Contratto di trasporto; danno patrimoniale; risoluzione del contratto; risarcimento per la mancata consegna della merce.
Indice
Truffa contrattuale commessa a mezzo Internet
È integrato il delitto di truffa c.d. contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile, giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’ esecuzione del contratto sin dal momento dell’ offerta on-line.
Tribunale Genova sez. I, 07/10/2021, n.3842
Accertamento IVA e presunzione di cessione di beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni
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Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/04/2012
Imposta valore aggiunto (Iva) – Accertamento – Presunzioni di cessione e di acquisti — Presunzione di cessione – superamento – Perdita di beni dovuta a caso fortuito o evento accidentale – prova – modalità – fattispecie.
In tema di accertamento IVA, la presunzione di cessione di beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni può essere superata dal contribuente che invochi il loro smarrimento per caso fortuito, in applicazione dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 441 del 1997, mediante idonea documentazione fornita da organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa entro trenta giorni dall’evento accidentale, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato. (Fattispecie relativa a note di credito per storno di fatture di vendita in cui la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto non giustificato lo storno per mancanza di adeguata prova dell’avvenuto smarrimento della merce ovvero della mancata consegna ai destinatari).
Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, n.16500
Mancata consegna della merce: responsabilità
Nel contratto di trasporto risponde di colpa grave il vettore che, pur avvalendosi di altri vettori per la spedizione, non sia stato in grado di fornire anche mediante i predetti alcuna spiegazione circa la perdita della merce da consegnare, poiché la condotta del vettore finale è imputabile direttamente agli stessi. Questi è tenuto a ristorare il danno patrimoniale nella misura del valore dei beni trasportati dedotto dalle fatture.
La presunzione di responsabilità ex art. 1693 c.c. comporta che egli debba fornire la specifica prova positiva che il danno ed il conseguente inadempimento sono dovuti a evento a lui estraneo e non imputabile.
Tribunale Monza sez. I, 26/02/2018, n.556
Presunzione di responsabilità per la perdita o avaria delle cose trasportate
Sul vettore incombe, in caso di contratto di trasporto, una generica presunzione di responsabilità per la perdita o avaria delle cose trasportate. È onere del suddetto provare che gli eventi siano derivati da caso fortuito, comprensivo della forza maggiore o dal fatto del terzo, cioè da fatti imprevedibili o eventi davanti ai quali il vettore si sia trovato nell’impossibilità di opporsi. Qualora alcun onere probatorio risulti essere stato assolto, né sia stata evidenziata la causa specifica della mancata consegna della merce trasportata, ma vi sia stata una generica contestazione, il vettore è ritenuto responsabile vettoriale.
Tribunale Roma sez. XI, 18/06/2009, n.7948
Erronea caricazione della merce nel container
Lo spedizioniere, il quale in base all’art. 1737 c.c. deve curare anche tutte le operazioni accessorie alla esecuzione del mandato, tra le quali la caricazione della merce nel container e l’individuazione di quest’ultimo, è pertanto responsabile nei confronti del suo mandante per la mancata consegna della merce al destinatario dovuta alla sua erronea caricazione in altro container sbarcato in un porto diverso.
Tribunale Ravenna, 09/06/2008
Mancata consegna della merce e risoluzione del contratto
La mancata consegna della merce da parte del venditore legittima il compratore a risolvere il contratto a norma degli art. 45 comma 1 e 49 comma 1 della Convenzione di Vienna del 1980 se il termine pattuito per la consegna ha carattere essenziale.
Corte appello Milano, 20/03/1998
Risarcimento dei danni da mancata consegna della merce
Nel trasporto marittimo di cose a carico totale o parziale, il giratario della polizza di carico può agire per il risarcimento dei danni da mancata consegna della merce convenendo in giudizio l’armatore-vettore risultante dalla polizza e quest’ultimo non può negare la sua responsabilità attribuendola al vettore indicato nel contratto di asporto.
Cassazione civile sez. III, 11/08/1995, n.8830
Responsabilità del vettore per trasporto aereo internazionale
In tema di responsabilità del vettore per trasporto aereo internazionale, regolato dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata con l. 19 maggio 1932 n. 841), il vettore che, essendo solidalmente obbligato con gli altri nei confronti del mittente e del destinatario secondo le norme della Convenzione di Varsavia, paga i danni per la mancata consegna della merce, ha diritto di esercitare il regresso contro gli altri solo nei limiti in cui l’azione di responsabilità sarebbe ancora esperibile nei loro confronti dal mittente o dal destinatario, poiché l’azione di regresso spettante al debitore che abbia effettuato il pagamento è una azione di surrogazione mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore soddisfatto nelle stesse condizioni di questi.
