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Calunnia: ultime sentenze

22 Luglio 2022
Calunnia: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: configurabilità del reato di calunnia; reato attribuito all’innocente; fatti falsamente rappresentati all’Autorità Giudiziaria; consapevolezza dell’innocenza del denunciato.

Calunnia rivolta nei confronti di un pubblico ufficiale

L’imputato che chiami le forze dell’ordine denunciando condotte criminose a carico del comandante dei carabinieri della medesima stazione, pur sapendolo innocente, addebitandogli condotte particolarmente gravi per un risentimento personale covato nei confronti della persona offesa, integra il reato di calunnia; mentre non è integrato il reato di minaccia a pubblico ufficiale quando non emerga alcuna concreta finalizzazione della predetta condotta ad ostacolare, ovvero interrompere, delle indagini svolte sulla persona dell’imputato.

Tribunale Lecce sez. II, 03/05/2022, n.659

Quando si configura la calunnia?

La proposizione di una denuncia o di una querela non implica automaticamente il sorgere di una responsabilità del denunciante/querelante nei confronti dell’accusato, né integra necessariamente gli estremi della calunnia; infatti la denuncia o la querela possono costituire fonte di responsabilità civile solo se contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, ossia la cosciente e volontaria intenzione di incolpare di qualcosa qualcuno che si sappia innocente.

Tribunale Roma, 02/05/2022, n.6628

Falsa denuncia di smarrimento di un assegno

In tema di calunnia, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell’accusa sia implicitamente, ma agevolmente individuabile, integra il delitto una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, la quale, sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l’autorità che la riceve su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenerlo. La falsa denuncia costituisce, in tal caso, l’espediente per bloccare la circolazione del titolo e il denunziante è consapevole di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, al quale ha trasmesso l’assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà all’incasso, potrà essere perseguito d’ufficio per furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione di cosa smarrita.

Tribunale Campobasso, 21/02/2022, n.83

Contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa

Può essere disposta la trasmissione degli atti al p.m. per falsa testimonianza e per calunnia, quando risulti evidente la contraddizione intrinseca nelle dichiarazioni della persona offesa e del teste a suo favore, e tali dichiarazioni vengano contraddette anche da tutte le risultanze processuali incluse delle registrazioni dalle quali emergono situazioni di fatto differenti da quelle prospettate dalla vittima la quale non contesta neppure in modo concreto la ricostruzione dei fatti fatta dai prevenuti.

Tribunale Vicenza, 31/01/2022, n.68

Responsabilità civile da reato di calunnia

In tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell’attore dal fatto -reato, oggetto della calunnia, non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli art. 651,652 e 654 c.p.p. in assenza di una ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione; pertanto, in difetto di specifica allegazione da parte dell’attore degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del nesso di causalità sussistente tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi fondata solo perché congruente con un’astratta ricognizione delle prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del giudizio penale promosso d’ufficio dal p.m., dovendosi valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto della calunnia con riguardo alla situazione anteriore al promovimento dell’azione penale.

Tribunale Vercelli sez. I, 28/01/2022, n.34

Calunnia: natura del reato

La fattispecie di reato della calunnia è posto a tutela del bene giuridico della corretta amministrazione della giustizia e dell’onore ed eventualmente anche della libertà personale, della persona che viene falsamente incolpata della commissione di un reato, è un reato a forma vincolata per il quale non è sufficiente che vengano fornite circostanze o tracce che lascino supporre la commissione di un reato.

