Leggi le ultime sentenze su: procedura di intimazione di sfratto; procedimento di convalida; opposizione dopo la convalida; ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione; obbligo di rilascio dell’immobile locato; mutamento di rito successivo all’opposizione del conduttore alla convalida di sfratto.
Indice
- 1 L’opposizione tardiva alla convalida di sfratto
- 2 Sfratto: l’opposizione di terzo
- 3 Convalida di licenza o sfratto: l’opposizione dell’intimato
- 4 Opposizione allo sfratto: la modifica delle domande e l’introduzione di domande nuove
- 5 Il differimento d’ufficio dell’udienza per la convalida di sfratto
- 6 Opposizione a ingiunzione di pagamento dei canoni di locazione dopo convalida di sfratto
- 7 Intimazione di sfratto
- 8 L’opposizione del conduttore alla convalida di sfratto
- 9 Domande nuove rispetto a quelle dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione
- 10 Impossibilità a comparire dell’intimato per forza maggior a causa di un malore
- 11 Ordinanza di convalida di sfratto per morosità
- 12 Ammissibilità dell’opposizione tardiva
L’opposizione tardiva alla convalida di sfratto
Il giudizio ex art. 668 c.p.c. non è limitato alla sola statuizione sull’allegato ostacolo alla conoscenza della procedura di intimazione di sfratto (per fortuito forza maggiore o vizio di notifica), ma investe, sul presupposto di aver ritenuto ammissibile l‘opposizione dopo la convalida, il merito della pretesa azionata con l’originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste sostanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all’art. 447 bis c.p.c.. In tal senso, l’opposizione tardiva alla convalida ha natura di mezzo di impugnazione speciale, articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria.
L’art. 668 c.p.c. delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l’intimato ottiene una “rimessione in termini” per spiegare opposizione all’ordinanza, e quindi per dedurre, ora per allora, fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento monitorio ex artt. 658 ss. c.p.c.
Tribunale Pisa, 21/11/2019, n.1207
Sfratto: l’opposizione di terzo
Se è vero che l’opposizione di terzo è proponibile avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione avverso l’ordinanza di sfratto per morosità nonché avverso l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, l’opposizione di terzo non può spiegarsi avverso l’ordinanza provvisoria di rilascio di cui all’art. 665 c.p.c..
Tribunale Livorno, 15/11/2019, n.76
Convalida di licenza o sfratto: l’opposizione dell’intimato
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l’opposizione dell’intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all’art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il “thema decidendum” risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art.426 c.p.c., potendo, pertanto, l’originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte.
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2019, n.4771
Opposizione allo sfratto: la modifica delle domande e l’introduzione di domande nuove
Nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi è l’ordinaria domanda di accertamento e di condanna, e nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di proporre una domanda nuova.
Infatti nel procedimento per convalida di sfratto l’opposizione dell’intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all’art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l’originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle.
Tribunale Torino sez. VIII, 15/01/2019, n.171
Il differimento d’ufficio dell’udienza per la convalida di sfratto
Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva (fase c.d. rescindente) occorre che l’opponente dia prova che la sua mancata comparizione all’udienza di convalida sia dovuta ad una non tempestiva conoscenza dell’intimazione per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore, ovvero che, nonostante l’effettiva conoscenza della citazione, la mancata comparizione all’udienza di convalida sia direttamente riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore. Come noto, il caso fortuito va individuato in quelle circostanze obiettive, imprevedibili ed eccezionali, che escludono l’imputabilità all’intimato, a titolo di colpa o dolo, della mancata comparizione.
La forza maggiore ricorre in presenza della cosiddetta vis maior cui resisti non potest, cioè di quella forza esterna cui la persona non può opporsi e che le impedisce ineluttabilmente la comparizione all’udienza di convalida. Il differimento d’ufficio dell’udienza indicata nell’intimazione per la convalida di sfratto non integra né un’ipotesi di caso fortuito né tantomeno di forza maggiore, ma risponde esclusivamente alla legge.
Tribunale Trapani, 09/11/2018
Opposizione a ingiunzione di pagamento dei canoni di locazione dopo convalida di sfratto
In sede di opposizione, proposta a norma dell’art. 664 ultimo comma c.p.c. avverso l’ingiunzione di pagamento dei canoni, successivamente alla convalida dello sfratto, la cui ordinanza, in difetto di opposizione, sia passata in cosa giudicata, non è consentito contestare l’esistenza della locazione né quanto attiene alla risoluzione del rapporto locatizio ed ai presupposti formali e sostanziali della risoluzione stessa, coperti appunto dal giudicato.