Ne consegue che il regresso non può essere esercitato dal vettore che ha pagato verso l’altro vettore solidalmente obbligato, se nei confronti di questo l’azione di responsabilità non sarebbe più esperibile dal mittente o dal destinatario per il decorso del termine di decadenza previsto dall’art. 29 della Convenzione di Varsavia.
Cassazione civile sez. I, 04/05/1995, n.4852
Mancata consegna della merce: indennizzo
Nella vendita (anche internazionale) di cose mobili da piazza a piazza, il contratto di trasporto si inserisce nella vicenda contrattuale come modalità esecutiva di essa ed il venditore si fa sostituire nella prestazione di consegnare la cosa, con effetto liberatorio, dal vettore e dallo spedizioniere che assumono, così, la veste di ausiliari “ex lege” del compratore, a prescindere da una effettiva volontà di quest’ultimo in tal senso, con la conseguenza che il venditore, salvo espresso patto contrario, non risponde dell’inadempimento del vettore, come dovrebbe secondo i principi generali dettati dall’art. 1228 c.c., e non ne risponde neppure in presenza della clausola C.F. o C.I.F. che attiene soltanto all’assunzione del costo del nolo da parte di esso venditore, salvo, beninteso, che sia provata una sua colpa per non aver scelto il vettore o lo spedizioniere secondo quanto contrattualmente convenuto ovvero le modalità e le regole imposto dalla comune diligenza.
Qualora, pertanto, il venditore abbia indennizzato il compratore per la mancata consegna della merce deve escludersi la surrogazione di diritto, ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c., del venditore nei diritti dell’acquirente verso il vettore o lo spedizioniere non esistendo un interesse giuridicamente rilevante del venditore a pagare il compratore, essendosi il primo liberato di ogni obbligo verso l’acquirente con la consegna della merce allo spedizioniere-vettore.
Cassazione civile sez. II, 11/02/1994, n.1381
Mancata consegna della merce e risarcimento dei danni
Con riguardo a trasporto marittimo di merci, che sia regolato dalla convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, essendo stata emessa la polizza di carico nel territorio di uno dei Paesi aderenti, il diritto del caricatore di agire per il risarcimento dei danni, a seguito della mancata consegna della merce medesima, è soggetto, a norma dell’art. 3 n. 6 di detta convenzione, e in difetto di espresso patto contrario, a termine annuale di decadenza, decorrente dalla data in cui detta consegna avrebbe dovuto essere effettuata, e tale decadenza può essere impedita, a norma dell’art. 2966 c.c., oltre che dal compimento dell’atto per il quale è fissata (cioè dalla proposizione dell’azione risarcitoria), soltanto dal riconoscimento del diritto da parte del debitore, anche se espresso nel contesto di una proposta transattiva.
Cassazione civile sez. I, 05/03/1984, n.1536
Mancata consegna della merce da parte del venditore
La determinazione del tempo entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta può farsi anche con riguardo all’oggetto del rapporto e alla sua funzione economico-sociale, senza che occorra la previa costituzione in mora dell’obbligato, quando lo spazio di tempo decorso rilevi il superamento in concreto di ogni limite di normale tolleranza.
(Nella specie, la Suprema Corte, alla stregua del su esposto principio, ha ritenuto che il giudice dell’appello, in relazione a una vendita di mobili di serie, con la clausola che prevedeva la consegna “la più sollecita”, aveva correttamente considerato congruo il termine di tre mesi lasciato dal compratore prima di dare la disdetta del contratto, in conseguenza della mancata consegna della merce da parte del venditore).
Cassazione civile sez. II, 28/06/1979, n.3637
Ho fatto un ordine online. E’ da un bel po’ che lo sto aspettando… Ma Cosa posso fare se la merce non arriva? Quali diritti ho?
La disciplina a tutela dell’acquirente online cerca di prevenire ogni evenienza in cui lo stesso possa trovarsi a subire un pregiudizio. Tra queste, oltre alla garanzia del diritto di ripensamento, vi è certamente il diritto a ricevere la merce nel termine previsto dal contratto, ragion per cui se il termine di consegna non è rispettato, l’acquirente avrà diritto al rimborso di quanto pagato ed al risarcimento del danno per la mancata consegna.
se la merce è stata persa dal corriere? Pagato e scelto dal venditore
È bene innanzitutto sapere che il riconoscimento dei predetti diritti (rimborso del prezzo ed eventuale ristoro dei danni subiti a causa del ritardo) non è automatico. A tal fine, infatti, è necessario sollecitare formalmente il venditore e stabilire un termine fisso di consegna della merce. Secondo il codice civile infatti, senza questa intimazione il contratto di vendita non può essere disdetto, né potrà essere chiesto un risarcimento. Queste richieste, infatti, devono necessariamente essere precedute da una formale messa in mora. È necessario, quindi, sollecitare il venditore e stabilire un termine preciso di consegna. A tal fine però si evidenzia che una o più mail potrebbero non essere sufficienti quali valide “messe in mora” nei confronti del venditore. Il consiglio pratico, dunque, è quello di sollecitare il venditore inviando una pec o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ed infatti, solo questi sistemi risultano idonei a formalizzare giuridicamente i solleciti e le richieste di consegna. Inoltre nella pec o nella lettera dovrà essere precisato che se il termine di consegna ivi stabilito non sarà rispettato si procederà alla disdetta del contratto.