Tribunale Bari sez. I, 26/01/2022, n.297

Risarcimento del danno per denuncia calunniosa

La denuncia o querela contenente la descrizione un fatto reato la cui responsabilità viene addebitata ad una terza persona può rilevare come fonte di responsabilità civile in capo al denunciante allorché essa abbia causato un danno ingiusto – potendosi ritenere tale la sottoposizione a procedimento penale a carico di un soggetto la cui innocenza sia stata giudizialmente accertata – a condizione che essa sia calunniosa, ovvero che l’attribuzione di fatti non verificatisi o verificatisi diversamente sia deliberata e che essa sia astrattamente idonea a contenere la descrizione del reato denunciato in tutti i suoi elementi costitutivi, tale che essa possa essere presa in considerazione dal P.M. ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

Tribunale Lecce sez. I, 24/01/2022, n.165

Prospettazione dei fatti idonea a dare impulso alle investigazioni

Integra il reato di calunnia la condotta del prevenuto che, consapevole dell’innocenza di coloro che incolpava con la propria denuncia querela, forniva una prospettazione di idonea a determinare un impulso alle investigazioni da parte dell’autorità giudiziaria determinando l’apertura di un procedimento penale nei confronti delle persone offese.

Tribunale Nola, 18/01/2022, n.2253

Calunnia per assegni smarriti

Integra il reato di calunnia la condotta del soggetto che denunci lo smarrimento di un assegno che abbia consegnato consapevolmente al promissario venditore in relazione ad un contratto di compravendita con accordo tra le parti per il pagamento dilazionato a due anni dalla sottoscrizione, che la parte venditrice sia, a distanza di tempo, nella disponibilità di un assegno dell’acquirente pagabile alla predetta scadenza, pur se non sia fatta menzione nel contratto.

Corte appello Taranto, 10/01/2022, n.1011

Prova del reato di calunnia

Ai fini della prova del reato di calunnia nella sua componente oggettiva, non è sufficiente accertare la non verosimiglianza delle accuse dovendo risultare con certezza che le stesse siano false. Ciò comporta la necessaria emersione di una versione alternativa dei fatti suffragata da elementi di prova inconfutabili. Sotto il profilo soggettivo, poi, occorre accertare che l’agente fosse consapevole dell’innocenza del denunciato.

Tribunale Cassino, 05/01/2022, n.1691

Risarcimento del danno conseguente ad una denuncia

In tema di risarcimento del danno, chi domanda il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa deve provare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo della fattispecie del delitto di calunnia, atteso che la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o che si rivelano infondate.

Tribunale Alessandria sez. I, 16/11/2021, n.885

Falsa incolpazione nei confronti di un terzo

Integra il delitto di calunnia la condotta dell’indagato o dell’imputato che, nel corso dell’interrogatorio, pur se affetto da nullità per violazione del diritto di difesa, renda dichiarazioni idonee a costituire una falsa incolpazione nei confronti di un terzo.

Cassazione penale sez. I, 02/11/2021, n.46692

Fatto oggetto della falsa incolpazione

Integra il delitto di calunnia la fattispecie in cui il fatto oggetto della falsa incolpazione sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica quando la diversità, incidendo sull’essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l’aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione.

Corte appello Lecce, 06/10/2021, n.1104

Denuncia di smarrimento di un assegno e reato di calunnia

La denuncia di smarrimento di un assegno è condotta idonea al reato di calunnia, dal momento che la denuncia di un falso smarrimento è di per sé idonea a simulare precisi indizi ed ipotesi di reato a carico di un soggetto che seppur non identificato è immediatamente identificabile (il prenditore ovvero il negoziatore del titolo che a seguito della denuncia risulta illegittimo detentore dello stesso).

Tribunale Frosinone, 07/01/2021, n.1547

Denuncia di un reato perseguibile d’ufficio

La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un tale reato possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante -querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).

Tribunale Ferrara, 27/10/2020, n.624

Reato di calunnia: quando si configura?

Il reato di calunnia si configura allorché, in modo diretto od indiretto, si accusi falsamente della commissione di un reato taluno che si sa innocente. Siffatto reato può ritenersi sussistente anche quando l’incolpazione riguardi un fatto diverso e più grave di quello effettivamente commesso, salvo che si tratti di modalità secondarie della sua realizzazione, che non ne modificano l’aspetto strutturale e non incidono in termini significativi sulla maggiore gravità del reato e non ne determinano un mutamento del titolo.

