Cosa si rischia ad uscire con un passamontagna?


È legale andare in giro con il volto coperto da un berretto forato in corrispondenza degli occhi? Che succede se ti ferma la polizia?
Immagina di uscire con un passamontagna che copra tutto il tuo volto. Ci sono solo i fori per gli occhi e due piccoli buchi in corrispondenza del naso per consentirti di respirare. È notte e, in quel momento, ci sono poche auto in giro. I negozi sono chiusi e il tuo fare circospetto dà nell’occhio a due agenti della polizia che si avvicinano e ti chiedono informazioni: «Cosa ci fai con il volto coperto?», «Facci vedere cosa hai nelle tasche»… e così iniziano a perquisirti alla ricerca di oggetti come coltellini o eventuali grimaldelli per forzare lucchetti e serrature.
Ebbene, se dovessero trovare qualche strano oggetto, cosa succederebbe? Cosa si rischia ad uscire con un passamontagna? Ecco la soluzione offerta dalla giurisprudenza della Cassazione [1].
Indice
Si può andare in giro con il volto coperto?
Il Testo unico di pubblica sicurezza [2] vieta di comparire mascherati in luogo pubblico. Non si tratta però di un comportamento punito a titolo di reato, ma come semplice illecito amministrativo. La sanzione va da 10 a 103 euro. Ed ancora, stabilisce sempre la legge [3]: «È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo».
È proprio sul concetto di «giustificato motivo» che si gioca tutta la partita: avere il capo coperto in una località sciistica, per ripararsi il volto dal vento gelido, non può certo costituire reato, mentre portare una maschera durante la notte, muniti di un’arma, è certamente un comportamento che denota il tentativo di commettere un reato.
Reato tentato e reato consumato
C’è un caso deciso dalla Cassazione [1] che spiega, in due parole, cosa si rischia ad uscire con un passamontagna in ora notturna e senza giustificato motivo.
Due agenti della polizia avevano notato la presenza in ora notturna, all’ingresso del parcheggio di un supermercato, di tre persone, una delle quali – alla vista degli agenti – aveva gettato in terra un berretto modificato in passamontagna mediante due fori per gli occhi mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un coltello a serramanico. I poliziotti hanno ritenuto tali fatti espressivi dell’intenzione di commettere una rapina che, con l’arresto degli individui, hanno subito sventato.
Il principio è dunque quello secondo cui, per fermare una persona, non c’è bisogno che questa stia commettendo un reato, ben potendo realizzare solo gli atti preparatori del reato medesimo. Difatti, oltre al reato «consumato» – quello cioè realizzato quando la condotta criminosa viene portata a termine – esiste anche il reato «tentato», quello cioè non ancora posto in essere o fallito per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine (si pensi a una persona che sta per sparare a un’altra ma che, alla vista della volante, nasconde subito la pistola).
Secondo la Corte, «per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo».
Uscire con un passamontagna è reato?
Alla luce di ciò, possiamo dire che uscire con un passamontagna senza un giustificato motivo non integra alcun reato ma solo un illecito amministrativo, trattandosi di una condotta che – come visto sopra – viola il Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza.
Al contrario, se oltre al passamontagna la persona dovesse essere trovata con armi o grimaldelli, in un luogo prossimo a un esercizio commerciale, potrebbe invece scattare il reato di tentata rapina, reso evidente dalle circostanze.
note
[1] Cass. sent. n.40912/2015.
[2] Art. 85, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
[3] L. n. 152/1975 art. 5.
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