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Impianto fotovoltaico: ultime sentenze

9 Settembre 2022
Impianto fotovoltaico: ultime sentenze

Fonti alternative di produzione di energia elettrica: detrazione d’imposta da effettuare in quote annuali; domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata ammissione ai benefici della tariffa incentivante l’attivazione di un impianto fotovoltaico.

Indice

Mancata installazione di un impianto fotovoltaico ad uso privato

Deve essere respinta la richiesta di risarcimento danni avanzata dal conduttore di un immobile per il mancato risparmio energetico che avrebbe generato l’impianto fotovoltaico di cui aveva richiesto l’autorizzazione all’installazione, atteso che unico soggetto legittimato a dolersi nei confronti del condominio è il titolare del diritto reale sul bene immobile beneficiato dall’impianto fotovoltaico da collocare sullo spazio comune (lastrico solare) dovendo al riguardo essere anche considerato che il conduttore che interviene sulla concreta destinazione e distribuzione di condomini spaziali può intervenire solo in nome e per conto del comproprietario e non potrebbe mai essere portatore di un interesse proprio da far valere nei confronti degli altri condomini.

Tribunale Roma sez. V, 13/06/2022, n.9316

Carenza di un requisito per l’accesso alle tariffe incentivanti

A fronte dell’accertamento della carenza di un requisito per l’accesso alle tariffe incentivanti, non può ritenersi comunque spettante l’incentivo, seppure minore, nella misura corrispondente alla maggiore potenza dell’impianto, atteso che se manca un requisito per l’accesso al regime di incentivazione, la fattispecie incentivante non può ritenersi perfezionata e conseguentemente la misura tariffaria non può essere erogata, neppure in misura minore.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 08/04/2022, n.4166

Unicità del permesso di costruire

Vi è l’artato frazionamento di un impianto fotovoltaico di maggiori dimensioni in diversi più piccoli impianti, per poter usufruire degli incentivi spettanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora vi sia unicità del permesso di costruire.

Consiglio di Stato sez. II, 05/04/2022, n.2536

Diniego all’istallazione di un impianto fotovoltaico in una zona agricola

La Soprintendenza ha la facoltà di opporsi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, in zona agricola, solo nel caso in cui l’area risulti sottoposta a vincolo ambientale o paesaggistico.

Consiglio di Stato sez. IV, 28/03/2022, n.2243

Installazione impianto fotovoltaico in zona agricola: quando la Soprintendenza può opporsi?

Il diniego all’istallazione di un impianto fotovoltaico in una zona agricola deve essere giustificato da un vincolo e, di conseguenza, la Soprintendenza può opporsi alla realizzazione di un tale impianto in zona agricola soltanto qualora l’area risulti sottoposta a vincolo ambientale o paesaggistico.

Consiglio di Stato sez. IV, 28/03/2022, n.2242

Impianto fotovoltaico: decadenza dalle tariffe incentivanti

Laddove il GSE riscontri la configurazione di un impianto fotovoltaico differente da quello dichiarato concluso alla data del 31 dicembre 2010, in ragione del quale era stata favorevolmente accolta l’originaria richiesta di tariffe incentivanti, correttamente ne è disposta la decadenza, con ammissione ad un diverso regime premiante.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 16/03/2022, n.3043

Pannelli fotovoltaici: autorizzazione paesaggistica

La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici — pur innovando la tipologia e morfologia della copertura — non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata. Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede, infatti, di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle « aree non idonee » espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.

In simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti — ancorché potenzialmente antagonistici — interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto.

Le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 28/02/2022, n.564

Assenza di “addizionalità dell’intervento”

L’assenza di “addizionalità dell’intervento” giustifica la non ammissione dell’impianto fotovoltaico al regime di sostegno.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/01/2022, n.83

Mancata iscrizione dell’impianto fotovoltaico nel Registro dei grandi impianti

La mancata iscrizione dell’impianto nel Registro dei « grandi impianti » e l’insussistenza degli altri requisiti autorizzativi costituiscono circostanze talmente gravi da non poter comportare altro che la decadenza dal diritto agli incentivi e il loro integrale recupero.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14/12/2021, n.12893

Installazione impianto fotovoltaico sulla falda del tetto di un immobile ricadente nel centro storico comunale

È legittimo il provvedimento con il quale è inibita la realizzazione di un intervento — oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) e ricadente sul tetto di un immobile sito nel centro storico comunale — concernente l’installazione di un impianto fotovoltaico di 6 kW, costituito da 20 pannelli di 300 W appoggiati ancorati al solaio al di sotto del tetto tramite un sistema di profilati di alluminio e staffe di acciaio. L’impianto fotovoltaico in questione, infatti, da un lato, necessita di apposito titolo abilitativo, posto che, ai sensi dell’art. 6, lett. e-quater), d.P.R. n. 380/2001, rientrano nell’ambito degli interventi di attività di edilizia libera gli impianti fotovoltaici “da realizzare al di fuori della zona A ex d.min. n. 1444/1968”, e, dall’altro lato, contrasta con la normativa del vigente piano colore ed arredo urbano comunale, il quale prevede esclusivamente l’installazione di impianti solari su terrazzi protetti da parapetti, laddove, invece, nel caso di specie, il privato non ha dimostrato la non visibilità dell’impianto fotovoltaico oggetto di installazione.