Tribunale Trento, 19/11/2019, n.831

Il dolo richiesto nel reato di calunnia

Per quanto rileva in questa sede si osserva che il dolo richiesto nel reato di calunnia impone che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza della innocenza dell’incolpato con la conseguenza che l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo del reato. Ed infatti l’elemento soggettivo è da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell’incolpazione).Tali profili non possono non avere incidenza nella valutazione degli aspetti risarcitori.

La sentenza penale di applicazione della pena “ex” art. 444 cod. proc. pen.(cosiddetto patteggiamento) -pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile -contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare.

Tribunale Trani, 31/01/2019, n.242

Consapevolezza di accusare una persona innocente

In tema di calunnia, il dolo sulla consapevolezza di accusare una persona innocente non può essere dolo eventuale.

(Nel caso di specie, era stato accusato un giudice delle esecuzioni immobiliari di aver posto in essere aste pilotate, ma poiché  vi era stato un intervento esterno del Presidente del Tribunale non era possibile affermare che le denuncianti avessero, tenuto conto della impossibilità di valutare adeguatamente la vicenda per evidenti carenze giuridiche, la piena consapevolezza dell’innocenza degli accusati).

Corte appello L’Aquila, 03/09/2019, n.1251

Falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari

La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un’obbligazione, integra il delitto d calunnia in quanto pur non essendo formulata direttamente un’accusa concernente uno specifico reato, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all’Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l’apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d’ufficio, a carico di una persona determinata.

Corte appello Taranto, 05/02/2020, n.136

Presentazione di una denuncia penale poi archiviata

In caso di denunzia calunniosa, spetta all’attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell’innocenza del denunciato, stante che la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante.

Da ciò deriva che il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesto, per contro, per l’imputabilità del reato di calunnia ed il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.

Tribunale Perugia, 24/10/2019, n.1649

Reato di calunnia: prova dell’elemento soggettivo

È noto che il delitto di calunnia di cui all’art. 368 c.p. è imputabile soltanto a titolo di dolo; il dolo è costituito dalla volontà dell’incolpazione, unita alla consapevolezza che l’incolpato è innocente per non aver commesso il fatto falsamente attribuitogli. L’intenzionalità dell’incolpazione e la precisa coscienza dell’innocenza dell’incolpato costituiscono due dati, che sono e vanno tenuti concettualmente distinti, in quanto ciò che rileva per il calunniatore è sapere che l’incolpato è innocente.

Quanto alla prova dell’elemento soggettivo, essa può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un’accusa mendace nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato, ed ha chiarito che “il dolo di calunnia va invero apprezzato con giudizio da condursi ex ante, per ricostruzione dello stato di fatto esistente al momento dell’iniziativa assunta dal denunciante.

Corte appello Catanzaro sez. II, 02/07/2019, n.1426

Quando non si configura il reato di calunnia?

Non integra il delitto di calunnia l’utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell’ambito del rapporto con l’autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.

Cassazione penale sez. II, 19/06/2019, n.42032

Dichiarazioni accusatorie rese dal difensore

Non può rispondere del reato di calunnia l’imputato se le dichiarazioni accusatorie sono state rese dal difensore in assenza di quest’ultimo.

(Nel caso di specie, si trattava di un sequestro di due hard disk all’interno di uno studio dentistico da parte della Guardia di Finanza ove il difensore dichiarava all’Agenzia delle Entrate che tali supporti informatici erano stati prelevati dalla borsa del figlio dell’imputato e non nello studio dentistico).

Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 09/05/2019, n.163

Accuse sulla commissione di reati

Non è integrato il reato di calunnia scrivere nell’opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero accuse sulla commissione di reati “per aver chiuso gli occhi per i suoi compagni di casta e per comprendere se per caso non gli sia chiuso anche l’altro occhio in quanto come al solito non legge il contenuto dell’atto e finisce per scrivere cazzate” non rivestendo tale accusa i caratteri della serietà essendo compendiata di circostanze assurde, inverosimili e grottesche.

