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Pornografia minorile: ultime sentenze

1 Luglio 2022 | Autore:
Pornografia minorile: ultime sentenze

Produzione di materiale pedopornografico; sfruttamento sessuale dei minori; immissione nella rete del materiale fotografico illecito; fotografia postata su WhatsApp.

Indice

Cosa deve intendersi per utilizzazione?

Deve intendersi per utilizzazione la trasformazione del minore, da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere, condotta che rende invalido anche un suo eventuale consenso.

Cassazione penale sez. III, 14/02/2022, n.20048

Reato di pornografia minorile: configurabilità

Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall’art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p., anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzandone l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore che non è esclusa dalla eventuale familiarità del medesimo alla divulgazione di proprie immagini erotiche (confermata la responsabilità dell’imputato che aveva creato falsi profili su Facebook e li aveva utilizzati per contattare alcune ragazzine e per convincerle a inviargli foto di loro nude).

Cassazione penale sez. III, 08/02/2022, n.20552

Pornografia minorile: contatto solo “virtuale” con il cliente

L’induzione di minori al compimento di atti sessuali a pagamento, ancorché per contatto solo “virtuale” con il cliente, è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 600-ter c.p., comma 1, n. 2, non essendo richiesto, a tal proposito, il contatto fisico tra il minore e il fruitore della prestazione pur a distanza, purché costui possa interagire, mediante webcam, con il minore medesimo, chiedendo il compimento di determinati atti sessuali.

Cassazione penale sez. III, 13/01/2022, n.3769

Interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale

In tema di successione di leggi penali nel tempo, l’art. 7 Cedu – così come interpretato dalla giurisprudenza della Cedu – non consente l’applicazione retroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto. (Fattispecie di pornografia minorile, in cui la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dei principi convenzionali in relazione all’overruling operato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 51815 del 2018, in epoca successiva alla condotta).

Cassazione penale sez. III, 23/11/2021, n.46184

Produzione di materiale pedopornografico

Ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p., non è richiesto l’accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale.

Cassazione penale sez. III, 23/11/2021, n.46184

File cancellati dal pc e rinvenimento di una applicazione per la cancellazione sicura di dati

Confermata la condanna di detenzione di materiale pedopornografico nei confronti di un imputato presso la cui abitazione era stato rinvenuto un hard disk in cui era stata trovata traccia di file pedopornografici cancellati dal computer in epoca antecedente all’istallazione di una nota applicazione per la cancellazione sicura dei dati “CCleaner”. Da tale circostanza, i giudici di appello avevano ragionevolmente desunto che l’imputato avesse deciso di utilizzare tale sofisticata applicazione proprio al fine di evitare che rimanesse traccia di taluni file che egli deteneva, utilizzava e poi cancellava.

Cassazione penale sez. III, 19/11/2021, n.3275

Pornografia minorile: aggravante

In tema di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, benché la cancellazione delle foto da uno smartphone non preveda il loro inserimento in un cestino, tanto il sistema Android che quello degli smartphone Apple consentono procedure piuttosto elementari e di comune conoscenza per ripristinare le immagini eliminate non in modo permanente (confermata, nella specie, la responsabilità dell’imputato a cui era stata contestata la circostanza aggravante dell’ingente quantità di materiale detenuto, atteso che . le immagini, recuperate e sequestrate, si trovavano in una cartella del cellulare denominata “eliminati di recente” e, quindi, erano di facile ed immediato ripristino).

Cassazione penale sez. III, 05/11/2021, n.43615

Pornografia minorile: la messa in circolazione del materiale prodotto

In tema di pornografia minorile, la messa in circolazione del materiale abusivamente prodotto, ove contestuale alla produzione o, comunque, sin dall’inizio voluta da chi lo abbia realizzato, integra il reato di cui all’art.600-ter, comma 1, c.p., mentre, se frutto di successiva determinazione, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 600-ter, commi 3 e 4, c.p.

Cassazione penale sez. un., 28/10/2021, n.4616

Il consenso della minore alla produzione e diffusione di materiale pedopornografico

Il consenso della minore alla produzione e alla diffusione di materiale pedopornografico realizzato con l’imputato nell’ambito di una stabile relazione consensuale non può essere pretermesso nella valutazione del giudice in ragione del fatto che tale consenso non scrimina il reato. A dirlo sono le sezioni Unite che hanno specificato il concetto di utilizzazione del minore nella realizzazione di materiale pedopornografico.