Se alla scadenza del termine indicato nella pec o nella raccomandata la merce non è stata ancora ricevuta, l’acquirente avrà due possibilità (non cumulabili, ma esercitabili in via alternativa). Vediamo quali sono.
La prima possibilità per l’acquirente è quella di annullare il contratto, rinunciando così alla consegna tardiva e chiedendo, di conseguenza, il rimborso del prezzo oltre che l’eventuale danno derivante dalla mancata consegna. Attenzione: a tal fine, dopo la scadenza del termine per la consegna della merce, dovrà essere inviata una (ulteriore) comunicazione di formale disdetta (mediante pec o raccomandata a/r). La comunicazione di disdetta deve essere inviata il giorno seguente la scadenza del termine che è stato fissato. In caso contrario, infatti, il venditore avrà la facoltà di credere che l’acquirente sia disposto ad accordare un ulteriore termine (cosiddetta proroga) per la consegna.
In alternativa, l’acquirente potrà continuare ad esigere la consegna della merce (seppur tardiva), avanzando richiesta del risarcimento del danno subito a causa del ritardo. In conclusione, se la merce ordinata on line tarda ad arrivare sarà necessario formalizzare quanto prima un sollecito ed un termine fisso per la consegna di quanto ordinato sul web. Al riguardo, come detto, potrebbe non essere sufficiente una mail, ma certamente più appropriata una pec o una raccomandata a/r. In detta comunicazione sarà necessario specificare, con esattezza, il termine entro il quale la merce dovrà essere consegnata. Qualora detto termine non dovesse essere rispettato, l’acquirente ben potrà avvalersi di uno dei due rimedi sopra indicati.
Visto che con questo Coronavirus c’è stata la chiusura di molti negozi, a parte supermercati, farmacie ecc, ho trovato un sito che vende prodotti di bellezza e che riguardano il settore benessere. Allora, mi sono decisa ed ho fatto un ordine consistente. Ma è passato un mese. Capisco che ci siano stati problemi con il Covid-19 e magari le consegne vanno a rilento. ma mi sembra assurdo. In genere, le spedizioni sono di una settimana. Quindi, una volta aperti i negozi, sono andata direttamente al centro commerciale ed ho fatto i miei acquisti ed ora, quando arriverà il pacco, mi troverò con un sacco di prodotti in più. Fortuna che la scadenza si calcola a partire dalla data di apertura dei prodotti. Mi sarei potuta lamentare con chi gestisce il sito, perché va bene che io i prodotti li uso, ma se poi non li avessi più voluti a causa dell’eccessivo ritardo?! vabbè, per evitare questioni inutili ho evitato. Anche perché stiamo vivendo tutti una situazione di disagio e non è il caso di sollevare ulteriori fastidi
In questa fase di lockdown, ho fatto un po’ di ordini online così la merce è arrivata comodamente a casa mia ed ho potuto avere tutto a disposizione senza dover uscire ogni volta. Molte attività commerciali hanno previsto questi servizi di consegna a domicilio. Ormai, molti si abitueranno anche a fare la spesa online, a prescindere dal Coronavirus.
Ho fatto un ordine online e la prima cosa che ho fatto è stato contattare il venditore per verificare se ci sono stati ritardi, difficoltà di consegna o errori nella gestione dell’ordine. Il venditore era mortificato, perché aveva dovuto bloccare gli ordini per garantire la sicurezza a tutti i pacchi venduti e poi li ha spediti con un po’ di ritardo.
