Divieto di utilizzabilità della testimonianza; ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia; inutilizzabilità le dichiarazioni della persona offesa.
Il giudice può ritenere attendibile la disposizione del teste de relato anche se contrastante con quella della fonte diretta.
Indice
- 1 Prova testimoniale di una confessione stragiudiziale
- 2 Testimonianza indiretta
- 3 Divieto di testimonianza indiretta dell’ufficiale e dell’agente di polizia giudiziaria
- 4 Testimonianza del funzionario dell’Agenzia delle Entrate
- 5 Utilizzabilità della testimonianza indiretta del curatore fallimentare
- 6 Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
- 7 L’immediata ed univoca identificazione del teste
- 8 Chiusura dell’istruttoria dibattimentale
- 9 Testimonianza indiretta
- 10 L’esame della fonte diretta
- 11 Testimonianza de relato: quando è inutilizzabile?
- 12 La testimonianza de relato degli ufficiali di polizia
- 13 Quando non c’è divieto di testimonianza indiretta?
- 14 Violazione del segreto professionale del difensore
- 15 Riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare
- 16 Divieto di testimonianza indiretta: si applica alla polizia giudiziaria?
- 17 Attività svolte da ausiliari nello stesso contesto investigativo
- 18 La deposizione del verbalizzante su informazioni ricevute da terzi per identificare il reo
- 19 Quando non si applica la disciplina della testimonianza indiretta?
- 20 La confessione resa alla polizia giudiziaria in assenza del difensore
Prova testimoniale di una confessione stragiudiziale
La deposizione “de relato ex parte”, con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte stessa, integra la prova o, almeno, costituisce un elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta, e ciò in quanto presenta natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale -se munita del relativo “animus” – fatta a un terzo e, quindi, può essere liberamente valutata dal giudice ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo c.c., giacché, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento.
Tribunale Brescia sez. IV, 06/12/2021, n.2995
Testimonianza indiretta
La dichiarazione indiretta del teste che riferisca informazioni apprese da terzi estranei al giudizio i quali, però, non siano stati assunti come testimoni, pur essendo state prodotte le dichiarazioni scritte apparentemente provenienti dagli stessi, non è sufficiente al fine del raggiungimento della prova.
Corte appello Milano Sez. spec. Impresa, 11/06/2021, n.1848
Divieto di testimonianza indiretta dell’ufficiale e dell’agente di polizia giudiziaria
È utilizzabile nel giudizio abbreviato l’annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto di indagine, alla quale la scelta dell’imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, non essendo, inoltre, applicabile nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell’ufficiale e dell’agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi.
Cassazione penale sez. II, 25/05/2021, n.27642
Testimonianza del funzionario dell’Agenzia delle Entrate
In tema di reati tributari, è utilizzabile la testimonianza del funzionario dell’Agenzia delle entrate e il verbale di contestazione acquisito all’esito dell’ascolto. Ad affermarlo è la Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso di due soggetti condannati per reati fiscali in qualità di amministratori pro tempore di una srl, i quali ritenevano sussistente nella fattispecie la violazione del divieto di testimonianza indiretta previsto dall’articolo 195, comma 4, del codice di procedura penale.
Per la Suprema Corte, invece, in tal caso «si verserebbe comunque in una situazione analoga a quella dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali, agenti ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo, rispetto alla quale tale violazione si è sempre esclusa».
Cassazione penale sez. III, 26/04/2021, n.22306
Utilizzabilità della testimonianza indiretta del curatore fallimentare
In tema di reati fallimentari sussiste la piena utilizzabilità, quale prova a carico dell’imputato, della testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie rese da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell’art. 33 L. Fall., allorché l’imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l’esame del predetto coimputato.
Tribunale Ascoli Piceno, 23/04/2021, n.81
Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall’assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità.
(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto provata l’identificazione dell’imputato – quale autore del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente – sulla base della testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che, giunto sul luogo dell’incidente, aveva appreso da un testimone che il conducente del ciclomotore incidentato era stato trasportato in ospedale, dove era stato immediatamente identificato).
Cassazione penale sez. IV, 10/02/2021, n.16830
L’immediata ed univoca identificazione del teste
In tema di testimonianza indiretta, l’inutilizzabilità prevista dall’art. 195, comma 7, c.p.p., non opera per il solo fatto che il testimone “de relato” non sia in grado di fornire elementi che permettano l’immediata ed univoca identificazione del teste diretto, purché quest’ultimo risulti quanto meno identificabile.
(Fattispecie relativa a condotte di abuso di mezzi di correzione in danno di minori, in cui la madre di una delle vittime indicava, quali fonti della propria conoscenza dei fatti, compagne di classe del figlio che, conosciute con il nome di battesimo, erano agevolmente identificabili).
