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Gps: ultime sentenze

3 Luglio 2021 | Autore:
Gps: ultime sentenze

Sistema di rilevamento satellitare; perdita di supporto informatico contenente dati rilevati dal GPS del veicolo; dati risultanti dal report del dispositivo satellitare.

Difettoso funzionamento in ricezione dell’impianto di localizzazione

Il difettoso funzionamento in ricezione dell’impianto di localizzazione mediante sistema GPS da utilizzare, per esigenze investigative, in abbinamento con attività di intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, da effettuarsi a bordo di un’autovettura, giustifica l’esecuzione di dette operazioni per mezzo di impianti esterni atti ad assicurare la contestuale ricezione dei dati, sulla base di un decreto del pubblico ministero adeguatamente motivato.

Cassazione penale sez. III, 10/12/2020, n.3252

Localizzazione da remoto degli spostamenti di un soggetto 

La localizzazione “da remoto” a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS) degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni né in una lesione dell’inviolabilità del domicilio, e senza che rilevi l’eventuale violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 4, comma 2, dello statuto dei lavoratori, che riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori ma non possono avere rilievo nell’attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato.

Cassazione penale sez. II, 04/04/2019, n.23172

Dati rilevati dal GPS del veicolo 

In tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare, la perdita, per un disguido tecnico, del supporto informatico contenente i dati trasmessi e rilevati dal GPS istallato sul veicolo dell’imputato non preclude che tali informazioni possano comunque essere acquisite nel dibattimento per mezzo delle deposizioni della polizia giudiziaria che ha proceduto alla loro analisi ed alla loro annotazione nelle relazioni di servizio.

Cassazione penale sez. III, 02/04/2019, n.36364

Manomissione dell’antenna GPS dell’impianto satellitare

In tema di polizza per furto d’auto, non vale ad offrire riscontro circa l’avvenuto furto, il report storico dimesso da C. s.p.a., del veicolo asseritamente rubato, relativo alla sua geolocalizzazione, tenuto conto che le coordinate registrate potrebbero non riferirsi al suindicato veicolo: tale dispositivo elettronico può essere, da un esperto del settore, agevolmente e in breve tempo disinstallato dall’autovettura su cui è installato e installato su un altro veicolo, senza che la sede operativa di sorveglianza sia in grado di averne contezza. Inoltre, se l’antenna GPS dell’impianto satellitare viene manomessa, la data GPS non viene più aggiornata; da quanto indicato, discende l’inattendibilità probatoria dei dati risultanti dal report del dispositivo satellitare.

Tribunale Parma, 11/02/2019, n.243

Meccanismo di controllo generalizzato 

I “controlli difensivi” sui dipendenti — per tali intendendosi quei controlli diretti ad accertare comportamenti estranei al rapporto di lavoro illeciti o lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale e dunque non volti ad accertare l’inadempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali — sono legittimi solo a condizione che oggetto ne sia un comportamento specifico.

Non possono quindi considerarsi “difensivi” meccanismi di controllo a distanza generalizzati, che siano predisposti prima ancora dell’emergere di qualsiasi sospetto e che riguardino la prestazione lavorativa in sé. Tali forme di controllo vanno considerate illecite per violazione dell’art. 4 St. lav. e le relative risultanze non possono formare prova in giudizio.

(Nella specie, la Corte esclude la natura difensiva del controllo attuato tramite il sistema satellitare GPS installato sulla vettura utilizzata per lo svolgimento dell’attività del lavoratore, al quale era stato contestato di aver registrato nel rapporto di giro alcune ispezioni che in realtà non erano state effettuate risultando il veicolo altrove nell’orario indicato)

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2016, n.19922

Controlli occulti e geolocalizzazione

È legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al coordinatore di altri dipendenti addetti alla nettezza urbana in vari comuni per aver sostato al bar oltre il limite delle pause dal lavoro, in base agli elementi acquisiti in esito alle indagini di investigatori privati, nonché ai rilevamenti di un sistema satellitare GPS installato sull’autovettura affidatagli per l’esecuzione della prestazione lavorativa.

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2015, n.20440

Fornitura di apparecchiature

Ai sensi degli artt. 17 e 27, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, nelle gare pubbliche la procedura riguardante la verifica dell’anomalia dell’offerta non è obbligatoria quando questa ha per oggetto contratti esclusi, ma è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la cui determinazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo se microscopicamente irragionevole (nella specie, il contratto aveva ad oggetto la fornitura di apparecchiature per intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e GPS).

