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Testamento biologico: ultime sentenze

15 Giugno 2021 | Autore:
Testamento biologico: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari; testamento biologico; preventiva acquisizione di adeguate informazioni mediche; trattamento medico-chirurgico; nomina dell’amministratore di sostegno.

L’approvazione della legge n. 219 del 2 dicembre 2017 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Dat) rappresenta un’importante conquista di civiltà e un segnale di grande coraggio su un tema di bioetica fortemente dibattuto. A seguire, ti parleremo delle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari, meglio conosciute come testamento biologico. Dopodiché, troverai le ultime sentenze a riguardo.

Cosa sono le disposizioni anticipate di trattamento?

Le Dat sono il cuore del testamento biologico. La persona è messa al centro del processo decisionale che riguarda la sua salute.

Pertanto, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, attraverso le Dat, chiunque abbia raggiunto la maggiore età e sia capace di intendere e di volere può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a:

  • specifici accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche;
  • singoli trattamenti sanitari;

oppure può indicare una persona di sua fiducia (il cosiddetto fiduciario) che possa rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Dat: come devono essere redatte?

Le Dat devono essere redatte mediante atto pubblico notarile o attraverso scrittura privata autenticata. In mancanza, le disposizioni anticipate di trattamento possono essere contenute in una scrittura privata che dovrà essere consegnata personalmente dal disponente presso:

  • l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza, il quale annoterà in un apposito registro (ove istituito);
  • le strutture sanitarie delle regioni che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati e che abbiano provveduto a regolamentare la raccolta di copia delle Dat.

Presupposto fondamentale delle Dat è la preventiva acquisizione di adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte effettuate. Per evitare dubbi sulla validità delle Dat, è importante che resti traccia dell’effettiva assunzione di adeguate informazioni.

Testamento biologico: è legge dello Stato

Oggi il testamento biologico è legge dello Stato. Il testamento biologico non è un documento a contenuto tipico, e non è un atto gestorio del proprio fine vita, né tantomeno deve diventarlo, specialmente in assenza di una consapevolezza piena e matura.

Assenza di disposizioni anticipate di trattamento

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, l. 22 dicembre 2017 n. 219, nella parte in cui consentirebbe all’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, di rifiutare, in assenza di disposizioni anticipate di trattamento e senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato, in riferimento agli art. 2,3,13 e 32 Cost.

Corte Costituzionale, 13/06/2019, n.144

Documenti depositati presso il Comune di residenza o presso un notaio

La l. 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, è priva di efficacia retroattiva e non si applica dunque alle manifestazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse in data anteriore all’entrata in vigore della legge (31 gennaio 2018), fatta salva l’ipotesi, prevista dall’art. 6 della legge, in cui la volontà del disponente sia stata manifestata in documenti depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della stessa data; ne consegue che la legge nuova è inapplicabile alle direttive anticipate di trattamento terapeutico che siano state, come nella specie, formulate in sede di designazione anticipata dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 408, comma 1, c.c. prima dell’entrata in vigore della legge e che siano contenute in una scrittura privata personalmente conservata dall’interessato.

Cassazione civile sez. I, 15/05/2019, n.12998

Il colpevole ritardo nella diagnosi di una malattia

Il colpevole ritardo nella diagnosi di una malattia ad esito certamente infausto determina la perdita di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo, non quantificabile in termini di un risultato favorevole, come nel giudizio sulla perdita di chance, ma costituito dal venir meno di una serie di opzioni relative alla libertà di autodeterminarsi nelle fasi della propria esistenza.

In tal caso, infatti, coerentemente anche alla tutela normativa dell’autodeterminazione del paziente rispetto alla regolamentazione del fine vita come attestata dalla l. 38/2010 in materia di accesso alle cure palliative e del dolore, ma anche dalla l. n. 219/2017 sulle cd. DAT (disposizioni anticipate di trattamento), l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente (privato, in ipotesi, della possibilità di guarigione o di una più prolungata e qualitativamente migliore esistenza fino all’esito fatale), ma include la perdita di un ventaglio di opzioni con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero non solo la eventuale scelta di procedere nei tempi più celeri possibili all’attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative di indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico in attesa della fine, giacché tutte queste scelte appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali.

Cassazione civile sez. III, 15/04/2019, n.10424

Copia delle Disposizioni anticipate di trattamento

La banca dati nazionale ex art. 1, comma 418, l. n. 205/2017 deve, su richiesta dell’interessato, poter contenere copia delle DAT (disposizioni anticipate di trattamento) stesse, compresa l’indicazione del fiduciario e l’eventuale revoca.(1)

Consiglio di Stato comm. spec., 31/07/2018, n.1991

Le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, l. n. 219/2017, nella parte in cui stabilisce che l’amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato, ritenendo le suddette disposizioni in violazione degli artt. 2, 3, 13, 32 Cost.

Tribunale Pavia sez. II, 24/03/2018

Testamento biologico e amministratore di sostegno

La figura dell’amministratore di sostegno mira ad offrire uno strumento d’assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d’infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d’intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione.

L’intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d’incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina, che, secondo il contesto normativo di riferimento, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti (nella specie, la Corte ha respinto la richiesta di una donna di nominare preventivamente l’amministratore di sostegno da lei indicato in una scrittura privata autentica e destinato a fungere da garante per il rispetto del testamento biologico da lei predisposto).

Cassazione civile sez. I, 20/12/2012, n.23707

Testamento biologico ed evoluzione della malattia

L’amministrazione di sostegno è, attualmente, l’istituto giuridico appropriato che consente di esprimere quelle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari che vanno usualmente sotto il nome di testamento biologico sicché non sussistono ostacoli all’accoglimento della domanda del beneficiario per l’attribuzione all’amministratore in carica del potere-dovere di pretendere dai sanitari, per le ipotesi in cui perda irreversibilmente la capacità di intendere e di volere a causa della evoluzione della malattia, la sospensione di qualsiasi mezzo di supporto vitale.

Tribunale Modena, 14/05/2009

Soggetto  impossibilitato a provvedere ai propri interessi

Nell’attualità l’amministrazione di sostegno è l’istituto più appropriato per esprimere le disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari per l’ipotesi di incapacità che vanno sotto il nome di testamento biologico.

Tribunale Prato, 08/04/2009

Disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari

La disposizione dell’art. 408, comma 2, c.c. come novellato dalla l. n. 6 del 2004, secondo cui l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ha la sua ratio incentrata sulla tutela della persona e delle sue esigenze esistenziali; il ché conferma la constatazione che l’amministrazione di sostegno sia, nell’attualità, l’istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari per l’ipotesi di incapacità che vanno usualmente sotto il nome di testamento biologico.

Tribunale Modena, 05/11/2008

Atto pubblico o scrittura privata autenticata

In caso di sopravvenuta incapacità, l’ordinamento già dispone del diritto sostanziale (artt. 2, 13, 32 Cost.), dello strumento a mezzo del quale dare espressione alle proprie volontà (l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, art. 408, comma 2, c.c.) e, infine, dell’istituto processuale di cui avvalersi (l’amministrazione di sostegno, l. n. 6/2004) per decidere se acconsentire o meno al trattamento terapeutico, con ciò rendendo del tutto superfluo un intervento del legislatore volto ad introdurre e disciplinare il c.d. testamento biologico.

Tribunale Modena, 13/05/2008

Obbligo dei sanitari di apprestare solo cure palliative

Fermo restando il principio del primato della volontà, non si scorge la ragione di uno specifico regime normativo relativo alle disposizioni sul proprio corpo (testamento biologico).

Tribunale Modena, 13/05/2007



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