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 05/11/2021, n.702

Impianto fotovoltaico multisezione

Il soggetto responsabile, al quale è rimessa la scelta se configurare il proprio impianto fotovoltaico come mono o multisezione, se intende usufruire degli incentivi quale impianto multisezione è tenuto a rispettare le condizioni indicate all’art. 5.5. della delibera AEEG 13 aprile 2007 n. 90/07, tra le quali, quella dell’indispensabile installazione di una autonoma apparecchiatura per ciascuna sezione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/10/2020, n.10147

Ammissione alla tariffa incentivante di impianto fotovoltaico

L’esclusione da parte del GSE dall’ammissione alla tariffa incentivante, ai sensi del D.M. 5 maggio 2011, di un impianto fotovoltaico realizzato da un consorzio pubblico all’interno di aree di sua proprietà deve ritenersi legittima perché non classificabile come “piccolo impianto”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. u), del predetto decreto, motivato dalla circostanza che i moduli dell’impianto risultano materialmente collocati su una tettoia esistente nei pressi dell’edificio che ospita la sede dell’ente e, quindi, non sarebbero stati “installati su un manufatto rispondente alla definizione di edificio”.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 18/09/2020, n.9611

La distinzione tra piccoli impianti e grandi impianti fotovoltaici

La distinzione tra “piccoli impianti” e “grandi impianti“, di cui alle lett. u) e v) dell’art. 3, d.m. 5 maggio 2011, presuppone l’appartenenza al genus degli impianti fotovoltaici installati su edifici, definiti dalla precedente lett. g), come è reso del tutto evidente dalla stessa definizione di “piccoli impianti” che ricomprende appunto gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kw, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kw operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. In assenza di conformità alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 e alle Regole applicative, non può che trovare applicazione la residuale indicazione tipologica di cui alla lett. v), relativa ad “impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u”, il quale, ai fini dell’incentivazione, richiede, ai sensi dell’art. 8 del d.m. 5 maggio 2011, l’iscrizione all’apposito registro informatico inviando la documentazione di cui all’Allegato 3- A del suddetto decreto.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 06/03/2020, n.3035

Impianto fotovoltaico

Costituiscono presupposti essenziali per l’acquisizione del titolo a beneficiare della tariffa incentivante per l’impianto fotovoltaioco: a) la conclusione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il termine del 31 dicembre 2010; b) le relative comunicazioni di fine lavori agli enti competenti entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010; c) l’entrata in esercizio dell’impianto entro il termine del 30 giugno 2011.

Consiglio di Stato sez. IV, 24/12/2019, n.8803

Diritto all’agevolazione fiscale per gli impianti fotovoltaici

Il contribuente, che abbia diritto all’agevolazione fiscale -per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – consistente in una detrazione d’imposta da effettuare in quote annuali, detrazione erroneamente non effettuata nel primo anno, può presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art.2, comma 8, del D.P.R. n.322 del 1998, per emendare la dichiarazione in cui non era stata effettuata la detrazione d’imposta.

Comm. trib. reg. Perugia, (Umbria) sez. II, 02/12/2019, n.324

L’impianto fotovoltaico in rete e di tipo grid connected

L’impianto fotovoltaico ‘in rete’ si considera realizzato, ai fini della detassazione del costo prevista dalla Tremonti Ambiente, con la messa in funzione dell’impianto ossia con il collegamento in rete.

L’impianto fotovoltaico di tipo ‘grid connected’ è costituito da due parti entrambe essenziali ed imprescindibili ai fini del suo funzionamento, ossia l’impianto vero e proprio e le opere di connessione alla rete, sicché ai fini della detassazione del costo di realizzazione prevista dall’art.6 della L. n.388 del 2000, l’investimento si considera realizzato con il collegamento in rete quindi con la messa in funzione dell’impianto.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IX, 28/10/2019, n.4229

Attivazione di un impianto fotovoltaico

La controversia vertente sui danni derivati dall’esclusione, anche per motivi procedimentali e cioè per tardività della domanda, fondata sul dedotto malfunzionamento del sistema informatico esclusivamente deputato alla sua presentazione, dai benefici derivanti dall’attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., poiché riguarda un provvedimento concernente la produzione di energia adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche.