Consiglio di Stato sez. IV, 04/06/2013, n.3059

Pedinamento eseguito con strumenti tecnologici

L’attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all’attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria.

Cassazione penale sez. II, 13/02/2013, n.21644

Gps e attività investigativa atipica

La localizzazione mediante il sistema satellitare (c.d. GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, si traduce in una sorta di pedinamento, non assimilabile all’attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni; si tratta di attività investigativa atipica che può entrare nella valutazione probatoria del giudice anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria.

Cassazione penale sez. II, 11/07/2012, n.40611

L’assenza del supporto informatico contenente l’originale dei tracciati

In tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS), l’assenza del supporto informatico contenente l’originale dei tracciati non inficia l’attendibilità probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti di una persona sul territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio.

Cassazione penale sez. IV, 27/11/2012, n.48279

Installazione di un apparecchio GPS

Il ricorrente ed un altro soggetto (S.) erano stati oggetto di investigazioni perché sospettati di essere responsabili di (o comunque coinvolti in) attentati condotti con esplosivi (gruppi di estrema sinistra). Sulla autovettura di S. era stato installato un apparecchio GPS (global positioning system) al fine di seguirne i movimenti; all’esito entrambi sono stati condannati sulla base di prove tra le quali erano anche gli accertamenti eseguiti con tale tecnica investigativa. Da qui il ricorso di Uzun per violazione del diritto alla riservatezza, tanto più che il rilevatore GPS era stato sistemato sulla macchina di S.

La Corte ha innanzitutto rilevato che, nel caso di specie, era stato correttamente invocato l’art. 8 CEDU, atteso che era innegabile l’interferenza con la vita privata, in considerazione del rilievo che tale metodica consente di conoscere esattamente i movimenti di una persona e dove essa attualmente si trovi. Si trattava – secondo l’usuale procedere della Corte di Strasburgo – di verificare se tale interferenza fosse stata prevista previamente dalla legge e proporzionata.

Al riguardo rileva la Corte che, pur non essendo il sistema GPS previsto dalla legge, doveva considerarsi meno intrusivo di altri (intercettazione di comunicazioni) che sono previsti dalla legge; inoltre la condizione della previa previsione legislativa doveva ritenersi soddisfatta per il fatto che doveva ragionevolmente preventivarsi che i progressi della tecnologia avrebbero consentito questo tipo di investigazioni.

D’altra parte di altre circostanze la Corte europea ha tenuto conto al fine di dichiarare l’insussistenza della violazione convenzionale: innanzitutto il fatto che nel caso di specie si trattava di reati gravi; poi che, se pure nel caso di specie non era prevista una preventiva autorizzazione da parte di un giudice, tuttavia la circostanza che il giudice potesse, sia pure ex post, verificare legittimità, opportunità e necessità di prolungare nel tempo il ricorso al GPS è stata considerata garanzia sufficiente contro possibili abusi; infine che la misura in parola era stata adottata solo dopo che altre meno invasive misure avevano mostrato di essere inefficaci.

Vale la pena di rilevare che la Corte europea ha respinto un argomento avanzato dal Governo tedesco, teso a disconoscere la natura di “vittima” del ricorrente (in buona sostanza la sua legittimazione a ricorrere a Strasburgo al fine di contestare la violazione di un suo diritto riconosciuto dalla Convenzione); ciò sotto il profilo che la sorveglianza era stata effettuata installando l’apparecchio GPS sulla macchina di S. e non del ricorrente.

Corte europea diritti dell’uomo sez. V, 02/09/2010, n.35623

Annotazioni e rilevazioni di servizio della polizia giudiziaria

Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, mediante l’acquisizione delle annotazioni e rilevazioni di servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di un’attività di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di intercettazione.

(In motivazione, la S.C. ha precisato che i supporti informatici relativi a tale attività di indagine non vanno considerati “atti non ripetibili”, come accade per gli esiti delle intercettazioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento).

Cassazione penale sez. I, 07/01/2010, n.9416

Sistema di rilevamento satellitare

La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (c.d. Gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento, non assimilabile all’attività di intercettazione di conversazioni e/o comunicazioni prevista dagli art. 266 e ss. c.p.p., per cui non necessita di alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria.

