Responsabilità contrattuale del datore di lavoro; azione risarcitoria dei danni provocati da comportamenti vessatori dei superiori gerarchici o dei colleghi di lavoro; responsabilità extracontrattuale per mobbing; sicurezza nei luoghi di lavoro; onere probatorio.
Indice
- 1 Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore
- 2 Obbligo del repêchage
- 3 Tutela delle condizioni di lavoro
- 4 Il danno differenziale
- 5 Obblighi del datore di lavoro in materia antinfortunistica
- 6 Gli obblighi del datore di lavoro
- 7 Il controllo datoriale sul corretto operato del dipendente
- 8 Intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro
- 9 Responsabilità contrattuale del datore di lavoro
- 10 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
- 11 Danno all’immagine professionale e alla salute del dipendente
- 12 Normativa antinfortunistica
- 13 L’omessa istituzione del registro dei controlli antincendio
- 14 Violazione degli obblighi di sicurezza dei lavoratori
- 15 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- 16 Violazione degli obblighi incombenti sul datore di lavoro
Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore
In materia di sicurezza del lavoro, il datore di lavoro deve assicurare una conoscenza dei rischi del comparto di appartenenza del lavoratore e una ulteriore conoscenza sui rischi specifici all’attività svolta da quest’ultimo, mentre il lavoratore deve partecipare a detti programmi di formazione e addestramento a tutela della sicurezza propria e altrui senza che debbano concorrere entrambe: in caso di inosservanza si può pervenire anche all’adozione di un provvedimento di licenziamento ricorrendone i relativi presupposti.
Corte appello Sassari sez. lav., 30/05/2021, n.18
Obbligo del repêchage
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di “repêchage”) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza.
Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n.1508
Tutela delle condizioni di lavoro
Gli obblighi che l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica dell’espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti; l’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, atteso che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge, o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; poiché, peraltro, l’art. 2087 c.c. riveste, per il suo carattere generale, valenza sussidiaria rispetto alla specifica applicazione rinvenibile nella legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro, ne discende che la determinazione degli obblighi del datore di lavoro va fatta, in concreto, anche alla stregua delle ordinarie norme di prudenza, diligenza e perizia dirette ad assicurare la sicurezza dei dipendenti: ciò importa che il datore di lavoro è tenuto ad osservare e far osservare sia le norme specifiche emanate per la prevenzione degli incidenti, sia quelle generiche dettate dalla comune prudenza.
Consiglio di Stato sez. III, 09/10/2020, n.5995
Il danno differenziale
Le condotte poste a sostegno dell’azione risarcitoria, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., possono essere ricondotte – anche in sede di appello – entro il paradigma dell’art. 2043 c.c., purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l’esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la “causa petendi”.
(Nella specie, a fronte della dedotta inosservanza degli obblighi del datore di lavoro al fine di ottenere il cd. “danno differenziale” per un infortunio subito in una dimora privata, è stata esclusa la possibilità di far valere una responsabilità di tipo extra-contrattuale, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la pretesa azionata).
Cassazione civile sez. lav., 12/08/2019, n.21333
Obblighi del datore di lavoro in materia antinfortunistica
In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.30991
Gli obblighi del datore di lavoro
In tema di sanzioni disciplinari, è estraneo all’area di attuazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 300 del 1970, l’obbligo del datore di lavoro di portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, il contenuto dell’art. 173 del c.c.n.l. commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, concernente l’equiparazione dell’omessa comunicazione della malattia all’assenza giustificata, in quanto, soddisfatto l’onere datoriale di pubblicità in ordine al rilievo disciplinare dell’assenza ingiustificata, la conoscenza dell’esatta portata dell’obbligo di giustificazione dell’assenza rientra, invece, tra gli oneri del lavoratore, nell’ambito dei generali doveri di diligenza e di informazione scaturenti dal rapporto di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 27/09/2018, n.23345
Il controllo datoriale sul corretto operato del dipendente
In tema di diritti ed obblighi del datore di lavoro e del lavoratore, il controllo sul corretto adempimento della prestazione lavorativa non può configurarsi quale diritto del lavoratore o quale onere del datore di lavoro strumentale all’esercizio del potere disciplinare. Un tale obbligo od onere non è neppure evincibile dalle clausole generali di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 cc.. Resta quindi fermo il principio che il controllo datoriale sul corretto operato del dipendente è un potere, il cui esercizio dipende da una scelta discrezionale del datore di lavoro.
Tribunale Pesaro sez. lav., 20/03/2018, n.54
Intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro
Ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della l. n. 1369 del 1960 (nel testo vigente “ratione temporis”) i lavoratori occupati in violazione del divieto di intermediazione di manodopera si considerano alle dipendenze dell’appaltante (o interponente) che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, sul quale ricadono pertanto in via esclusiva tutti gli obblighi del datore di lavoro, compreso quello di operare le ritenute di acconto sulle retribuzioni: ne deriva che la fatturazione di tali prestazioni da parte dell’intermediario non legittima l’appaltante (o interponente) a detrarre l’IVA relativa ad un servizio che la società interposta ha reso solo fittiziamente.
Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, n.24457
Responsabilità contrattuale del datore di lavoro
L’azione di risarcimento del danno, anche biologico, derivante da inadempienze agli obblighi del datore di lavoro nei confronti di un agente della Polizia Penitenziaria, compromesso e infine cessato a causa dell’attività di mobbing posta in essere da organi dell’Amministrazione di appartenenza, va inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. ed è, dunque, riconducibile all’Amministrazione penitenziaria che, in virtù del principio di immedesimazione organica, risponde direttamente anche per i fatti lesivi posti in essere da parte dei suoi organi. In coerenza con tale impostazione, la domanda di condanna al risarcimento del danno va rivolta nei soli confronti dell’Amministrazione penitenziaria.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 28/06/2016, n.7494
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
L’art. 111, comma secondo, d.lg. n. 81 del 2008, che individua gli Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota, nel prevedere l’obbligo del datore di lavoro di scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota, specifica, in particolare, che il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta; ne consegue che non può ritenersi preclusa al giudice la valutazione della idoneità o meno del sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota, ritenendo insufficiente l’adozione di un sistema di scale sfalsate, ove detto sistema, tenuto conto delle prescrizioni da rispettarsi nell’esercizio della discrezionalità insita nella previsione della maggiore idoneità del sistema prescelto, si riveli tecnicamente inidoneo a scongiurare i rischi di caduta ulteriori rispetto alla percentuale di rischio in sé insita nell’utilizzare un sistema di accesso in quota.
Cassazione penale sez. III, 04/11/2015, n.48949.
Danno all’immagine professionale e alla salute del dipendente
Appare più conforme alle linee guida, che emergono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la posizione della giurisprudenza che qualifica l’azione proposta come riferita alla responsabilità extracontrattuale per mobbing, laddove la stessa è riconducibile, sostanzialmente, a comportamenti vessatori dei superiori gerarchici o dei colleghi di lavoro del dipendente interessato, al di là dei limiti, che la Suprema Corte ha indicato quali parametri di rango costituzionale per la giurisdizione del giudice amministrativo, escludendo da tali parametri la categoria generalizzata dei “comportamenti” (al di fuori della valutazione in via incidentale dei medesimi, ove riconducibili ad una lesione di interessi legittimi, o di diritti soggettivi sussistenti in una materia, che sia oggetto di giurisdizione esclusiva).
La predetta giurisdizione sul risarcimento del danno, anche biologico, derivante da mobbing, sussiste, dunque, nella misura strettamente riconducibile ad un contesto di specifiche inadempienze agli obblighi del datore di lavoro; dette inadempienze possono ravvisarsi in comportamenti omissivi, contraddittori o dilatori dell’amministrazione, ovvero in atti posti in essere in violazione di norme, sulle quali non sussistono incertezze interpretative, o ancora nella reiterazione di atti, anche affetti da mere irregolarità formali, ma dal cui insieme emerga una grave alterazione del rapporto sinallagmatico, tale da determinare un danno all’immagine professionale e alla salute del dipendente.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 26/11/2014, n.11882
Normativa antinfortunistica
In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, sussiste continuità normativa tra l’art. 4 d.lg. n. 626/1994 (concernente gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) – ancorché formalmente abrogato dall’art. 304 d.lg. n. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – e la vigente normativa antinfortunistica, considerato che il contenuto delle predette disposizioni risulta recepito dagli artt. 28 e 29 d.lg. n. 81/2008, in relazione ai rischi aziendali ed alle modalità di effettuazione della relativa valutazione, disposizioni che tutelano penalmente le predette cautele antinfortunistiche.
Cassazione penale sez. III, 15/05/2013, n.26420
L’omessa istituzione del registro dei controlli antincendio
In materia di prevenzione antinfortunistica, non costituisce reato l’omessa istituzione del registro dei controlli antincendio, in quanto non rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 64 d.lg. n. 81 del 2008, la cui violazione integra la contravvenzione punita a mente dell’art. 68 stesso decreto.
Cassazione penale sez. III, 11/12/2013, n.3684
Violazione degli obblighi di sicurezza dei lavoratori
Per la domanda risarcitoria connessa alla violazione degli obblighi di sicurezza dei lavoratori, in relazione alla mancata adeguatezza dei locali dell’ambulatorio, trattandosi di responsabilità contrattuale, relativa al mancato adempimento degli obblighi del datore di lavoro, la distribuzione dell’onere probatorio fra il danneggiato e datore di lavoro deve essere operata in base al base al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui grava sul lavoratore l’onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e l’evento patito, mente incombe sul datore di lavoro, in base al principio di inversione dell’ onus probandi di cui all’art. 1218 c.c., il solo onere di provare l’assenza di una colpa a sé riferibile.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/10/2012, n.8243
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, sussiste continuità normativa tra l’art. 4 D.Lgs. n. 626 del 1994 (concernente gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) – ancorché formalmente abrogato dall’art. 304 D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – e la vigente normativa antinfortunistica, considerato che il contenuto delle predette disposizioni risulta recepito dagli artt. 28 e 29 D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione ai rischi aziendali ed alle modalità di effettuazione della relativa valutazione, disposizioni che tutelano penalmente le predette cautele antinfortunistiche.
Cassazione penale sez. IV, 12/10/2011, n.42018
Violazione degli obblighi incombenti sul datore di lavoro
La responsabilità della Circumvesuviana per non aver fatto godere ad un proprio dipendente i riposi settimanali discende dalla violazione degli obblighi incombenti sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 36 comma 3, cost. e dell’art. 2109 comma 1, c.c. Si tratta, con ogni evidenza, di inadempimento contrattuale e non di fatto illecito, cui si applica il termine di prescrizione ordinario. D’altra parte, è giurisprudenza consolidata che il danno non patrimoniale, anche di ordine biologico, possa discendere dall’inadempimento degli obblighi del datore di lavoro.
Consiglio di Stato sez. VI, 12/07/2011, n.4188