Per i giudici «si ha utilizzazione del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica dello stesso».

Nel caso di specie è stato assolto un uomo condannato per pornografia minorile che all’epoca dei fatti maggiorenne era stato ritenuto colpevole di aver utilizzato la minore, all’epoca quindicenne, con la quale aveva una relazione intima, per la produzione di materiale pornografico.

Cassazione penale sez. un., 28/10/2021, n.4616

Diffusione verso terzi del materiale pornografico

La diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all’art. 600-ter, commi 3 e 4, c.p., ed il minore non può prestare il consenso ad essa.

Cassazione penale sez. un., 28/10/2021, n.4616

Ipotesi di pornografia minorile

I glutei o natiche costituiscono organi del corpo umano che rappresentano un forte segnale sessuale in pressoché tutte le culture, sin dall’antichità. Di conseguenza, gli stessi possono essere inclusi nella categoria degli “organi sessuali” rappresentabili “per scopi sessuali”, a norma dell’art. 600-ter, u.c., c.p., e, quindi, l’immagine dei medesimi può rientrare nella “pornografia minorile”, secondo la medesima disposizione (confermata la condanna per l’imputato che aveva fotografato la figlia seduta sul bidet e senza mutandine, e poi aveva condiviso quell’immagine con un uomo che aveva replica con inequivocabili apprezzamenti a sfondo sessuale).

Cassazione penale sez. III, 19/10/2021, n.6302

Responsabilità penale

Commette il reato di pornografia minorile colui il quale divulghi di propria iniziativa, diffondendole su un gruppo WhatsApp, foto ricevute in via confidenziale da una terza persona; predetta fattispecie è integrata anche nel caso in cui si tratti di autoscatti che il minore sia stato indotto a produrre ed inviare all’agente. Ciò che rileva, infatti, è la diffusione ed il possesso di materiale a contenuto pedopornografico.

Corte appello Napoli sez. VI, 28/05/2021, n.4321

Materiale pornografico ritraente minori degli anni diciotto

Va precisato se il reato di pornografia minorile e, in particolare, la condotta di produzione di materiale pornografico ritraente minori degli anni diciotto, risulti o meno integrata nel caso in cui detto materiale venga realizzato nel contesto di una relazione affettiva coinvolgente un minore ultraquattrodicenne, capace di esprimere un valido consenso agli atti sessuali, ad esclusivo uso privato della coppia.

Cassazione penale sez. III, 22/04/2021, n.25334

Il reato di pornografia minorile

Il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600-quater cod. pen. e quello di pornografia minorile ex art. 600-ter cod. pen., che incrimina la produzione di detto materiale, non integrano due distinti illeciti ma due diverse modalità di realizzazione del medesimo reato, con la conseguenza che non possono concorrere tra loro se riguardano il medesimo materiale, mentre può sussistere il concorso se il materiale oggetto della produzione e quello oggetto della detenzione siano diversi.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso tra i due reati in quanto la condotta di detenzione aveva ad oggetto immagini di “repertorio” della vittima e, pertanto, diverse da quelle che l’imputato aveva tentato di produrre fornendo alla minore specifiche indicazioni sulla sua realizzazione).

Cassazione penale sez. III, 22/10/2020, n.2252

Produzione di materiale pedopornografico

Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall’art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen. anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzandone l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore che non è esclusa dalla eventuale familiarità del medesimo alla divulgazione di proprie immagini erotiche.

Cassazione penale sez. III, 22/10/2020, n.2252

Tentativo del delitto di pornografia minorile

È configurabile il tentativo del delitto di pornografia minorile di cui all’art. 600-ter, cod. pen. trattandosi di illecito di danno nel quale l’utilizzazione del minore per la realizzazione del materiale pornografico compromette di per sé l’immagine, la dignità e il corretto sviluppo sessuale del medesimo, costituenti il bene giuridico tutelato.

Cassazione penale sez. III, 22/10/2020, n.2252

Nozione di organi sessuali

La nozione di pornografia minorile risultante delle modifiche introdotte con legge n. 172 del 2012 comprende qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. È sufficiente l’immagine di corpi nudi, di zone genitali, di organi sessuali ripresi in modo da determinare eccitazione delle pulsioni erotiche del fruitore. In particolare, la nozione di organi sessuali ricomprende organi sessuali “secondari” quali il seno ed i glutei.