Cassazione penale sez. V, 15/12/2009, n.9667

Gps: necessita della preventiva autorizzazione del gip?

Il provvedimento con cui il P.M. dispone l’installazione di un sistema di localizzazione dei veicoli (GPS) non necessita della preventiva autorizzazione del G.i.p., in quanto è diretto a disporre, mediante l’ausilio di impianti tecnici, un pedinamento e non una intercettazione.

Cassazione penale sez. IV, 28/11/2007, n.3017

Localizzazione mediante GPS degli spostamenti di una persona sottoposta a indagine

La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetta GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, costituisce un’attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, i cui risultati possono entrare nella valutazione probatoria del giudice attraverso la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria.

(In motivazione, la S.C. ha precisato che le relazioni della P.G. concernenti tale attività di indagine non hanno il carattere degli “atti non ripetibili”, come accade per gli esiti delle intercettazioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento).

Cassazione penale sez. VI, 11/12/2007, n.15396



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9 Commenti

  1. L’azienda può ricorrere ai sistemi di geolocalizzazione? l’azienda può tracciare smartphone e gps senza il consenso dei dipendenti?

    1. Partiamo dal concetto del legittimo interesse dell’azienda nell’uso di apparecchiature che consentono di trattare i dati dei lavoratori senza chiedere il loro consenso. Il legittimo interesse è inserito in un procedimento che richiede il parere positivo dell’Autorità, la quale acconsente o meno al trattamento dei dati a certe condizioni. In caso di parere positivo, i datori di lavoro avrebbero la strada spianata per valutare se trattare senza consenso i dati dei dipendenti con gli strumenti che ha a disposizione.Uno dei modi per effettuare il trattamento dei dati dei dipendenti è quello di ricorrere ai sistemi di geolocalizzazione che offrono una doppia funzione: per l’azienda, il controllo a distanza dell’attività e per il dipendente, quella di rendere la prestazione lavorativa a distanza. In ogni caso, il datore di lavoro, grazie a questi sistemi, ha la possibilità di tracciare il gps, ad esempio, installato su un’auto aziendale. Quando è possibile farlo senza il consenso dei lavoratori? Solo quando l’apparecchiatura (il gps, per l’appunto) si rende necessario per portare a termine il lavoro. Pensiamo, ad esempio, ad un corriere addetto alle spedizioni, la cui localizzazione si rende necessaria in ogni momento per sapere a che punto sono le consegne e qual è la sua disponibilità per effettuarne di nuove. In questo caso, dunque, il Garante riconosce accettabile il trattamento dei dati senza consenso.Se, però, i sistemi di geolocalizzazione non sono direttamente preordinati all’esecuzione della prestazione lavorativa, cioè sono degli elementi in più aggiunti agli strumenti di lavoro, possono essere installati solo previo accordo con la rappresentanza sindacale oppure – in assenza di questo accordo – con il benestare dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Si pensi, ad esempio, all’auto aziendale utilizzata da un dipendente per andare in ufficio o per spostarsi per motivi di lavoro: la funzione di un gps per il controllo a distanza dell’attività sarebbe superflua.

    2. Il Garante ha valutato anche positivamente il trattamento dei dati senza consenso nel caso di tracciabilità di smartphone e tablet usati dai dipendenti per legittimo interesse dell’azienda. Nello specifico, l’Autorità si è pronunciata in tal senso sul caso di un servizio di controllo di qualità della distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette postali (volantini, dépliant, ecc.). I dispositivi elettronici dei lavoratori possono essere dotati di un sistema che consente la tracciabilità per migliorare l’efficacia della certificazione ai clienti dei risultati del servizio. Il trattamento senza consenso è stato ritenuto legittimo in quanto la società avrebbe attivato la procedura di garanzia prevista dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza.In pratica, il Garante ha valutato positivamente il sistema adottato per la tracciabilità di smartphone e tablet. Un sistema che prevede:l’uso di pseudonimi per i dati del dipendente addetto al controllo di qualità;la rilevazione della posizione geografica del lavoratore non in base ad un intervallo di tempo predeterminato ma in base al comportamento attivo del dipendente e soltanto durante l’orario di lavoro.I rapporti sull’attività svolta, dunque, non possono contenere dati che consentano di identificare il dipendente, mentre i tempi per la conservazione dei dati raccolti devono essere consoni a quelli medi per la gestione di eventuali contestazioni da parte dei clienti.Sui dispositivi, infine, ci deve essere un’icona attiva per tutto il tempo in cui il sistema di tracciabilità è in funzione.A queste condizioni, dunque, il Garante accetta la tracciabilità di smartphone e tablet per legittimo interesse dell’azienda.

