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Differenza tra sanzioni civili, penali e amministrative

5 Aprile 2020
Differenza tra sanzioni civili, penali e amministrative

Reati, illeciti civili, risarcimenti e violazioni di carattere amministrativo: qual è più grave, cosa si rischia e quale resta nel casellario giudiziario?

Chi non ha studiato legge, difficilmente può intuire la differenza tra sanzioni civili, penali e amministrative. Questa scarsa conoscenza del mondo giuridico può portare a fare valutazioni inesatte in merito, ad esempio, a determinate scelte legislative di ritenere alcuni comportamenti reato ed altri no.  

Cosa rischia chi subisce una sanzione amministrativa e cosa invece chi, commettendo un reato, viene punito con una sanzione penale? E, in tutto questo, come si inseriscono i provvedimenti disciplinari? Tra sanzioni civili, penali e amministrative, qual è quella più grave e quale quella meno importante?

Di tanto parleremo qui di seguito. Ecco una guida che servirà soprattutto a chi non mastica la legge e i termini giuridici.

A che servono le sanzioni?

Le sanzioni servono non solo a punire, ma anche a disincentivare la commissione di illeciti. Si tratta di un effetto deterrente di cui l’ordinamento si vale per far rispettare la legge. 

Seppur esistono isolati casi, una norma senza sanzione non avrebbe alcuna ragione d’essere. Non ha senso infatti imporre un comando se poi, in caso di violazione, non sono previste conseguenze. Ad esempio, attualmente il mancato rispetto dei pagamenti telematici con Pos da parte dell’esercente non è sanzionato da alcuna norma.

La sanzione non può mai essere “esemplare”: non si può cioè punire una persona in modo sproporzionato rispetto all’illecito commesso solo al fine di evitare che anche altre persone commettano lo stesso comportamento.

Contro tutte le sanzioni si può fare ricorso o opposizione al fine di tutelare i propri diritti. Non esiste quindi una sanzione definitiva se non prima che siano decorsi i termini di legge concessi al cittadino per difendersi. 

Se non è reato è lecito?

Comunemente si ritiene che se una condotta non sia prevista dalla legge come reato è da considerarsi lecita. Non è così. Si pensi ad esempio all’uso personale di sostanze stupefacenti: farsi uno spinello non è un reato, ma non per questo è un comportamento consentito dalla legge. Infatti le sanzioni, in questo caso, sono amministrative e consistono nella sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto, ecc. Si pensi anche all’ingiuria: non è più reato ma resta un illecito civile. E così via.

Qual è la differenza tra sanzioni penali e amministrative?

Tanto le sanzioni penali quanto quelle amministrative sono volte a punire comportamenti che violano interessi particolarmente rilevanti e che, perciò, lo Stato tutela in prima persona. Si pensi al furto, all’omicidio, all’emissione di assegni scoperti, all’eccesso di velocità, al passaggio a un semaforo rosso, alla diffamazione, al bullismo, alla truffa, all’abuso edilizio, ecc.

Le sanzioni penali e quelle amministrative partono quindi da un punto comune: entrambe servono per punire il comportamento del responsabile della violazione di una norma. Tuttavia, la sanzione penale è, di regola, più pesante di quella amministrativa essendo collegata alla commissione di un reato, ossia un comportamento ritenuto dall’ordinamento particolarmente riprovevole.

Proprio per ciò le sanzioni penali comportano spesso la limitazione della libertà della persona (il carcere) mentre quelle amministrative sono quasi sempre di natura economica (si pensi alla multa stradale). In più, in gran parte dei casi, le sanzioni penali vengono annotate sulla fedine penale e restano negli archivi della polizia mentre quelle amministrative mai. Non è possibile quindi risalire a tutti gli eccessi di velocità subiti dalla stessa persona (salvo per la stessa polizia). 

Esistono tuttavia sanzioni penali solo pecuniarie (si pensi alla minaccia) e sanzioni amministrative diverse da quelle puramente economiche (si pensi alla sospensione della patente, al ritiro della licenza per un’attività commerciale, al divieto di porto d’armi, al divieto di emissione di assegni, alla demolizione di un abuso edilizio, ecc.).

Il legislatore, tutte le volte in cui deve valutare un comportamento illecito, decide se la gravità è tale da farlo rientrare in un’orbita penale o solo amministrativa. 

La sanzione penale è più grave di quella amministrativa?

