Coronavirus e revisione assegno di mantenimento


Se il Covid-19 ha modificato in maniera rilevante le condizioni economiche di uno degli ex coniugi è possibile ottenere la modifica dell’importo.
L’importo dell’assegno di mantenimento non è fissato per sempre, ma può cambiare: questo avviene quando nel corso del tempo si modificano, in meglio o in peggio, le condizioni economiche dell’ex coniuge obbligato o del beneficiario. Potrà esserci, quindi, a seconda dei casi, un aumento o una diminuzione dell’importo stabilito.
Indice
L’emergenza Coronavirus
L’attuale emergenza Coronavirus, che ha comportato le ben note chiusure di imprese, negozi e uffici, sta provocando una pesante crisi economica che molto probabilmente perdurerà ben oltre la risoluzione dell’epidemia: moltissimi lavoratori e titolari di partite Iva ne sono stati colpiti. I redditi sono diminuiti e diventati più precari, come sa bene chi è stato collocato in cassa integrazione o chi lavora nei settori del turismo, della ristorazione o delle vendite al dettaglio.
La crisi economica provocata dal Covid-19
Già in tempi normali è sempre possibile chiedere una modifica dell’importo fissato dal giudice se sopravvengono fatti nuovi e in particolare se le condizioni economiche sono cambiate rispetto all’epoca in cui la sentenza o l’ordinanza erano state emanate.
Adesso, il Coronavirus costituisce un valido motivo in più per chiedere e ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento: l’epidemia che ha sconvolto la vita e le abitudini della popolazione italiana è un fatto sopravvenuto ed oggettivo, cioè indipendente dalla volontà delle parti coinvolte, che in questo caso sono gli ex coniugi. Si tratta ora di vedere se in concreto la crisi dovuta alla pandemia ha comportato e comporterà una ridotta capacità di produrre reddito in capo a uno dei due ex coniugi e per quali ragioni.
Il peggioramento delle condizioni economiche
Il Coronavirus è un fatto nuovo, che ovviamente peggiora le condizioni economiche del soggetto obbligato a pagare l’assegno e anche di chi lo riceve (salvi i rari casi di chi opera in settori particolari, come le produzioni farmaceutiche o di dispositivi medicali e potrebbe addirittura essersi arricchito durante l’emergenza: per loro, il discorso che ora faremo varrà a parti ribaltate).
La diminuzione può essere più o meno consistente e duratura in relazione al tipo di lavoro dipendente o autonomo o di altra attività (imprenditoriale, commerciale, artigianale o artistica) svolta dal soggetto, tenendo conto però non dei soli redditi o ricavi ma anche dell’ammontare del patrimonio a disposizione, che entra nel quadro complessivo della situazione economica da valutare.
Coronavirus: un motivo valido per ridurre l’assegno?
La revisione del mantenimento è possibile, secondo la legge [1], quando ricorrono «giustificati motivi»: è una formula ampia che può benissimo ricomprendere i vari casi epidemiologici ed economici che possono aver comportato – e continuare a comportare anche in un futuro che non sarà breve – uno squilibrio rispetto alle condizioni precedenti delle parti coinvolte, le quali sono quasi sempre incolpevoli di fronte al fenomeno della riduzione del lavoro o del giro d’affari, che ha colpito in maniera generalizzata la maggior parte delle attività.
La riduzione del reddito dell’obbligato al pagamento
Ad esempio, se l’azienda o la società in cui lavora l’obbligato dell’assegno chiude, nonostante gli ammortizzatori sociali come la Cassa integrazione (i licenziamenti per motivi economici sono sospesi per la durata dell’emergenza) il suo reddito inevitabilmente diminuirà ed egli potrà chiedere la riduzione, a meno che non disponga di altri introiti consistenti e che sono rimasti inalterati nonostante la crisi Covid-19.
Al contrario, se la riduzione del reddito riguarda chi beneficia dell’assegno, potrà essere chiesto l’aumento, sempre che colui che è tenuto a corrisponderlo sia in grado di fronteggiare con le sue possibilità economiche l’importo maggiore. Anche lui (o lei), come vedremo tra poco, potrebbe essere stato colpito nelle sue condizioni economiche dai vari aspetti del Coronavirus.
Discorso analogo se l’obbligato o il beneficiario, anziché lavoratori o lavoratrici dipendenti, sono imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti, artigiani o commercianti: la riduzione del fatturato, dei ricavi o dei compensi comporterà un peggioramento delle condizioni economiche, che sarà misurabile raffrontandolo a quello del periodo precedente l’epidemia, o, se attività stagionale, al corrispondente periodo degli scorsi anni.
Revisione assegno: cosa occorre
Per ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento l’importante è – oltre alla prova dell’entità della diminuzione dei proventi reddituali – che la riduzione attuale e proiettata nel prossimo futuro abbia inciso in maniera rilevante, cioè palpabile e significativa, sull’assetto economico e patrimoniale che esisteva al momento della separazione o del divorzio.
Una piccola e temporanea riduzione dei redditi o dei ricavi, magari compensata in buona parte da una delle misure economiche stabilite dal Decreto Cura Italia come l’indennità per lavoratori autonomi e professionisti, non sarebbe sufficiente a giustificare la richiesta, se i valori pre-crisi non sono stati alterati, in assoluto o in percentuale, in misura notevole.