Tribunale L’Aquila, 28/03/2019, n.228

Delitto di calunnia formale o diretta

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata in un momento successivo alla consegna del titolo di credito da parte del denunciante a un altro soggetto, configura il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta. Tale condotta integra il reato ex articolo 368 c.p. anche se non è formulata in modo diretto un’accusa nei confronti del trattario concernente uno specifico reato, in quanto la calunnia rappresenta un reato di pericolo.

E’ perciò sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all’Autorità giudiziaria siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l’apertura di un procedimento penale a carico di una persona determinata, anche qualora non si tratti di eventi univocamente indicativi di una specifica fattispecie di reato.

Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l’imputato per aver falsamente affermato di avere smarrito un assegno bancario, che egli stesso aveva invece consegnato a un altro soggetto, a fronte di una compravendita di una autovettura, accusando quest’ultimo implicitamente del delitto di furto o di ricettazione del titolo, pur sapendolo innocente.

Tribunale Vicenza, 27/03/2019, n.73

Falsa incolpazione

Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa incolpazione abbia ad oggetto reato procedibile a querela in relazione al quale la stessa non sia stata presentata, senza che possa rilevare in senso contrario la intervenuta proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c., attesa la sua valenza autonoma e distinta rispetto alla querela.

Cassazione penale sez. VI, 13/02/2019, n.28231

Calunnia: la responsabilità

In tema di calunnia la responsabilità sussiste solo se il reato attribuito all’innocente corrisponde in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, con la conseguenza che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e neppure quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all’incolpato.

Cassazione penale sez. VI, 22/01/2019, n.20261



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20 Commenti

  1. Ma quando scatta la calunnia? Per la configurabilità del reato basta accusare una persona innocente?

    1. Non è così semplice. Per la configurabilità del reato, infatti, non basta accusare una persona innocente. Occorre, altresì, la consapevolezza che l’accusato sia innocente. Ad esempio, Tizio viene fermato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Non avendo i documenti con sé, fornisce ai verbalizzanti le generalità del fratello Caio. La falsa accusa può anche realizzarsi tacendo artatamente alcuni elementi (la cosiddetta omissione maliziosa). Ad esempio, Tizio denuncia l’avvocato per avere incassato un assegno relativo ad un credito della sua azienda, omettendo però di riferire di essere stato preventivamente informato dall’avvocato che l’assegno sarebbe stato trattenuto a compensazione dei crediti professionali.Non commette calunnia, chi denuncia una persona ma poi non riesce a procurarsi le prove di ciò che ha affermato oppure chi accusa una persona di un fatto che, in realtà, non è reato. Si pensi a Tizio che, dopo aver ordinato tre paia di scarpe, non riceve la merce perché, ad esempio, la ditta è fallita. Convinto di essere stato truffato, Tizio presenta una querela contro il titolare della ditta, pur trattandosi di inadempimento contrattuale (cioè di un illecito civile). Ebbene, in questo caso non sussiste la calunnia in quanto Tizio era convinto di essere stato truffato.

    2. La calunnia si verifica quando una persona – anche in forma anonima – accusa ingiustamente un’altra di un fatto che non ha commesso o che non è vero o quando simula a carico suo le tracce di un reato. L’accusa deve essere fatta dinanzi all’autorità giudiziaria oppure ad altra autorità che ha l’obbligo di riferire al giudice (ad esempio i carabinieri o la polizia). Quindi non c’è calunnia quando si accusa una persona di un crimine che non ha commesso dinanzi a un amico o davanti a più persone (in quest’ultimo caso magari si potrà parlare di diffamazione).

