Scopri le ultime sentenze su: prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario; delitto di indebita utilizzazione di carte di credito; utilizzo di una tessera clonata; autorizzazione tacita all’utilizzo della tessera; alterazionE del sistema informatico per ottenere il profitto indebito.
Indice
- 1 Indebito utilizzo di una carta bancomat
- 2 Reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat
- 3 L’utilizzo a fine di profitto di carte di credito altrui
- 4 Prelievo di denaro contante
- 5 Possesso della carta di credito
- 6 Reato di indebito utilizzo a fine di profitto del bancomat
- 7 Uso di una tessera bancomat rubata poco prima
- 8 Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- 9 Biglietti ferroviari non nominativi acquistati da ignoti
- 10 Manifestazione di consenso all’utilizzo della carta
Indebito utilizzo di una carta bancomat
Integra il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-bis c.p.), e non quello di frode informatica ex art. 640-ter c.p., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro. (Fattispecie relativa ad indebito utilizzo di una carta bancomat sottratta dall’imputato alla fidanzata in uno al codice PIN).
Cassazione penale sez. II, 30/10/2019, n.50395
Reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat
Integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui al d.lg. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9, e non quello di frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p., il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato, perché il ripetuto ritiro di somme per mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata configura l’utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto art. 55.
Cassazione penale sez. II, 05/07/2018, n.213
L’utilizzo a fine di profitto di carte di credito altrui
L’indebita utilizzazione a fine di profitto proprio o altrui da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto e punito dall’art. 55 comma nono D.Lgs. n. 231 del 2007 e non quello di truffa che resta assorbito. Alla medesima conclusione deve pertanto, giungersi anche con riguardo alla frode informatica poiché il nucleo qualificante della fattispecie in esame è costituito dall’indebito utilizzo della carta bancomat appunto ricettacolo di proventi di reato e prescinde a maggior ragione dalla eventuale alterazione fraudolenta di un sistema informatico che eventualmente resterebbe del tutto assorbita.
Corte appello Roma sez. I, 01/03/2016, n.1776
Prelievo di denaro contante
Integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non quello di frode informatica di cui all’art. 640 – ter cod. pen., il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato, in quanto il ripetuto ritiro di somme per mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata configura l’utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto art. 55.
Cassazione penale sez. VI, 04/11/2015, n.1333
Possesso della carta di credito
Ai fini della sussistenza del delitto di indebito utilizzo di carta di credito, non è necessario che avvenga l’illecita locupletazione conseguente all’utilizzo, ma è sufficiente il semplice indebito possesso della carta di credito a prescindere dall’utilizzazione, in considerazione della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa disciplinata dagli articoli richiamati.
Tribunale La Spezia, 14/02/2013
Reato di indebito utilizzo a fine di profitto del bancomat
Per l’integrazione del reato di indebito utilizzo a fine di profitto del bancomat da parte di chi non è il titolare è necessaria la prova della consapevolezza sull’assenza del consenso del legittimo titolare.
(Nel caso di specie veniva utilizzato abitualmente dal convivente il bancomat per effettuare spese di famiglia ed anche se nell’ultimo prelievo era assente il consenso del convivente poiché si stava chiudendo la relazione sentimentale, è stato ritenuto che non vi fosse la prova della consapevolezza dell’aver agito in assenza del consenso del titolare del bancomat).
Tribunale Torino sez. uff. indagini prel., 08/01/2013, n.6
Uso di una tessera bancomat rubata poco prima
In tema di integrazione del reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento previsto dall’art. 12 d.l. n. 143 del 1991 conv. nella l. n. 197 del 1991, oggi trasfuso nell’art. 55 comma 9 d.lg. n. 231 del 2007, deve ritenersi che l’indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui all’art. 12 citato indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (confermata la condanna nei confronti degli imputati, essendo emerso che gli stessi avevano fatto uso di una tessera bancomat, rubata poco prima, per effettuare degli acquisti in un negozio, acquisti non portati a termine, in quanto la carta era risultata bloccata).
Cassazione penale sez. II, 15/11/2012, n.45901
Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
I supporti nelle cui bande magnetiche sono stati memorizzati codici corrispondenti a carte di credito emesse da istituti abilitati (cd. carte “clonate”), rientrano negli “altri documenti analoghi” alle carte di credito o pagamento che abilitino al prelievo dei contanti o all’acquisto di beni o servizi, oggetto delle condotte di indebito utilizzo e di possesso di cui all’art. 55 comma 9 d.lg. n. 231 del 2007.
Il delitto previsto dall’art. 615 quater c.p., ovvero la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (PIN) ai sistemi informatici e telematici, nella specie di prelievo, è assorbito dal reato di indebito utilizzo e di possesso di cui all’art. 55 comma 9 d.lg. n. 231 del 2007 realizzato con carte “clonate” allorché i codici vengano utilizzati per prelevare direttamente denaro contante dagli istituti bancari in quanto non sussiste alcuna condotta di “diffusione” e, nell’ipotesi di detenzione dei codici medesimi, il reato di cui all’art. 615 quater c.p. risulta parimenti assorbito dall’art. 55 comma 9 d.lg. n. 231 del 2007 realizzato con carte “clonate” poiché i codici di accesso risultano incorporati nei supporti magnetici. Il reato di frode informatica i cui l’art. 640 ter c.p., infine, non concorre con il delitto previsto dall’art. 55 comma 9 d.lg. n. 231 del 2007 realizzato con carte “clonate” poiché l’autore della condotta di cui a quest’ultima previsione normativa non entra abusivamente nel sistema, ma si limita ad introdurre nello sportello bancomat dei supporti magnetici ed a digitare, ciò sì indebitamente in quanto senza la necessaria autorizzazione dell’avente diritto, codici che abilitano al prelievo secondo il corretto funzionamento del circuito: lungi dal provocarne un’alterazione, dunque, utilizza il sistema informatico per ottenere il profitto indebito perseguito.
Tribunale Roma, 19/10/2010
Biglietti ferroviari non nominativi acquistati da ignoti
Il possesso del solo provento dell’indebito utilizzo di carta di credito da parte dell’imputato, non recando il provento stesso inequivoci segni esteriori della sua provenienza delittuosa, non consente di ritenere provata la commissione del reato presupposto di cui all’art. 55 comma 9 d.lg. n. 231 del 2007 (fattispecie relativa al possesso ed all’utilizzo di biglietti ferroviari non nominativi acquistati da ignoti mediante l’utilizzo abusivo di carta di credito).
Tribunale Roma, 22/05/2008
Manifestazione di consenso all’utilizzo della carta
Difetta il carattere indebito dell’utilizzazione, per fini di profitto, di una carta di credito e di pagamento, previsto e punito dall’art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197, in tutti i casi in cui la volontà, validamente manifestata dal titolare della carta anche attraverso un comportamento concludente, sia intesa ad autorizzare l’uso del documento da parte di terzi.
(Nel caso di specie si è escluso la punibilità dell’imputato per indebito utilizzo di una carta “bancomat” ritenendo che la manifestazione di consenso all’utilizzo della carta stessa espressa dal titolare successivamnte al fatto rivelasse l’esistenza di un’autorizzazione tacita all’utilizzo della tessera già al momento dei fatti contestati).
Tribunale Cremona, 16/06/1998