Taglio graudale in tre anni
Sì al dimezzamentodelle somme dovute dalle imprese alle Camere di commercio, ma arriverà con gradualità. Un emendamento ha infatti spalmato il taglio in tre tranche: -35% per il 2015, -40% per il 2016 , -50% nel 2017
Camera di Commercio: diritti annuali. Come funzionano. Dal 2015 ridotti del 50%


Guida sui diritti dovuti alle Camere di Commercio che, dal prossimo anno, verranno ridotti a metà.
Dal 2015 il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio sarà ridotto alla metà. Il dl sulla competitività [1] infatti stabilisce che, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore del secreto, l’importo del diritto annuale a carico delle imprese è ridotto del 50 per cento.
Il diritto annuale [2], è dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea).
Il diritto è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è iscritta o annotata la sede principale dell’impresa, nonché le sue eventuali sedi secondarie e unità locali. Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede principale devono versare un diritto a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio. Le imprese con sede legale all’estero devono pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di commercio di iscrizione.
Il diritto annuale è dovuto:
1. dalle imprese individuali;
2. dalle società di persone e di capitali;
3. dalle società fra professionisti;
4. dai consorzi;
5. dagli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti;
6. per le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
7. dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea).
Questi soggetti sono obbligati a pagare il diritto annuale se iscritti o annotati nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) al 1° gennaio o nel corso dell’anno di riferimento.
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
Per il diritto annuale il termine di pagamento ordinario è lo stesso previsto per gli altri tributi e contributi relativi al modello Unico per i quali si usa l’F24. Ad esempio, per i contribuenti estranei agli studi di settore che presentano Unico 2014, il termine per pagare il diritto annuale è scaduto il 16 giugno.
Chi non ha eseguito il pagamento potrà, però, pagare dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con lo 0,40% in più. Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, persone fisiche (superminimi compresi che pagano il forfait del 5%) e altri soggetti con esercizio che coincide con l’anno solare, società di persone e società di capitali, i termini per pagare il diritto annuale per il 2014 scadranno il 7 luglio. Sarà anche possibile pagare dall’8 luglio al 20 agosto con lo 0,40% in più.
note
[1] Art. 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
[2] Previsto dall’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’art. 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.