Rimborsi viaggi cancellati: soldi, non voucher


L’emissione di buoni in alternativa alla restituzione del denaro risulta contraria al codice del Turismo: nasce la protesta e si chiede l’intervento dell’Authority.
Ti avevamo anticipato qualche giorno fa che se hai cancellato un viaggio in treno o in aereo per l’emergenza coronavirus rischi di non ottenere il rimborso in denaro di quanto avevi pagato, ma di ricevere un voucher, ossia un buono di pari importo, da utilizzare entro un anno per un successivo viaggio con lo stesso operatore.
Questo rende effettivamente a rischio i rimborsi per i viaggi annullati dal coronavirus, ma è previsto dalla legge e in particolare dalla decretazione d’urgenza adottata dal Governo [1] e che stavolta prevede – in deroga al criterio generale del rimborso in denaro stabilito dal Codice del turismo [2] – la facoltà di emettere un voucher di valore pari a quello del biglietto annullato.
Tutto questo accade anche per i rimborsi dei viaggi ferroviari con Trenitalia oppure con Italo così come per i voli cancellati o le prenotazioni disdette in alberghi e B&b: ma in tutti questi casi, di fatto la scelta resta a discrezione dell’operatore, che può decidere se restituirti la somma oppure rilasciarti il buono.
Oggi, per come ci informa l’agenzia stampa Adnkronos, Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, lancia la protesta, indirizzata contro le decisioni adottate dalle “principali aziende di trasporto ferroviario, Trenitalia e Italo, che hanno messo sui loro siti le procedure per poter richiedere il rimborso dei viaggi annullati a causa dello stop agli spostamenti per effetto dell’emergenza Coronavirus”.
“Per la stragrande maggioranza dei casi – osserva Occhionero – i due vettori ferroviari prevedono voucher da utilizzare entro un anno, e non il rimborso economico dei biglietti annullati. Non è corretto. Tutti devono vedersi restituiti i loro soldi, se lo vogliono, senza essere obbligati ad avere un buono. La legge è chiara. E vale per i viaggi verso qualsiasi destinazione, visto che tutto il Paese è zona protetta”, prosegue Occhionero.
“Non è accettabile che siano Italo e Trenitalia a decidere quando ricorre l’una o l’altra. Se le aziende non si adeguano, intervengano il Governo e l’Authority dei Trasporti“, conclude.
Anche l’associazione di consumatori Codacons, nei giorni scorsi, aveva ritenuto illegittime le norme emanate dal Governo perché in contrasto con le disposizioni generali in materia previste nel Codice del turismo, che prevedono esclusivamente il diritto al rimborso, senza alternative.
note
[1] Art. 28 D.L. n.9/2020 del 2 marzo 2020.
[2] Art. 41 D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.