    1. Se hai accusato falsamente qualcuno di un reato che non ha mai commesso, sappi che rischi la reclusione fino a 20 anni. La vittima potrà sporgere una denuncia nei tuoi confronti in qualsiasi momento. In tal caso, verrano effettuate delle indagini volte all’individuazione del responsabile e ad accertare la responsabilità dei fatti. La denuncia potrebbe essere archiviata qualora gli elementi raccolti non siano sufficienti o comunque la notizia di reato è infondata. Se invece la denuncia va avanti, riceverai un avviso di conclusione delle indagini preliminari. A quel punto, il consiglio è quello di rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto penale che saprà consigliarti la strategia difensiva migliore per il tuo caso. Una volta instaurato il processo penale, la vittima potrà costituirsi parte civile per ottenere un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (si pensi, ad esempio, ai danni morali). Tuttavia, la vittima dovrà comunque dimostrare che eri consapevole della sua innocenza.

  2. Quando una persona accusa ingiustamente un’altra e questa viene dichiarata innocente il risarcimento del danno scatta solo se c’è stata malafede.

  3. La semplice presentazione di una denuncia penale, successivamente archiviata, comporta il diritto al risarcimento del danno?

    1. No, non comporta alcun diritto al risarcimento del danno. Affinché tale comportamento possa integrare una calunnia è difatti necessario il dolo dell’agente (ossia la malafede) e non la semplice colpa determinata da leggerezza o avventatezza della denuncia. Questo importante chiarimento è stato fornito dalla stessa Cassazione di cui abbiamo riportato le stesse parole. Spetta comunque alla vittima, che chiede il risarcimento dei danni per la denuncia calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell’innocenza del denunciato. La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa

  4. Dopo una aggressione verbale subìta da un mio vicino, questi chiede l’intervento dei carabinieri, che arrivati sul posto mi mettono al corrente di essere stati chiamati perché avevo minacciato il vicino con un coltello da cucina. Posso querelare il mio vicino anche per il reato di calunnia?

    1. Alla luce del quesito posto, è opportuno esporle sinteticamente quanto segue. Con il reato di calunnia, la legge intende tutelare quelle persone che vengono, consapevolmente e volutamente, falsamente accusati di aver commesso un fatto previsto, sempre dalla legge, come reato.In altri termini, l’accusatore, non per mero errore, ma ben conscio della falsità della propria accusa, denuncia o querela la vittima, sostenendo che la medesima ha commesso un reato.
      Si tratta di un comportamento che viene evidentemente perseguito (per il reato di calunnia è infatti prevista una pena da un minimo di due ad un massimo di sei), poiché:
      – viene offeso gravemente l’onore della vittima;
      – quest’ultima corre il pericolo di un procedimento penale ingiusto a proprio carico;
      – viene, altresì, lesa l’amministrazione della giustizia, evidentemente gravata da un’indagine che mai si sarebbe dovuta svolgere.
      Ricapitolando, i presupposti del reato di calunnia sono:
      – la denuncia o querela nei confronti della vittima, in cui lo si accusa di un’ipotesi di reato;
      – la volontà e consapevolezza che la predetta accusa è falsa e/o priva di qualsivoglia fondamento;
      Detto ciò è infine importante sapere che il reato di calunnia viene perseguito d’ufficio. In altri termini, le autorità inquirenti possono procedere nei confronti del sedicente accusatore anche indipendentemente da una denuncia della vittima. Resta chiaro, però, che la segnalazione formale del fatto calunnioso, diventa essenziale per mettere a conoscenza le autorità del predetto reato.
      Il vicino del lettore, all’interno della denuncia/querela fatta ai carabinieri, ha formalmente e falsamente dichiarato che quest’ultimo lo ha minacciato con un coltello. Ci sono tutti gli estremi per poterlo a sua volta il lettore denunciare per il reato di calunnia.Infatti, evidentemente, egli è stato ingiustamente accusato di aver commesso il reato di minaccia aggravata (la detta ipotesi si può configurare anche soltanto con l’utilizzo di un coltello [3] e non necessariamente solo ed esclusivamente con un’arma da fuoco).Detto questo, il lettore per cautelarsi dall’episodio accadutole, è consigliabile che sporga formale denuncia verso il suo vicino, all’interno della quale andrà a specificare i fatti accaduti, raccontando di essere stato aggredito verbalmente dal medesimo (….aggressione verbale da un mio vicino…), precisando di non averlo in alcun modo minacciato e tanto meno con l’uso di un coltello, così come specificatogli e riferitogli dai carabinieri, accorsi sul posto.Fatto questo, sarà compito della Procura della Repubblica competente verificare la sussistenza dei presupposti per il reato di calunnia nonché per qualsiasi altra o diversa ipotesi di reato ravvisabile nei fatti descritti dal lettore (ad esempio, le minacce eventualmente subite e dette dal vicino durante l’aggressione).
      Si ricorda, altresì, al lettore:
      – di indicare il nominativo di eventuali testimoni, che saranno molto utili per dimostrare le sue ragioni e la calunnia subita;
      – di richiedere di essere informato dell’eventuale richiesta di archiviazione ed anche dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, con riserva di costituirsi quale parte civile nel successivo procedimento.

