprestare tutela al privato in presenza non già di qualsivoglia atto, comportamento o silenzio della Pubblica amministrazione, ma soltanto con riferimento a quelle condotte (ovvero silenzi) di quest’ultima, che siano espressive di effettivo potere pubblicistico, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 21/04/2016, n.674
Tutela contro il perdurare del silenzio della PA
Premesso che l’art. 5 (“Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria“), comma 5, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (“Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria”), dispone che ” il provvedimento finale, da notificare all’interessato, è adottato dall’autorità comunale competente entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda”; e che il comma 18 dell’art. 35 (“Procedimento per la sanatoria”) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (“Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”) dispone che “decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta”, è di tutta evidenza che, dall’esame sinottico delle due norme, si debba escludere che la legge della Regione Toscana disciplini un’ipotesi di silenzio-assenso, in assenza di un’esplicita qualificazione del silenzio in tal senso.
D’altra parte l’ordinamento prevede (art. 31 del Cod. proc. amm.) strumenti di tutela contro il perdurare del silenzio della pubblica amministrazione. Nella fattispecie in esame non può essere invocato l’eccesso di potere per disparità di trattamento perché, ove l’amministrazione abbia rilasciato un condono, quest’ultimo non potrebbe essere che illegittimo, con la conseguenza che l’interessato non può chiederne l’estensione.
Consiglio di Stato sez. VI, 21/03/2016, n.1150
Provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata
Ai sensi dell’art. 31 c.p.a., il ricorso giurisdizionale contro il silenzio della Pubblica amministrazione deve intendersi limitato alle sole ipotesi di inerzia da essa serbata su istanze intese ad ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, ed incidente, quindi, su posizioni di interesse legittimo, e restando, perciò, escluso, dal suo ambito applicativo, il silenzio afferente a pretese fondate sull’esercizio di diritti soggettivi; il ricorso è inammissibile anche se proposto per ottenere l’adempimento di obblighi convenzionali o, addirittura, la stipula di accordi contrattuali che esulano, in quanto tali, dal perimetro dall’attività provvedimentale amministrativa, entro la quale resta confinato l’ambito di operatività del ricorso contro il silenzio.
Consiglio di Stato sez. III, 26/10/2015, n.4902
Azione avverso il silenzio unitamente ad azione risarcitoria
L’art. 117, comma 6, c.p.a. non impone al Giudice Amministrativo di disporre sempre la conversione del rito nel caso in cui venga esercitata una azione risarcitoria unitamente al ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione; da ciò si deve inferire la possibilità per il Giudice di definire tale azione anche con la sentenza che decide sul silenzio.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 22/07/2015, n.1833