Corte appello Ancona, 20/10/2020, n.1235

Pornografia minorile e atti sessuali con minorenne

È configurabile il concorso tra i delitti di pornografia minorile e di atti sessuali con minorenne, rispettivamente previsti dagli artt. 600-ter, primo comma, n.1, e 609-quater cod. pen., in quanto contemplanti condotte materialmente e cronologicamente distinte, ove l’agente induca la persona offesa minorenne dapprima a compiere su di sé atti sessuali e poi a registrare e ad inviargli filmati di contenuto pedopornografico.

Cassazione penale sez. III, 29/09/2020, n.31743

Libertà sessuale e dignità del minore

Il reato di pornografia minorile previsto dall’art. 600-ter c.p., in quanto posto a tutela del bene giuridico della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pornografico, è configurabile anche a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale produzione.

Cassazione penale sez. III, 24/09/2020, n.29826

Condotta penalmente rilevante

L’aggirarsi in una zona piscina frequentata da minori, molti in età infantile e anche privi di costume da bagno, portando con se una microcamera nascosta e prudentemente e costantemente indirizzata nei confronti dei minori, evidenzia un palese intento di procedere ad acquisire immagine dei minori presenti, integra una condotta penalmente rilevante per il reato di pornografia minorile costituendo un chiaro intento alla realizzazione di materiale pedopornografico.

Tribunale Trieste, 28/07/2020, n.541

Rappresentazione di organi sessuali e zone erogene

In tema di pornografia minorile, il riferimento alla “rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto” di cui all’ultimo comma dell’art. 600-ter c.p. ricomprende non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei.

Cassazione penale sez. III, 08/01/2020, n.9354

Chi risponde di pornografia minorile?

Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall’art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen. anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l’azione sia posta in essere solo da quest’ultimo.

Cassazione penale sez. III, 18/04/2019, n.26862

Divulgazione di selfie pedopornografici

Ai fini dell’applicazione dell’art. 600-ter c.p., mentre in alcune limitate ipotesi è richiesta la eteroproduzione del materiale pedopornografico, in altre no. E non vi è nessun ragionevole motivo per escludere la tutela di tutte quelle condotte, specificamente descritte dal legislatore, che ledano la dignità del minore e ne impediscano il suo armonioso sviluppo morale.

Ne consegue che i commi 2, 3 e 4, nel riferirsi al materiale pornografico di cui al comma 1, non richiamano l’intera condotta delittuosa del comma 1, ma si riferiscono all’oggetto materiale del reato, evocando l’elemento sul quale incide la condotta criminosa e che forma la materia su cui cade l’attività fisica del reo: il materiale pedopornografico prodotto e non il reato di produzione del materiale pedopornografico. Ai fini dell’incriminazione e, quindi, del fatto tipizzato nel comma 4 dell’art. 600-ter c.p., non rileva la modalità della produzione, auto o eteroproduzione.

Tale approdo è confermato dall’inserimento nell’art. 600-ter del comma 7, che ha introdotto la nozione di pornografia minorile a beneficio di tutte le fattispecie contemplate dalla norma. Per la configurabilità del delitto di cui all’art. 600-ter c.p., comma 4, relativo all’offerta o cessione ad altri di materiale pedopornografico ossia di materiale raffigurante la pornografia minorile secondo la nozione data dall’art. 600-ter c.p., comma 7, è necessario e sufficiente che oggetto dell’offerta o della cessione sia il materiale pedopornografico realizzato o prodotto, e non il reato di produzione pornografica.

Cassazione penale sez. III, 21/11/2019, n.5522

Reati sessuali commessi ai danni di vittima minorenne

In tema di reati sessuali, la previsione di cui all’art. 609 ter, comma 1, n. 5-sexies, c.p., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, è riferibile solo a fatti di violenza sessuale commessi ai danni di vittima minorenne.

(In motivazione, la Corte ha osservato che la norma è stata introdotta dal d.lg. 4 marzo 2014, n. 39, adottato in forza della l. 6 agosto 2013, n. 96, che delegava il Governo al recepimento di direttive europee, tra cui quella 2011/93/Ue relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ma che non attribuiva al legislatore delegato anche il compito di modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in danno di soggetti maggiorenni).

Cassazione penale sez. III, 19/09/2019, n.45938

Rappresentazione statica della nudità del minore

In tema di pornografia minorile, la definizione introdotta nell’art. 600 ter, comma 7, c.p., dall’art. 4, comma 1, lett. h), l. 1 ottobre 2012, n. 172, che include in tale concetto anche la rappresentazione statica della nudità del minore, purché finalizzata a scopi sessuali e non solo la sua partecipazione a scene, esibizioni o spettacoli a sfondo sessuale, in quanto sostanzialmente riproduttiva dell’art. 20 della convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, entrata in vigore il 1 luglio 2010, è applicabile anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, ben potendo le norme convenzionali essere utilizzate per l’interpretazione della disciplina interna.