  5. Sono stata imputata in un procedimento penale iniziato con una denuncia/querela (reato contestato: art. 388 c.p.). Procedimento terminato con assoluzione “perchè il fatto non sussiste” (da motivazione del giudice, la qualifica soggettiva del reato art. 388 c.p. non era configurabile, non essendo io stata parte del procedimento civile in oggetto). La sentenza, a detta del mio avvocato, non è ancora definitiva, ed ho depositato denuncia/querela per calunnia. Sono ancora in tempo per la denuncia? Ho speranze di vedere iniziare il processo di primo grado, senza che intervenga la prescrizione? Come si calcolano i termini?

    1. In linea generale, il reato di calunnia, al quale la lettrice ha fatto riferimento (art. 368 c.p.), si realizza quando un soggetto qualsiasi:
      – attraverso lo strumento della denuncia, querela, richiesta o istanza (anche se anonima o sottoscritta con falso nome);
      – diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferirne o alla corte penale internazionale;
      – incolpa di un reato un soggetto che egli sa essere innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato (che in realtà non esiste).
      È, pertanto necessario che:
      – vi sia la prova della innocenza del soggetto querelato;
      – si accerti che il querelante era a conoscenza di quella innocenza.
      Ebbene, nel caso specifico:
      – vi è certamente la prova che sia stata emessa (nei suoi confronti) una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, quasi irrevocabile;
      – ma non vi è alcuna prova della consapevolezza (da parte della persona che la lettrice ritiene responsabile della calunnia) della falsità del suo narrato.
      A tal proposito, al fine di fornire alla lettrice una risposta puntuale occorrerebbe leggere la motivazione della sentenza di assoluzione. Qualora, infatti, abbia escluso la sua responsabilità non perché il fatto oggetto della denuncia nei suoi confronti non si sia verificato (o perché lei non abbia tenuto il comportamento che il denunciante ha riferito alle autorità) ma solo (ad esempio) perché non le poteva essere giuridicamente attribuito, non sussisterebbe la calunnia.
      Ma – si ribadisce – occorrerebbe leggere la sentenza per dare una risposta precisa.
      Quanto alla preoccupazione della lettrice in ordine ai termini per proporre la querela e a quelli di prescrizione, si rappresenta che:
      – il reato di calunnia è procedibile d’ufficio, per cui la stessa avrebbe potuto presentare la denuncia in qualsiasi momento (in quanto non è soggetta a nessun termine di presentazione);
      – la prescrizione decorre dal momento in cui è stata sporta la querela ritenuta calunniosa e matura, al massimo, in sette anni e mezzo (considerato che il reato di calunnia prevede una pena edittale che va da due a sei anni di reclusione).
      In conclusione, la lettrice ha sporto la denuncia correttamente. Il consiglio che si può dare alla lettrice è di attendere il passaggio in giudicato della sua sentenza e di sollecitare il pubblico ministero a cui è stato assegnato il suo fascicolo affinché velocizzi le indagini, magari per prima cosa interrogando lei; si noti, infine, che ogni procura e tribunale ha dei tempi diversi a seconda del carico di lavoro e che, pertanto, non è possibile fare previsioni sulle tempistiche.