Abbiamo appena detto che la sanzione penale è più grave, giuridicamente e anche ideologicamente, di quella amministrativa. Ma a conti fatti non succede sempre così. Infatti, l’applicazione della sanzione penale non è mai automatica ma richiede una prima fase di indagini e la successiva decisione di un giudice al termine di un processo. In tutto quest’arco di tempo, peraltro, il reato potrebbe estinguersi per prescrizione o, nel dibattimento, le prove potrebbero essere scalfite da una buona difesa dell’avvocato. Ragion per cui la possibilità che una sanzione penale non venga applicata è molto elevata.

Al contrario le sanzioni amministrative sono dirette, essendo emesse direttamente dalle autorità preposte (polizia, carabinieri, finanza, ecc.) e non richiedono un processo. Al massimo, il trasgressore potrà poi fare ricorso al giudice di pace nei successivi 30 giorni o al prefetto nei successivi 60 giorni.

Esempi di sanzioni penali

Le sanzioni penali sono quelle collegate ai più classici reati come furto, ricettazione, evasione fiscale sopra una certa soglia, abusi edilizi, diffamazione, omicidio, omicidio stradale, lesioni personali, minaccia, bancarotta fraudolenta, spaccio di droga, terrorismo, indebita percezione di contributi statali, delitti informatici, reati societari, corruzione, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli o all’ex moglie, ecc.

A volte le sanzioni penali vengono unite alle sanzioni amministrative: si pensi alla guida in stato di ebbrezza che, oltre al reato, fa scattare anche la sospensione della patente.

Esempi di sanzioni amministrative

Ecco alcuni esempi di sanzioni amministrative: emissione di assegni privi di copertura, uso personale di droghe leggere, evasione fiscale al di sotto delle soglie indicate dalla legge, contravvenzioni del Codice stradale (eccesso di velocità, mancata copertura assicurativa, assenza di revisione dell’auto, passaggio al semaforo rosso, divieto di sosta, ecc.), danneggiamento semplice (ossia in aree non esposte alla pubblica fede), ecc.

Anche il fermo amministrativo dell’auto per chi non paga le cartelle esattoriali è una sanzione amministrativa.

La sanzione civile cos’è?

Le sanzioni civili sono quelle invece poste a punizione delle regole del Codice civile, valide quindi nei rapporti tra privati o tra questi e la pubblica amministrazione. 

Lo Stato qui non entra più in gioco e l’iniziativa della punizione viene intrapresa solo dal cittadino attraverso il proprio avvocato. Ad esempio, se una persona non paga un debito subisce la sanzione civile della condanna da parte del giudice al versamento della somma con gli interessi e gli eventuali danni, ma non potrà essere un poliziotto a denunciare il debitore, bensì solo il creditore.

Le sanzioni civili sono in gran parte dei casi collegate a risarcimenti dei danni: si pensi a un incidente stradale, a una tubatura rotta in condominio, a un dipendente che non si reca al lavoro e viene licenziato o sanzionato (anche queste sono sanzioni civili). Il tradimento o l’abbandono del tetto coniugale sono condotte sanzionate con norme di diritto civile e danno luogo all’addebito ossia alla perdita del mantenimento. 

Anche l’ingiuria è oggi un illecito civile cui si aggiunge, a termine processo, anche una sanzione amministrativa dovuta allo Stato.

Gli illeciti disciplinari

Al termine del carro ci sono gli illeciti disciplinari che sono quelli commessi dai professionisti iscritti a un Ordine e, come tali, tenuti a rispettare le regole dell’Ordine stesso. Qui si tratta di sanzioni applicate dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza e possono consistere in sanzioni economiche, nella sospensione dall’esercizio della professione e, per finire, nella radiazione dall’albo. 



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1 Commento

  1. 1) Il Codice Amministrativo ed il relativo Codice di Procedura Amministrativa non esiste;
    2) Il regime sanzionatorio è SOLTANTO pubblico; è la PA che si serve di norme del codice civile;
    3) Un risarcimento danni non è una sanzione ma una reintegrazione del patrimonio;
    4) Una penale nel contratto non è una sanzione;
    A parte quello della Navigazione, i Codici sono soltanto Civile e Penale, con relative procedure e,
    visto che è sempre una figura pubblica ad emetterla, le SANZIONI SONO SOLTANTO CIVILI E PENALI.
    Con l’aggettivo “amministrativo” il Codice Civile vuole specificare che nessun privato puo’ farsi giustizia da solo.

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