Cassazione penale sez. III, 05/07/2019, n.36710

Luogo di consumazione del reato di pornografia minorile

Il luogo di consumazione del reato di pornografia minorile commesso per via telematica è il luogo ove stato digitato il comando di invio e di conseguente immissione nella rete del materiale fotografico illecito.

(Nel caso di specie, poiché si trattava di un dispositivo mobile il luogo di consumazione del reato era indeterminabile e pertanto la competenza ai sensi dell’Art.9,  comma 2 c.p.p.è il luogo di residenza dell’imputato).

Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 12/04/2019, n.969

Quando non si configura il reato di pornografia minorile?

In tema di pornografia minorile, se la fotografia postata su WhatsApp, pur raffigurante un seno nudo, mostrava una ragazza piangente ed umiliata, non integra il reato poiché non eccita pulsioni erotiche essendo tali solo immagini raffiguranti amplessi o corpi nudi con genitali in mostra

Tribunale Milano sez. V, 05/01/2018, n.11487

Divulgazione di immagini di parti intime di minorenni su WhatsApp

La divulgazione di immagini ritraenti parti intime di ragazze minorenni tramite WhatsApp integra il reato di pornografia minorile. (Nel caso di specie un ragazzo maggiorenne nascondendo la propria età si  fidanzava con una ragazza minorenne e attraverso artifici, inviando le foto di altre bambine minorenni intente a mostrarsi e minacce , le chiedeva di inviare foto ritraeenti parti intime e di inviare video erotici in cui si masturbava).

Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 07/11/2018, n.2779

Selfie erotici su Facebook

È configurabile il reato di pornografia minorile per chi induce con minacce l’ex fidanzata minorenne a farsi selfie erotici per poi inviarli a un amico su Facebook. Ad affermarlo è la Cassazione che, soffermandosi sul discrimine tra autodeterminazione e costrizione, stringe così le maglie sul cosiddetto sexting, condannando il responsabile a ben tre anni di reclusione e al pagamento di 18mila euro di multa.

Per la Corte nel caso di specie, nonostante la presenza di autoscatti della stessa vittima, fa volontà di quest’ultima quattordicenne all’epoca dei fatti – sarebbe stata annullata dalle continue vessazioni del ragazzo che l’avrebbero costretta a subire passivamente le richieste. Inoltre, l’invio degli scatti al profilo Facebook dell’amico avrebbe concretizzato il pericolo che la condotta fosse idonea a “soddisfare il mercato dei pedofili”.

Cassazione penale sez. III, 10/05/2018, n.39039

Reato di pornografia minorile commesso per via telematica

Competente a conoscere del reato di pornografia minorile commesso per via telematica è l’ufficio giudiziario nella cui circoscrizione si trova il dispositivo informatico mediante il quale è stato impartito il comando di immissione in rete del materiale pedopornografico.

Cassazione penale sez. I, 17/07/2018, n.47086

Rappresentazione di atti o di organi sessuali riguardanti minori

In tema di pornografia minorile, in virtù della modifica introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. l), della legge n. 172 del 2012 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale) – che ha sostituito il primo comma dell’art. 600-ter cod. pen. – costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale.

Cassazione penale sez. V, 08/06/2018, n.33862

Configurabilità del reato di pornografia minorile

In tema di pornografia minorile è necessario accertare il pericolo concreto della diffusione del materiale pornografico rinvenuto poiché se questo è destinato a restare nella sfera privata dell’autore, il reato non sussiste essendo irrilevante penalmente la cosiddetta pornografia domestica.

(Nel caso di specie, la minore aveva inviato conversazioni su WhatsApp cedendo materiale erotico di sua iniziativa all’imputato al quale era legata da una relazione sentimentale).

Tribunale Milano sez. V, 20/12/2018, n.14177

Produttore del materiale pedopornografico

In tema di pornografia minorile, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 600 ter, comma 3, c.p., è necessario che il produttore del materiale pornografico sia persona diversa dal minore raffigurato.

