Scopri le ultime sentenze su: interessi usurari; nullità della clausola relativa agli interessi usurari; sanzione di nullità non estendibile alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi.
Indice
- 1 Interessi usurari: nozione
- 2 Interessi usurari e interessi moratori
- 3 Nullità della clausola su interessi usurari
- 4 Nullità di interessi convenzionali di mora usurari
- 5 La pattuizione relativa agli interessi di mora
- 6 Gli interessi che superano il limite stabilito nella legge
- 7 Usurarietà degli interessi moratori: sanzione di nullità
- 8 La determinazione del carattere usurario degli interessi
- 9 Domanda volta a far considerare usurari gli interessi
- 10 Finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca
- 11 Nullità della clausola relativa a interessi moratori usurari: si estende agli interessi corrispettivi?
Interessi usurari: nozione
Si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Tribunale Roma sez. XVII, 26/02/2019, n.4347
Interessi usurari e interessi moratori
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p. si considerino usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi moratori.
Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2019, n.32
Nullità della clausola su interessi usurari
In tema di interessi usurari, l’art. 1815, co. 2, c.c. prevede la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intendendo per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione di nullità prevista nell’art. 1815 c.c. colpisce, dunque, la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all’interno della medesima clausola, che dispone l’applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia.
Tribunale Roma sez. XVII, 19/11/2019, n.22243
Nullità di interessi convenzionali di mora usurari
L’art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi e, quindi, non è applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell’inadempimento.
Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, n.22890
La pattuizione relativa agli interessi di mora
In tema di mutuo, l’art. 1815, secondo comma, c.c., prevede espressamente che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La sanzione è quindi chiaramente ricollegata alla clausola, di modo che ove solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, in ragione della distinzione sopra rilevata, il vizio non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi.
Tribunale Milano sez. VI, 18/07/2019, n.7260
Gli interessi che superano il limite stabilito nella legge
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di “interessi moratori”.
Tribunale Torre Annunziata, 16/05/2018, n.1194
Usurarietà degli interessi moratori: sanzione di nullità
A fronte dell’eventuale usurarietà degli interessi moratori non può conseguire la non debenza anche di quelli corrispettivi (non usurari), giacché l’art. 1815, comma 2, c.c. delinea la nullità della sola clausola che prevede interessi usurari, dovendosi interpretare la successiva precisazione “e non sono dovuti interessi” non come esclusione della debenza di qualsiasi altro tipo di interesse previsto da altre clausole pur conformi a legge, ma piuttosto come divieto, in ottica sanzionatoria, di sostituzione alla clausola nulla di una misura degli interessi minore (interessi nella misura legale o interessi nei limiti del tasso soglia), ossia come esclusione dell’operatività dell’ordinario meccanismo sostitutivo o integrativo previsto dagli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c..
Di talché, essendo i due tassi afferenti a due clausole ben distinte ed autonome tra loro, ove solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, il vizio di nullità non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi.
Tribunale Napoli sez. II, 17/05/2019, n.5138
La determinazione del carattere usurario degli interessi
In tema di interessi usurari, l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 394 del 2000, convertito nella L. n. 24 del 2001, ha dettato una norma di interpretazione autentica della L. n. 108 del 1996, secondo cui sono da considerarsi usurari gli interessi che superano il limite del “tasso soglia” fissato dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Quindi suddetta normativa va ritenuta irretroattiva.
Corte appello Napoli sez. III, 22/02/2018, n.879
Domanda volta a far considerare usurari gli interessi
In tema di interessi usurari, va respinta la domanda attorea volta a far considerare, ai sensi dell’art. 644 comma 3 c.p., usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, qualora l’attore non indichi le “concrete modalità del fatto” né altri elementi fattuali da cui possa desumersi la fattispecie penale.
Tribunale Torino sez. I, 13/09/2017, n.4303
Finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca
In tema di interessi usurari, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia fissato per il finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca è quello previsto “ratione temporis” per i mutui con garanzia reale; ciò in quanto, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall’art. 2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell’una o nell’altra classe di operazioni.
Cassazione civile sez. I, 06/09/2019, n.22380
Nullità della clausola relativa a interessi moratori usurari: si estende agli interessi corrispettivi?
In tema di interessi moratori l’art. 1815 c.c. prevede la nullità e la mancata corresponsione degli interessi usurari con riguardo non già al contratto bensì alla clausola. Quindi in applicazione di tale clausola possono non applicarsi gli interessi moratori ma rimangono validi gli interessi corrispettivi.
Tribunale Milano sez. VI, 20/12/2018, n.12425