  2. E’ consentita la tracciabilità di smartphone e tablet per legittimo interesse dell’azienda? E poi sono permessi i sistemi di videosorveglianza?

    1. Viene riconosciuto il legittimo interesse dell’azienda anche quando si ricorre a sistemi di videosorveglianza che prevedono la registrazione di immagini e di suoni in casi come quelli installati in particolari aree tecniche delle navi da crociera gestite da società che hanno presentato istanza di verifica preliminare. Infatti, tutte le navi che approdano nei porti nazionali devono avere a bordo un registratore dei dati di viaggio che contiene, tra le altre cose, la registrazione delle conversazioni e qualsiasi altro suono colto da microfoni posizionati sul ponte di comando. Tutto ciò allo scopo di aumentare i livelli di sicurezza dell’equipaggio e dei passeggeri o per poter ricostruire nel modo più fedele possibile eventuali incidenti o anomalie.Tuttavia, il Garante ha posto alcune condizioni legate, soprattutto, alla registrazione dell’audio. In particolare:l’autenticazione del personale autorizzato ad accedere al sistema;il tracciamento degli accessi effettuati (quando è stato fatto l’accesso al sistema, per quanto tempo, ecc.);le caratteristiche di completezza, integrità, inalterabilità e durata della conservazione delle registrazioni.
      Decorso un periodo di tempo di 70 ore (tranne in caso di incidente o di anomalie tecniche che richiedano delle verifiche particolari) le registrazioni audio e video devono essere distrutte.

  3. Un tema molto discusso negli ultimi anni è quello della possibilità o meno di installare con o senza autorizzazione del’Itl (Ispettorato territoriale del lavoro), i sistemi di geolocalizzazione satellitare sui veicoli aziendali. La particolarità sta proprio nella presunta violazione della privacy del lavoratore che utilizza l’auto monitorata a distanza e quindi dei dati registrati dal datore di lavoro. Ma è lecito installare il gps sulle auto aziendali?

    1. Il Garante della privacy ha fornito il proprio parere in merito ad un’istanza avanzata dal Comune di Cava Manara – Servizio di polizia locale (provincia di Pavia) che ha presentato una richiesta di verifica preliminare come stabilito dal Codice della privacy, in relazione all’installazione di un sistema di localizzazione satellitare sui veicoli in uso alla polizia locale.In particolare, il Comune avanzava la richiesta di dotare i veicoli del servizio, gestito in forma associata, di un sistema di radiocomunicazione, multi accesso a tecnologia digitale, da utilizzare su tutti i veicoli degli enti appartenenti al servizio associato. Ciò in relazione al fatto che fosse necessario per il Comune fornire periodicamente dati statistici relativamente al tempo di lavoro dedicato dagli operatori ad ogni singolo ente, nonché ai chilometri effettivamente percorsi dai veicoli in ogni singolo territorio.

    2. La novellata normativa prevede ora che l’autorizzazione/l’accordo non sono necessari quando gli strumenti tecnologici (dai quali possa derivare il controllo):
      sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa;
      sono strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
      Nel primo caso, ossia quando i dispositivi di geolocalizzazione sono considerati come veri e propri strumenti di lavoro in quanto sono installati:
      per consentire l’effettiva attuazione della prestazione lavorativa;
      quando la loro installazione è richiesta direttamente da disposizioni legislative o regolamentari;
      non è necessaria alcuna autorizzazione.
      Se invece lo strumento di geolocalizzazione rappresenta un elemento aggiuntivo rispetto ai normali strumenti di lavoro, sarà necessario procedere con:
      la richiesta di accordo sindacale con le rappresentanze (RSA o RSU oppure, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
      la richiesta di autorizzazione amministrativa da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (precisamente da parte della sede territorialmente competente, ovvero nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro) in caso di:
      mancanza di rappresentanze sindacali;
      ovvero:
      mancato accordo con le stesse (si ricorda nuovamente che in tal caso è necessario allegare alla domanda di autorizzazione anche il verbale di mancato accordo).

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