Ansia e stress da lavoro: spetta il risarcimento del danno?


Ho un problema sul lavoro. In pratica sono sotto stress da circa 4 anni. Attualmente sono in mutua sotto stress, ansia e depressione, anche perché sono anni che non riesco più a dormire bene per tutti i problemi che ci sono e per paura che mi chiamino di notte. Non voglio più andare a lavorare li anche se mi vogliono spostare a fare un altra mansione, ma so che poi io sarò nel loro mirino. Vorrei chiedere un danno di 100.000 euro al datore di lavoro. Quanta probabilità ho di vincere la causa? La cifra chiesta è corretta?
L’art. 2087 del Codice civile stabilisce che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In mancanza, il datore di lavoro diventa responsabile dei danni subiti dal lavoratore.
Tuttavia, questa norma non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare:
- l’esistenza di tale danno;
- la nocività dell’ambiente di lavoro;
- il collegamento tra l’uno e l’altra.
Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
La dimostrazione deve essere raggiunta almeno in termini di probabilità, con riferimento:
- alle mansioni svolte;
- alle condizioni di lavoro;
- alla durata ed intensità dell’esposizione a rischio.
Rispetto all’evento dannoso, l’attività lavorativa deve avere assunto un ruolo quantomeno concausale.
Da quanto riferisce sembra chiaramente che Lei sia stato esposto ad uno stress lavorativo così intenso e prolungato da causare un danno alla Sua salute.
Una volta provato lo stress lavorativo intenso e prolungato, al quale il lavoratore sia stato esposto in violazione dell’obbligo di sicurezza, si potrà ottenere il risarcimento del danno subito.
Inoltre, se Lei ha avuto problemi con il Suo superiore gerarchico, potrà ottenere il riconoscimento del cosiddetto danno da straining, anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni «stressogene», che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale o altre circostanze del caso concreto possano portare ad un danno alla salute del dipendente.
La condotta di straining consiste, infatti, in una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato provocato appositamente ai danni della vittima con condotte di ostilità o discriminazione, le quali però a differenza del mobbing, sono limitate nel numero e/o distanziate nel tempo.
Venendo ad identificare questo danno da stress, esso si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Qui basterà allegare eventuali certificati medici, atti a dimostrare la malattia da stress emotivo sofferta, e collegata temporalmente all’aggravamento delle ore lavorative.
Allegate queste prove, la possibilità di vincere la causa sarà molto alta.
Con riguardo alla quantificazione del danno, non posso darLe dei numeri, né confermare la cifra indicata. Infatti, ai fini della determinazione dell’ammontare, occorrerà partire dalla percentuale di compromissione dell’integrità psicofisica accertata dal consulente tecnico nominato dal giudice.
Questo, in un eventuale giudizio, dovrà visitarLa e, una volta verificate le Sue condizioni invalidanti, relazionare la percentuale di invalidità permanente da malattia professionale.
Da lì, poi, potrà stabilire un importo. Questo non significa che Lei, ad oggi, non possa determinare una cifra, come ha fatto.
Potrà anzi partire dalla somma indicata e, attraverso una formale messa in mora, necessaria per un eventuale e futuro giudizio, vedere se ci sono margini per una trattativa.
Potrebbe anche darsi che il datore di lavoro, tramite il proprio legale, possa voler chiudere la faccenda stragiudizialmente offrendo una somma minore, ma comunque sodisfacente per Lei.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Salvatore Cirilla