Cassazione penale sez. III, 11/04/2017, n.34357



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8 Commenti

  1. Ho sentito dire che ci sono delle chat vergognose su Telegram con pedofili che si scambiano messaggi e foto sui minori. E sono stati gli hacker a sgamarli mettendo a disposizione i contatti di questi depravati. Spero che le forze dell’ordine siano intervenute prontamente e gli facciano scontare quello che si meritano. Che schifo!

  2. Ma questa gente che problemi ha? Si facesse curare anziché andare a trovare foto di minori online e scambiare materiale pedopornografico. Poi, cercare di adescare i più piccoli nella rete fingendosi ragazzini… Questa è la feccia umana!!!

  3. Io da mamma ho paura a lasciare usare internet ai miei figli. Posso tenerli mille volte sotto controllo e fare mille raccomandazioni, ma non sai mai chi si nasconde dietro un pc. un profilo fake o un giovane. Ho cercato di metterli in allerta e non aggiungere o non accettare le richieste di amicizia degli sconosciuti. Ho consigliato di creare un profilo Instagram privato così possono controllare le richieste ed evitare che estrai possano guardare i fatti loro… Insomma, non si è mai troppo prudenti online… E per quante raccomandazioni farai c’è sempre l’infame di turno che prova a raggirare i giovani, ma non solo. Io mi fido dei miei figli e della loro maturità anche se sono adolescenti. Ma spero di averli cresciuti bene e, per quello che ne so, non pubblicano nemmeno foto volgari…

  4. I minori sono esposti sul web. Io puntualmente consiglio ad amici e parenti di non pubblicare le foto dei loro piccoli online. Il web è una giungla ed i pervertiti sono dietro l’angolo. Quindi, meglio evitare di dare in pasto a queste bestie le foto dei nostri figli o dei nostri cari nipoti. Alla fine, che senso ha pubblicare queste foto sui social? Chi vi conosce sa quanto è bello vostro figlio e quanto è simpatico, che dovete dimostrare? Che siete dei bravi genitori, zii, amici che giocano con loro? Che sapete tenerli in braccio e vi divertite insieme? Beh, giocate con i bimbi e non esponeteli ai rischi del web

  5. Anni fa, ricordo di un’inchiesta di detective che aveva svelato gli sporchi trucchi di queste bestie del web per abusare dei minori e anche per ricattarli. Si trattava di piattaforme per incontri virtuali, vietate ai ragazzini per la loro età… Loro avevano fatto accesso con nickname di fantasia e false credenziali. Gli adolescenti, si sa, iniziano ad esplorare anche online alla scoperta dei rapporti sessuali. Insomma, venivano intercettati da donne più mature che dopo averli adescati facendo promesse, spingevano i minori a spogliarsi in video conferenza, durante la chat. Le immagini venivano catturate dal pc e poi utilizzate dai pedofili o usate per estorcere denaro alle vittime, che venivano minacciate di diffondere i video tra i loro contatti, amici, parenti. Insomma, sul web non ci si può fidare soprattutto non andate su questi siti. Non sapete chi potete incontrare virtualmente e chi ci sta dietro la tastiera. Preferite sempre gli incontri con persone che conoscete e frequentate. Attenzione a non entrare nelle auto di chi conoscete da poco o non conoscete affatto.

  6. Quali sono i diritti in caso di pedopornografia? C’è chi fa commercio del materiale pornografico.chi diffonde o pubblicizza il materiale pornografico… ma che persone sono mai queste? Quali sanzioni possono ricevere? come vengono punite dalla legge questi comportamenti?