Per adesso, non ho mai avuto di questi problemi. Mi sono sempre affidata a siti ufficiali e certificati che mettevano a disposizione servizio clienti, email, ecc. Senza il problema di doverti scervellare per capire se potrebbe essere una truffa o meno, acquistando da varie piattaforme online. Inoltre, in questo periodo di chiusura dei negozi, ho evitato di fare acquisti anche perché quando ho iniziato a vedere che c’erano i primi casi di Coronavirus in Italia, avevo un certo sentore che c’era qualcosa di strano ed ho fatto qualche acquisto in più dei prodotti per la cura del corpo, trucchi (che poi sono rimasti chiusi nel cassetto con le confezioni intatte), shampoo, bagnodoccia, ecc. Insomma, avere sempre qualche prodotto di riserva è meglio e affidarsi a siti ufficiali è il consiglio che mi sento di dare a tutti coloro che fanno acquisti online, perché non sai mai chi ci sta dietro una super offerta imperdible…
Ho fatto un acquisto su una piattaforma online. Il prezzo era stracciato e il venditore, in base alle recensioni, mi sembrava attendibile. quindi, ho fatto l’ordine e pagato in anticipo. Ma sono due mesi che non vedo arrivare la merce acquistata online. Ho pensato sia una truffa. Poi, ho letto che a volte si creano falsi profili per commentare i prodotti e fare buone recensioni. Infatti, avrei dovuto capirlo prima che quello non era un vero affare, troppo bello per essere vero. Avevo provato a conttare il venditore. Ciò che mi ha convinto a fare l’acquisto è stato anche il fatto che prima ad un’email il venditore mi ha risposto e dopo l’acquisto è sparito…
Salve a tutti. Io ho fatto un ordine e sto ancora aspettando la spedizione del pacco. Entro quando deve arrivarmi la merce per legge? c’è un limite di tempo no? Mica posso aspettare in eterno?
Se nel contratto con il venditore non è previsto un termine diverso di consegna, la merce pagata deve essere consegnata entro 30 giorni. Alla scadenza, l’acquirente può scegliere se: recedere dal contratto, ottenendo la restituzione dei soldi pagati e rinunciando anche alla consegna dell’oggetto; attendere l’arrivo della merce ma chiedere una riduzione del prezzo se dal ritardo ha conseguito un danno specifico.
Buongiorno. Vorrei avere maggiori delucidazioni sulla mancata consegna della merce acquistata online. Si tratta di truffa? Che differenza c’è rispetto a caso in cui io vado in un negozio e dò un anticipo al commerciante per ordinarmi l’abito e poi magari mi dice che non c’è e che non è riuscito ad ordinarlo, però non mi vuole restituire i miei soldi?
La Cassazione ha detto che chi incassa un anticipo per la vendita online di un oggetto e dopo si rende irreperibile senza provvedere alla consegna, non commette un semplice illecito civile, né il reato di insolvenza fraudolenta, ma mette in atto una vera e propria truffa.
La differenza è sostanziale. Cerchiamo di capire perché. Quando si conclude un contratto e una delle due parti non adempie ai propri obblighi, si configura un semplice illecito civile. Ecco qualche esempio per capire la differenza. Una persona entra in un negozio e ordina un capo di abbigliamento versando un anticipo. Il venditore, dopo aver incassato i soldi, non consegna l’abito all’acquirente poiché – sostiene il fornitore – lo ha terminato; nello stesso tempo, però, si rifiuta di restituire i soldi già versati. Stesso discorso potrebbe avvenire per una vendita su internet: una persona ordina un telefonino da un’azienda che, tuttavia, dopo aver preso i soldi, non consegna mai l’oggetto. In tal caso, all’acquirente non resta che azionare una causa civile per ottenere indietro l’anticipo o l’intero prezzo già versato. Si tratta di un cammino tortuoso perché richiede una causa lunga e spesso costosa, con poche garanzie di recupero dei soldi se il venditore è nullatenente e non è aggredibile. Ma quando si passa dal civile al penale? Iniziamo dall’ipotesi più tenue. Un acquirente si fa consegnare un oggetto dal venditore promettendo che lo pagherà entro una settimana, avendo la disponibilità sul conto corrente. E, invece, già sa che non è così. Tant’è che dopo sette giorni l’acquirente non versa il corrispettivo, pur trattenendo l’oggetto. In tal caso, il reato è quello di insolvenza fraudolenta: il compratore ha simulato una propria disponibilità economica che, invece, non era sussistente. Infine, arriviamo all’ipotesi più grave, quella della truffa. La legge richiede che vi siano artifici e raggiri, ossia un ulteriore comportamento volto a far concludere il contratto che, altrimenti, non si sarebbe mai stipulato. È proprio la realizzazione di questi “trucchetti” per far cadere in errore l’altro soggetto a configurare la truffa. La Cassazione sembra allargare i confini della truffa nel caso di acquisti online. Secondo i giudici, la truffa scatta quando l’inadempimento contrattuale è la conseguenza di un preesistente proposito fraudolento. Per la Cassazione, si deve parlare di truffa contrattuale nel caso in cui non venga consegnata la merce offerta in vendita e acquistata via web «allorché al versamento dell’acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile». Le modalità dell’azione rendono, infatti, evidente la presenza del dolo iniziale del reato, che va ravvisato nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto già dal momento dell’offerta online. Detto in termini più semplici, se il venditore ha già premeditato – prima della conclusione del contratto – di ingannare l’acquirente non consegnandogli l’oggetto acquistato, c’è truffa.