Violazione della normativa sulla disciplina delle armi; sentenza di riabilitazione o annullamento prefettizio del divieto di detenzione delle armi; tutela della privata e pubblica incolumità.
Il divieto di detenzione delle armi non presuppone un accertato abuso nella tenuta delle stesse.
Indice
Concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente.
T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 29/04/2021, n.343
Tensioni familiari e divieto di detenzione di armi e munizioni
Ai sensi dell’art. 39, t.u. n. 773 del 1931, in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole – e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità – la scelta dell’Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risultava comunque coinvolto in tali tensioni familiari.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 06/04/2021, n.473
Revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi
Anche ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso e, stante l’ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie
T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 22/03/2021, n.191
Rilascio del porto d’armi: presupposti
Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 08/02/2021, n.36
Divieto di detenzione di armi: presupposto del provvedimento
Il giudizio alla base del provvedimento di divieto di detenzione di armi non è un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta”.
Consiglio di Stato sez. III, 29/10/2020, n.6614
Violazione della disciplina delle armi
In caso di una segnalata violazione della normativa sulla disciplina delle armi, la determinazione adottata dall’autorità amministrativa di negare il rilascio, di disporre il ritiro del porto di armi o il divieto della detenzione di armi e munizioni non può censurarsi per manifesta illogicità.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/01/2020, n.35
Armi e materie esplodenti
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente.
T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 11/11/2019, n.382
Divieto di detenzione di armi: la valutazione delle circostanze concrete
Anche se per l’adozione del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 ( Tulps) è sufficiente un ragionevole dubbio di abuso delle stesse, tale dubbio deve comunque fondarsi sulla valutazione di circostanze concrete e della loro attualizzazione, secondo un’istruttoria corretta e adeguata, pena lo sconfinamento nell’arbitrio (nella fattispecie è stato dichiarato illegittimo detto divieto motivato con il solo richiamo all’esistenza di un esposto presentato dal ricorrente dal quale veniva desunta l’esistenza di una situazione di conflittualità con altri soggetti).
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 08/11/2019, n.645
Richiesta di rilascio del porto di fucile ad uso caccia
La circostanza secondo la quale il soggetto richiedente il rilascio del porto di fucile uso caccia abbia ottenuto una sentenza di riabilitazione, la remissione della querela e l’annullamento prefettizio del divieto di detenzione delle armi, non incide sic et simpliciter sulla valutazione positiva dell’istante e del soddisfacimento dei requisiti prescritti dal T.U.L.P.S. Invero, ai sensi degli artt. 11,39 e 43, T.U.L.P.S., il compito che esercita l’Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela dell’incolumità privata e pubblica.
Pertanto, ai fini della revoca dell’autorizzazione, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; il potere di controllo esercitato al riguardo dall’autorità di pubblica sicurezza si collega, quindi, all’esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben potendo quindi essere esercitato in senso negativo sull’istanza dell’interessato, in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al suo rilascio, con conseguente assenza di profili di contraddittorietà estrinseca, peraltro correlati a diversi piani valutativi ed effettuali.
T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 07/11/2019, n.52
L’omessa denuncia del trasferimento di armi
In materia di detenzione di armi e munizioni, l’omessa denuncia del trasferimento delle armi già di per sé evidenzia un comportamento superficiale nel soggetto interessato, indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse e come tale sufficiente a legittimare l’imposizione del divieto di detenzione.
T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 14/10/2019, n.238
Archiviazione del procedimento penale
La valutazione alla base del provvedimento di divieto di detenzione di armi e revoca della licenza di porto di fucile non può considerarsi abnorme o irrazionale, né illegittima in caso di avvenuta archiviazione dei procedimenti penali in cui è stato coinvolto il destinatario del provvedimento, dovendo considerare la diversa finalità ed i diversi presupposti dell’azione amministrativa.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 09/10/2019, n.1321
Armi, munizioni ed esplosivi
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente.
Consiglio di Stato sez. III, 26/09/2019, n.6457
Detenzione di armi: l’autorizzazione
L’autorizzazione alla detenzione di armi costituisce una misura concessoria “eccezionale” rispetto al generale divieto di detenzione e uso delle armi, essendo ovviamente in gioco gli interessi pubblici della sicurezza e incolumità dei cittadini; è riconosciuto, quindi, all’amministrazione un ampio potere discrezionale nel rilasciare o meno tale autorizzazione non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi estrinseci quali, ad esempio, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 24/09/2019, n.599
Guida in stato di ebbrezza e divieto di detenzione di armi
La singola violazione del codice stradale, per guida alterata dall’alcol, rappresenta un episodio isolato di scarsa rilevanza dalla quale non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi e il mancato rinnovo della licenza di caccia.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 23/09/2019, n.2227
Divieto di detenzione armi nei confronti dell’indagato
È illegittimo per carenza di motivazione e di istruttoria il divieto di detenzione delle armi fondato sulla mera affermazione della qualità di indagato dell’interessato. Fermo, invero, che gli elementi posti a fondamento del divieto di detenzione delle armi possono non essere penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali, deve essere evidenziato come, nel caso di specie, la Prefettura non abbia segnalato alcun ulteriore elemento, tratto ad esempio dagli atti del procedimento penale, sintomatico della inaffidabilità del ricorrente e, in quanto, tale idoneo a sorreggere, il provvedimento impugnato.
Né assumono alcuna rilevanza le contestate frequentazioni con soggetti controindicati, solo genericamente richiamate con riferimento a non meglio precisate “relazioni sociali che non offrono garanzia di affidabilità al buon uso delle armi”.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 02/08/2019, n.495
Divieto di porto d’armi: può basarsi su valutazioni della capacità di abuso?
In materia di detenzione e porto di armi, l’Autorità di P.S. gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; l’ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall’assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d’armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, T.U.L.P.S., il compito dell’Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.
T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 30/07/2019, n.425
Soggetto non affidabile all’uso delle armi
In materia di detenzione e porto di armi, l’Autorità di P.S. gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; l’ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall’assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d’armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, T.U.L.P.S., il compito dell’Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.
T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 28/06/2019, n.514