L’ambito del giudizio di opposizione, che venga introdotto dall’intimato a norma dell’art. 664 c.p.c., è limitato alle contestazioni relative all’esistenza ed alla quantità del debito per canoni, ma che non rimettano in discussione il diritto, definitivamente accertato, del locatore alla risoluzione del contratto e la esistenza di quel rapporto che forma oggetto della pronunzia di risoluzione.
Tribunale Trani, 17/09/2018, n.1802
Intimazione di sfratto
Nel giudizio conseguente all’opposizione alla convalida di sfratto per morosità, la mancata attivazione da parte del locatore della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d.lg. n. 28/2010 implica l’improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione.
Tribunale Busto Arsizio sez. III, 20/03/2018, n.546
L’opposizione del conduttore alla convalida di sfratto
È concesso alle parti formulare domande nuove nelle memorie ex art. 426 c.p.c. a seguito del mutamento di rito successivo all’opposizione del conduttore alla convalida di sfratto; ciò in quanto, nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665, c.p.c., determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un giudizio, nuovo ed autonomo, a cognizione piena.
Tribunale Bolzano sez. II, 15/03/2018, n.334
Domande nuove rispetto a quelle dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione
In sede di mutamento del rito a seguito di opposizione alla convalida di sfratto, le parti non possono formulare domande nuove rispetto a quelle contenute nell’atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta. Infatti in materia di locazione, come disciplinata dalla L. n. 353 del 1990, in base al combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 c.p.c., dopo che il giudice ha disposto il mutamento del rito, è alle parti consentito solamente il deposito di memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, non sanata neppure dall’accettazione del contraddittorio sul punto, con il solo limite della formazione del giudicato. Sono da considerarsi domande assolutamente nuove quelle di restituzione in pristino dei locali e di pagamento degli oneri accessori. Parimenti deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Tribunale Roma sez. VI, 15/02/2018, n.3505
Impossibilità a comparire dell’intimato per forza maggior a causa di un malore
In tema di opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell’art. 668 c.p.c., l’impossibilità a comparire dell’intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore, purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la documentazione medica fornita a sostegno dell’opposizione fosse idonea a dimostrare il momento di insorgenza della malattia lamentata – lombosciatalgia – e che, dunque, questa fosse stata così improvvisa da impedire all’opponente anche solo di far dedurre da terzi in udienza il proprio stato di salute.
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2018, n.3629
Ordinanza di convalida di sfratto per morosità
L’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, a differenza dell’ordinanza di rilascio pronunciata ai sensi dell’art. 665 c.p.c., è suscettibile di acquisire efficacia di giudicato tra le parti, ma tale efficacia non preclude la possibilità di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato contestualmente ai sensi dell’art. 664 c.p.c. Uefficacia di giudicato dell’ordinanza di convalida concerne, infatti, la risoluzione del contratto e l’obbligo di rilascio dell’immobile locato, oltre che la pregressa esistenza del contratto di locazione e la qualità di locatore dell’intimante, non anche il quantum delle somme dovute al locatore e quindi non preclude al conduttore di chiedere nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal locatore per il pagamento dei canoni scaduti (o in altro autonomo giudizio), l’accertamento dell’insussistenza, totale o parziale, del credito affermato dal locatore.
Tribunale Udine sez. II, 27/04/2016, n.499
Ammissibilità dell’opposizione tardiva
L’ordinanza di convalida pronunciata nella mancata comparizione dell’intimato, in assenza di prova dell’avvenuta ricezione da parte di quest’ultimo dell’ avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., non costituisce di per sé ipotesi di ammissibilità dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 668 c.p.c., occorrendo, a tal fine, o la prova che il procedimento notificatorio si sia svolto in modo nullo o che si sia perfezionato, con il ricevimento dell’avviso di cui all’art. 140 c.p.c. o con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione, in un momento tale da non consentire il rispetto del termine libero di cui al quarto comma dell’art. 668 c.p.c.
Cassazione civile sez. III, 08/01/2016, n.122