Cassazione civile sez. un., 30/04/2019, n.11509

Agevolazione Iva: si applica alle cessioni di pannelli solari?

In tema di IVA, l’agevolazione di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica alle cessioni di pannelli solari in quanto gli stessi, singolarmente considerati, pur essendone una componente necessaria, non costituiscono di per sé un impianto fotovoltaico, ai sensi del n. 127 quinquies della Tabella A, allegata al citato decreto, che, nell’utilizzare il termine “impianto”, fa riferimento ad un insieme di componenti predisposti per la produzione di beni, senza che sia possibile un’interpretazione estensiva di una norma che contempla un’agevolazione: ne consegue che, in detta ipotesi, può solo trovare applicazione, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies della medesima Tabella.

Cassazione civile sez. trib., 20/03/2019, n.7788

Fonti alternative di produzione di energia elettrica

La circostanza che l’art. 14, N.T.A. del P.U.E. dell’ASI Bari consenta la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in tutte le zone dell’agglomerato urbano – comprese quelle destinate a verde attrezzato – non basta per ottenere il premio di maggiorazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), d.m. 6 agosto 2010. Tale premio, infatti, presuppone che l’impianto fotovoltaico sia collocato in zone urbanistiche non caratterizzate da impatto ambientale, quali quelle industriali, commerciali o destinate a cave, discariche o comunque siti contaminati.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 31/12/2018, n.12613

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

La controversia vertente sull’esclusione dai benefici derivanti dall’attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), in quanto riguarda un provvedimento concernente la “produzione di energia” adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del g.a. nella controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata ammissione ai benefici della tariffa incentivante l’attivazione di un impianto fotovoltaico, in ragione del provvedimento di diniego emesso dal Gestore dei servizi energetici sul presupposto della tardività dell’istanza).

Cassazione civile sez. un., 02/11/2018, n.28057

Produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche

Ai sensi dell’art. 1 septies, d.l. n. 105/2010, come modificato in sede di conversione dalla l. n. 129/2010, le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 del decreto del M.S.E. 19 febbraio 2007 sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 1 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici — GSE s.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 (nel caso di specie, difettava uno dei presupposti, non essendo stato dimostrato dalla ricorrente l’invio della comunicazione di fine lavori entro il 31.12.2010 alla Provincia di Roma, quale Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/10/2018, n.9774

Mancata produzione della certificazione di fine lavori

La Pubblica Amministrazione può legittimamente disporre la decadenza dell’impianto fotovoltaico dall’iscrizione nel Registro, qualora non sia stata prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine di sei mesi, potendo tale sanzione subire una deroga solo nel caso in cui il mancato rispetto di tale termine sia stato causato da eventi calamitosi, che siano stati riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

Consiglio di Stato sez. IV, 26/09/2018, n.5523

L’installazione dei moduli fotovoltaici non convenzionali 

I moduli fotovoltaici non convenzionali di un impianto integrato devono essere sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici ed installati in modo da garantire l’inserimento armonioso dell’impianto nel disegno architettonico dell’edificio (Titolo III e Allegato 4 del d.m. 5 maggio 2011).

Quando, poi, come nel caso di specie, costituiscono copertura solo parziale di un edificio, devono essere completati con elementi di copertura dimensionalmente simili ai moduli utilizzati; tali elementi, inoltre, devono essere inseriti in maniera tale da garantire la continuità e la regolarità della disposizione geometrica degli elementi di copertura dell’intera superficie e da non richiedere l’utilizzo di elementi di raccordo (nel caso di specie, è stato accertato che i moduli dell’impianto fotovoltaico in questione non avevano i requisiti di integrazione architettonica richiesti dalla disciplina di settore per beneficiare della maggiore tariffa richiesta, in quanto effettivamente non vi era omogeneità tra i moduli installati e le tegole del tetto e l’installazione dell’impianto non garantiva quindi i necessari requisiti costruttivi ed estetici di continuità e regolarità).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 22/06/2018, n.7036

Condizioni e presupposti di riconoscimento delle tariffe incentivanti 

La l. n. 129/2010 riconosce le tariffe incentivanti previste per il 2010 dal d.m. 19 febbraio 2007 (Secondo Conto Energia) esclusivamente a quei soggetti che abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 e abbiano comunicato entro la medesima data l’avvenuta fine dei lavori sia al GSE che al Gestore di Rete.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 24/05/2018, n.5851

Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

La motivazione del provvedimento negativo sull’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell’art. 12 d.lg. n. 387/2003 adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove non ravvisi motivi per discostarsi dalla posizione assunta dall’Amministrazione dissenziente in sede di Conferenza di Servizi, può legittimamente coincidere, per rinvio, con i motivi espressi nel dissenso qualificato già espresso dall’organo amministrativo specificamente deputato.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 14/04/2018, n.4125



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