  6. Il codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque accusa di un reato una persona che sa, invece, essere innocente, ovvero simula a danno di questi tracce di un reato. La pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce pene detentive particolarmente severe o se dal fatto deriva la condanna alla reclusione per l’accusato. La pena è invece diminuita se la simulazione concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione (cioè come reato di minor allarme sociale).

  7. Il reato di calunnia incrimina tutte quelle condotte che possono indurre ad intraprendere un procedimento penale contro un innocente. Per l’ordinamento italiano, però, l’interesse fondamentale da proteggere è quello statale a non instaurare un inutile processo. Da questo punto di vista, la calunnia tutela due interessi distinti: da un lato, quello del calunniato, ingiustamente accusato di un fatto costituente reato; dall’altro quello dello Stato, costretto a mettere in moto la pesante e costosa macchina della giustizia per perseguire un’incriminazione inventata. Il delitto di calunnia, pertanto, si muove lungo questo duplice asse, tanto che, secondo alcuni studiosi, essa rientrerebbe tra i reati cosiddetti plurioffensivi, cioè tra quelli che attentano contemporaneamente a più beni giuridici diversi (la libertà dei cittadini, l’amministrazione della giustizia)

  8. La ripetizione della stessa incolpazione presso autorità diverse (ad esempio, la stessa denuncia viene spedita prima ai carabinieri, poi alla polizia) non configura più reati di calunnia; il reato è unico. La falsa attribuzione dello stesso fatto o di fatti diversi a più persone, al contrario, integra tanti delitti di calunnia quanti sono i calunniati.

  9. Buongiorno, volevo sapere se è possibile essere accusati di calunnia anche nel caso in cui si faccia uso di un esposto o di un verbale di sommarie informazioni.
    Ho questo dubbio in quanto l’articolo 368 del c.p. cita come mezzi solamente la denuncia, la querela, la richiesta o l’istanza, ma non quelli da me menzionati.
    Vi ringrazio

    1. Si parla di calunnia in presenza dei seguenti elementi: falsa accusa; certezza dell’innocenza della persona accusata; falsa accusa portata a conoscenza dell’autorità giudiziaria o della polizia o dei carabinieri. Puoi trovare ulteriori informazioni nei seguenti articoli: Cosa rischio in caso di calunnia?; Risarcimento danno da calunnia; Come controquerelare per calunnia; La calunnia; Quando querelare per calunnia; Quando accusare qualcuno è calunnia?; Incolpare e denunciare un innocente: quando c’è calunnia?.

  10. può avviarsi una azione di calunnia per la falsa imputazione di fatti riconducibili all’art 612 bis nel procedimento di ammonimento Questorile, inserita dal D.L. 23 febbraio 2008, n. 11. Si tratta di una procedura amministrativa. Può essere considerata come una azione rivolta a un altra autorità che abbia l’obblio di riferire all’autorità giudiziaria ?

    1. Secondo la Cassazione (sentenza n. 10221 del 22 febbraio 2011), dal falso ammonimento al Questore non deriva alcuna conseguenza penale. Evidenziando la natura prettamente amministrativa dell’istituto dell’ammonimento del Questore, la Suprema Corte ha escluso che le false dichiarazioni rese in tema di atti persecutori possano configurare il delitto di calunnia. L’autorità amministrativa invero non ha alcun obbligo di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria.

  11. nella domanda precedente , la falsa accusa è portata a conoscenza al Commissariato di Pubblica Sicurezza della Questura

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