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Taglio abusivo di alberi di proprietà privata

29 Marzo 2020 | Autore:
Taglio abusivo di alberi di proprietà privata

Autorizzazioni e vincoli paesaggistici per il taglio di alberi, fusti e boschi. Come ci si deve comportare se l’albero o i rami sono di proprietà del vicino e invadono il proprio terreno?

Il titolare di un terreno può tagliare il fusto di un albero a proprio piacimento o deve prima chiedere l’autorizzazione del Comune? Si possono tagliare i rami o addirittura gli stessi alberi di proprietà di un vicino di casa solo perché danno fastidio, sporcano e inondano di foglie il terreno circostante? Cosa rischia chi abbatte un tronco in un bosco di proprietà dello Stato o della Regione?

Il taglio abusivo di alberi di proprietà privata è disciplinato dalle norme del Codice civile e dalle leggi regionali o comunali che regolamentano le attività sul territorio. Per sapere come comportarsi in situazioni di questo tipo sarà bene leggere la seguente guida che spiegherà quali norme vanno rispettate per non incorrere in sanzioni penali, amministrative o in un’azione di risarcimento dei danni. Ma procediamo con ordine. 

Si possono tagliare gli alberi nel proprio terreno?

In area demaniale – di proprietà cioè dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni – non è mai possibile tagliare gli alberi. A seconda del tipo di pianta abbattuta e delle normative locali potrebbe scattare una denuncia e una conseguente condanna penale. 

Nelle aree private, invece, le cose vanno diversamente. In linea di massima, è possibile abbattere un albero nel proprio giardino ma prima bisogna informarsi presso il Comune e la Regione di appartenenza. Difatti, le norme locali possono imporre limiti per piante specifiche o di dimensioni superiori a quella prestabilita dall’ente (da calcolarsi, di norma, secondo la circonferenza del tronco). Se così dovesse essere, prima dell’abbattimento, è necessario presentare una Scia al Comune ove si trova il terreno in questione. La domanda è, quindi, rivolta ad ottenere l’autorizzazione per l’abbattimento. La risposta deve intervenire entro 30 giorni; il silenzio si considera accoglimento dell’istanza e, quindi, autorizzazione. 

Il permesso è tanto necessario se si considera che alcune aree potrebbero essere soggette a vincoli paesaggistici, nel qual caso il procedimento penale sarebbe pressoché assicurato.

Quando si tratta di piccoli arbusti, il più delle volte, non è necessaria alcuna autorizzazione, sicché si può procedere autonomamente, senza presentare la Scia. Attenzione però alle sterpaglie: chi brucia rami secchi e crea il pericolo di incendi, anche se l’area è di proprietà privata, rischia un’ulteriore incriminazione (leggi È reato bruciare rami e sterpaglia?).  

Quando si tratta di terreni privati molto estesi, classificabili come boschi ai sensi di legge [1], la violazione degli obblighi in tema di taglio abusivo di alberi in proprietà privata può comportare, oltre chiaramente al reato, anche la sanzione del ripristino della zona e del rimboschimento. 

Per questo tipo di reati non è possibile ottenere la sanatoria. Come chiarito dal Tar Napoli [2], il taglio di alberi nei boschi può effettuarsi solo a seguito di autorizzazione paesaggistica, per cui non è ammessa una autorizzazione in sanatoria prevista invece per i cd. abusi edilizi minori.

Come chiarito dalla giurisprudenza [3], deve essere considerato bosco qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea con un limite spaziale non inferiore a 2000 m quadri.

Nel caso di taglio di piante non autorizzato, la sanzione viene parametrata al danno ambientale provocato, a prescindere dall’assenza di un profitto ricavato dal danneggiante a causa dell’azione posta in essere [4].

Per quanto concerne specificamente gli alberi di olivo, che come è noto possono raggiungere volumi ed altezze considerevoli e che, sotto tale profilo, possono già di per sé accomunarsi agli alberi di alto fusto, è ancora vigente la disciplina dettata dal d.lg.lt. 27 luglio 1945 n. 475, recante il divieto di abbattimento di tali alberi se non in numero limitato e con specifica autorizzazione delle autorità competenti [5]. 

Si possono tagliare gli alberi di proprietà del vicino?

La legge non consente di tagliare gli alberi di proprietà del vicino, neanche se i rami si estendono nel terreno confinante, sporcandolo o provocando altri disagi. Tale azione è possibile solo con le radici dell’albero del vicino. 

Se i rami invadono il proprio giardino è allora necessario instaurare una causa con il proprietario della pianta affinché il giudice lo condanni all’abbattimento o, quantomeno, al taglio dei rami che invadono la proprietà altrui. Tale azione può essere esercitata in qualsiasi momento, senza termini di prescrizione o decadenza.

Chi si reca nel terreno del vicino per abbattere rami o fusti non di sua proprietà commette innanzitutto il reato di invasione di terreni altrui o, se si tratta del giardino prospiciente l’abitazione, di violazione di domicilio. In più, se si appropria della legna per trarne profitto (venderla o arderla) commette il reato di furto. Oltre a ciò può essere citato in un’azione civile per il risarcimento del danno conseguente al danneggiamento (che, su aree private, non costituisce più reato dal 2016).


note

[1] D.lgs. n. 42/2004, art. 142.

[2] TAR Napoli sent. n. 1348/2012: «Il taglio degli alberi in un’area vincolata qualificabile come “bosco”, essendo idoneo a modificare il paesaggio, non rientra tra gli abusi edilizi ccdd. minori, cui l’art. 167 d.lg. n. 42 del 2004 subordina la possibilità di ottenere, in deroga alla regola generale posta dall’art. 146 comma 4 dello stesso d.lg., l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria».

[3] Trib. Chieti sent. n. 1042/2018.

[4] Tar Milano sent. n. 2138/2014.

[5] Consiglio di Stato sent. n. 4457/2010.


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