    1. In Italia la pornografia non è reato; lo è, invece, la pornografia minorile. Il codice penale, al fine di predisporre una tutela completa della sessualità minorile, sanziona severamente una serie di condotte che vanno dalla realizzazione del prodotto pedopornografico alla distribuzione, diffusione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, del materiale incriminato.Come anticipato, le condotte incriminate sono molteplici. Le prime riguardano lo step iniziale della pornografia minorile, ovverosia la realizzazione del materiale pedopornografico. Il codice punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chi utilizza minorenni per realizzare esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero per produrre materiale pornografico, nonché chiunque recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Già dal primo comma dell’articolo in analisi si ricavano diverse condotte penalmente perseguibili. Innanzitutto, soggiace a sanzione chi utilizza i minorenni, cioè chi materialmente li adopera per la realizzazione del materiale pornografico; alla stessa pena incorrono coloro che reclutano o inducono i minori a partecipare agli spettacoli osceni.La differenza con la prima condotta è evidente: chi recluta o induce si avvale indirettamente dei bambini, spingendoli fra le braccia dell’orco che poi se ne servirà. Utilizzazione, reclutamento e induzione sono le prime condotte sanzionabili, totalmente equiparate dal punto di vista del trattamento penale. Da notare come il legislatore prescinda, fino a questo momento, dal mettere in gioco il fine di lucro dei rei. Di conseguenza, commetterà il reato in commento anche chi, solo per soddisfare la propria libidine, scatti fotografie alle parti intime di un minorenne consenziente.Solo dopo, il codice dice che è ugualmente punibile chi «dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto» ovvero chi fa commercio del materiale pornografico. Quindi, lo scopo di lucro non è essenziale alla fattispecie: risponderà del reato anche chi faccia parte del mercato pedopornografico a titolo gratuito.Questo era il primo gradino: la realizzazione del prodotto e la sua commercializzazione. Il secondo consiste nella diffusione dello stesso. Il terzo comma dell’articolo 600-ter del codice penale punisce, meno gravemente, chiunque, al di fuori delle condotte di utilizzazione, reclutamento e induzione sopra esaminate, con qualsiasi mezzo, anche telematicamente, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico anzidetto, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. La pena è più ridotta: si va da uno a cinque anni di reclusione, oltre ad una multa da euro 2.582 a euro 51.645.La distribuzione del materiale incriminato è condotta grave, poiché rende visibile il prodotto illecito con il fine di pubblicizzarlo. Il legislatore intende colpire queste condotte per evitare che un’eccessiva diffusione della pedopornografia possa innescare un circolo vizioso costituito dall’aumento della domanda di prodotto pornografico e conseguente ampliamento della produzione dello stesso.Un pò più in basso all’interno della piramide criminosa troviamo le condotte di coloro che offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pedopornografico: questi sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164, salvo applicazione di un aumento di pena fino ai due terzi nel caso in cui il materiale sia di ingente quantità. Le condotte incriminate si differenziano dal commercio (punito con la pena più alta) per il fatto di non trovarsi al vertice della catena di distribuzione del prodotto.In altre parole, chi fa commercio del materiale pornografico viene incriminato per essere un vero e proprio “imprenditore della pornografia minorile”, cioè un soggetto che si arricchisce grazie alla vendita del materiale illecito. La cessione si pone, invece, a livello del consumatore, cioè di chi ha già acquistato il prodotto e poi lo rivende. Si intuisce, pertanto, che la sua pericolosità è nettamente minore. Tra l’altro, come detto prima, l’onerosità della cessione è elemento del tutto secondario: alla stessa pena soggiace chi offre gratuitamente il materiale.Infine, all’ultimo gradino troviamo coloro che semplicemente assistono ad esibizioni o a spettacoli pedopornografici: la pena è la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

    2. 1) I bambini hanno il diritto di essere protetti da qualsiasi forma di sfruttamento della loro intimità.
      2) I bambini hanno diritto di essere preservati da forme di spettacolo o di intrattenimento che possano minare il loro corretto sviluppo psico-fisico.
      3) I bambini hanno diritto ad un’educazione che faccia capire loro l’importanza della sfera affettiva e di quella sessuale.
      4) I bambini hanno diritto ad essere protetti dalla spettacolarizzazione delle loro emozioni o delle loro pulsioni.
      5) I bambini hanno il diritto di essere soccorsi dalle istituzioni statali quando nessun altro può avere cura di loro. Hanno il diritto di ricevere, ove occorra, assistenza psicologica dalle strutture sanitarie pubbliche.
      6) I bambini hanno il diritto di crescere sani, fisicamente e psicologicamente: è dovere dello Stato fornire alle famiglie strutture scolastiche adeguate fin dall’infanzia, ove vi sia personale adatto alle loro esigenze.
      7) I bambini hanno il diritto di vivere con persone che possano prendersi cura di loro e che non approfittino delle loro debolezze. Se la loro famiglia non è in grado di fare ciò, il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti per disporre l’allontanamento di uno o entrambi i genitori in presenza di condotte pregiudizievoli per il minore ovvero, nei casi più gravi, dispone la decadenza della responsabilità genitoriale.
      8) I bambini hanno il diritto di essere tutelati anche in tribunale: devono essere ascoltati in un ambiente confortevole, tale da non turbarli, alla presenza di un professionista a loro dedicato e con domande che non li spaventino. L’incidente probatorio svolto in luogo adatto resta la sede privilegiata per raccogliere le dichiarazioni dei minori nel corso del procedimento.

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