Come ottenere la revisione dell’importo
La revisione dell’importo periodico potrà essere chiesta al giudice che aveva emesso il provvedimento iniziale oppure, se c’è accordo tra le parti, si può raggiungere attraverso la negoziazione assistita dagli avvocati delle parti. Questa seconda strada è preferibile perché il risultato può essere raggiunto in un tempo più breve rispetto alla procedura giudiziale contenziosa. Tra poco ne vedremo un’applicazione.
È possibile una modifica temporanea?
Non si sa quando cesseranno gli effetti della crisi economica provocata dalla pandemia Coronavirus, perché non è stata ancora risolta l’emergenza sanitaria. Attualmente è impossibile stabilire se la ripresa avverrà nel giro di pochi mesi oppure se le conseguenze negative si protrarranno per alcuni anni. Molto dipende anche dal tipo di attività svolta e dal settore in cui essa viene esercitata.
Ad esempio chi lavora nel mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo o nei settori di viaggi, ristorazione o concerti probabilmente non ripartirà prima dell’anno prossimo, mentre chi è operaio in una fabbrica potrebbe riprendere il lavoro in breve tempo. Così la ridotta capacità di reddito che, come abbiamo visto, è il presupposto per la revisione del mantenimento, potrebbe essere circoscritta a un periodo limitato, anche solo di due o tre mesi, oppure al contrario molto più lungo ma non facilmente prevedibile adesso nella sua durata.
Questa incertezza nuoce alle possibilità di chiedere la “classica” revisione dell’importo dell’assegno, che ha effetti permanenti, almeno fino ad una eventuale successiva modifica. In giudizio infatti il controinteressato potrebbe facilmente opporsi ed eccepire la temporaneità delle chiusure delle aziende e delle altre attività, o la transitorietà delle contrazioni dei ricavi, per affermare che le condizioni economiche della controparte non sono mutate in maniera irreversibile e tale da richiedere la revisione delle condizioni stabilite in precedenza.
Per questo sarebbe preferibile cercare una modifica della misura dell’assegno per un periodo limitato e predeterminato in partenza, eventualmente da prolungare in seguito, se le condizioni negative si protrarranno. Questa soluzione nell’attuale fase, ed almeno fino a quando le prospettive economiche non si chiariranno, è più efficace, potrebbe rispondere in maniera flessibile alle esigenze delle parti ed è ed in grado di prevenire e neutralizzare le eventuali obiezioni dell’altro coniuge, se fosse oppositivo.
Però in tali casi è preferibile ricorrere alla negoziazione assistita, che rispetto al procedimento giudiziale offre un più ampio margine di trattative per il raggiungimento di un accordo tra le parti ed una maggiore celerità nei risultati.
Quando tutti e due gli ex coniugi stanno peggio
Si profilano problematici i casi in cui entrambi i coniugi abbiano accusato un rilevante peggioramento della propria situazione economica per effetto del Coronavirus; in questi casi ci sarebbe certamente un mutamento rispetto alle condizioni preesistenti, ma non lo squilibrio nel rapporto tra le parti in base al quale la misura dell’assegno era stata inizialmente determinata dal giudice, perché le proporzioni di capacità economica si sono ridotte da ambo i lati.
Così il giudice dovrà rideterminare la nuova misura dell’assegno tenendo conto di questi fattori sopravvenuti, cercando di bilanciare le opposte esigenze dell’obbligato e del beneficiario. Entrambi dovranno mettere sul rispettivo piatto della bilancia le proprie risorse economiche, documentando redditi, ricavi, scenari e prospettive di sviluppo e via d’uscita dall’emergenza.
Si dovrà capire, ancora una volta, se è stato alterato lo squilibrio iniziale, considerando però sempre che la situazione economica non è circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio degli ex coniugi, che proprio in questi casi può giocare un ruolo decisivo, specialmente se non è stato intaccato dalla crisi (ad esempio perché investito in titoli di Stato che continuano a fruttare cedole periodiche fisse).
Da quando decorre la modifica?
Bisogna anche sapere che la decorrenza della modifica avrà effetto retroattivo, cioè il nuovo importo partirà non nel momento in cui il giudice lo stabilirà, ma dal momento in cui è stato presentato il ricorso per ottenere la revisione del mantenimento. Questo principio, però, vale solo nel caso in cui si chieda l’aumento dell’assegno; quando invece se ne chiede la riduzione, l’effetto retroattivo non ci sarà e dunque la modifica partirà dal momento della pronuncia del giudice.
C’è quindi una disparità di trattamento in questi due diversi casi che nel concreto può fare una differenza di parecchi mesi tra la vecchia cifra dell’assegno e la decorrenza della nuova. Ma si tratta di un criterio giurisprudenziale formatosi prima del Coronavirus e i giudici potrebbero riconoscere che l’evento che ha comportato il peggioramento delle condizioni economiche è generalizzato e preesistente alla domanda giudiziale e dunque non dipende dalla volontà del richiedente.
Leggi anche questi articoli per conoscere le condizioni e la procedura attraverso cui ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento – che sinora non sono state modificate dalle leggi emergenziali sul Coronavirus – e in particolare per sapere quali sono i presupposti per la riduzione dell’assegno di mantenimento.
note
[1] Art. 9 Legge n.898/1970.