Cassazione penale sez. VI, 20/02/2020, n.12982
Chiusura dell’istruttoria dibattimentale
In tema di testimonianza indiretta, laddove il giudice dichiari la chiusura dell’istruttoria dibattimentale senza procedere all’esame del teste di riferimento richiesto dalla difesa dell’imputato, quest’ultima deve eccepire il vizio, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita all’adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni “de relato” anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 195, comma 3, cod. proc. pen.
Cassazione penale sez. V, 21/01/2020, n.8434
Testimonianza indiretta
In tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste “de relato”, sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l’art. 195 c.p.p. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova.
Cassazione penale sez. VI, 05/06/2019, n.38064
L’esame della fonte diretta
In tema di testimonianza indiretta, i”fatti” cui fa riferimento l’art. 195, comma 1, cod. proc. pen., che impongono l’esame della fonte diretta a semplice richiesta di parte, senza alcun sindacato del giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte diretta alla fonte de relato e non anche quelli che attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità; in tali casi il nuovo esame della fonte diretta costituisce atto istruttorio che presuppone la puntuale allegazione della parte richiedente di elementi da cui desumere la necessità della verifica domandata.
Cassazione penale sez. VI, 13/02/2018, n.14730
Testimonianza de relato: quando è inutilizzabile?
In tema di fonti di prova , la testimonianza de relato è inutilizzabile solo quando vi sia una richiesta di parte al giudice di sentire il testimone diretto.( Nel caso di specie, pur essendo utilizzabile la testimonianza indiretta il quadro probatorio era incerto perché il teste de relato riferiva circostanze diverse dal testimone diretto ).
Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 16/10/2018, n.4669
La testimonianza de relato degli ufficiali di polizia
In tema di testimonianza indiretta, è utilizzabile la testimonianza de relato degli ufficiali e agenti di polizia sul fatto materiale della presentazione informale di denuncia (nella specie a carico degli imputati) perché costituente evento di rilievo processuale, autonomamente valutabile per la prosecuzione dell’attività di indagine.
Cassazione penale sez. VI, 28/06/2018, n.43899
Quando non c’è divieto di testimonianza indiretta?
Non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p., con riguardo alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l’inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata anteriormente al procedimento penale, difettando in tal caso il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.
Cassazione penale sez. III, 17/07/2018, n.52853
Violazione del segreto professionale del difensore
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato in merito ad un’offerta risarcitoria formulata dal difensore dell’indagato all’avvocato del dichiarante sono inutilizzabili, nel caso in cui quest’ultimo si sia astenuto dal deporre sulla questione, ciò in applicazione del principio della tutela del segreto professionale e del divieto di testimonianza indiretta imposto dall’art. 195, comma 6, c.p.p..
Cassazione penale sez. V, 14/05/2018, n.29495
Riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare
Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione resa dal verbalizzante in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare, poiché l’agente di polizia giudiziaria riferisce non su quanto ha appreso da altri ma sui fatti avvenuti in sua presenza ed oggetto della sua diretta percezione nel corso dell’attività di indagine (nella specie, l’avvenuto riconoscimento fotografico dell’imputato da parte del testimone).
Cassazione penale sez. V, 06/03/2018, n.28550
Divieto di testimonianza indiretta: si applica alla polizia giudiziaria?
Il divieto e le limitazioni all’utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell’art. 195 c.p.p. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l’informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati .
Cassazione penale sez. VI, 14/11/2018, n.4844
Attività svolte da ausiliari nello stesso contesto investigativo
Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di polizia giudiziaria su circostanze apprese da un carrozziere, nominato, in quella specifica vicenda, ausiliario di polizia giudiziaria).
Cassazione penale sez. VI, 27/09/2018, n.53174
La deposizione del verbalizzante su informazioni ricevute da terzi per identificare il reo
Viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p. la deposizione resa dal verbalizzante in ordine alle informazioni ricevute da terzi per identificare l’autore del reato, nella specie mediante dichiarazione cartacea, non potendo siffatta dichiarazione essere considerata come un documento, poiché tale è solo il reperto precostituito e formato in sede extraprocessuale.
Cassazione penale sez. V, 28/09/2018, n.54496
Quando non si applica la disciplina della testimonianza indiretta?
La disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta dall’art. 195 cod. proc. pen. non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso.
Cassazione penale sez. II, 11/05/2017, n.40256
La confessione resa alla polizia giudiziaria in assenza del difensore
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono rendere testimonianza indiretta sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche in caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora la loro verbalizzazione sia prescritta dalla legge; men che meno il teste poteva deporre sulla confessione asseritamente resa dall’imputato allorquando venne appositamente convocato in caserma ed interrogato, in assenza del difensore, circa il suo coinvolgimento nel sinistro con feriti denunciato dalla persona offesa. Inoltre, secondo l’inequivoca previsione di cui all’art. 63 c.p.p., comma primo, giammai potevano essere utilizzate nei suoi confronti le dichiarazioni auto indizianti dallo stesso rese alla polizia giudiziaria.
Corte appello Cagliari sez. I, 10/03/2017, n.204