Le ultime sentenze sul reddito valutabile ai fini della pensione sociale, sulla ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, sulla prescrizione del diritto alla pensione sociale sostitutiva.
Indice
Ripetibilità di prestazioni economiche indebitamente erogate
In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall’art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all’art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l’art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l’art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13915
Maggiorazione della pensione sociale
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla l. n. 448 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell’art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13915
Assegno di divorzio e pensione sociale
In tema di assegno di divorzio e di concreta determinazione del relativo ammontare, la titolarità della pensione sociale, risolvendosi in una fonte idonea a sopperire in qualche misura alle esigenze di vita di chi la percepisce, rappresenta un elemento valutabile ai fini dell’accertamento della condizione economica del coniuge richiedente l’assegno di divorzio.
Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11797
Revoca dei trattamenti assistenziali: illegittimità
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’arte. 2, comma 61, l. 28 giugno 2012, n. 92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita – perché in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominata in base alla legislazione vigente, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena per alcuni gravi reati legati all’ambito mafioso e terroristico in regime alternativo alla base in carcere. La norma è necessariamente collegata, in via conseguente, al precedente comma 58 (anch’esso sanzionato) il quale dispone sanzione accessoria della revoca dei medesimi benefici nel caso di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica o di eversione, sequestro di persona a scopo di eversione, associazione mafiosa, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare sodalizi di stampo mafioso.
Corte Costituzionale, 02/07/2021, n.137
Riconoscimento della pensione sociale
Ai fini del riconoscimento della pensione sociale non rileva lo stato di bisogno del beneficiario bensì il mancato superamento di un determinato limite di reddito.
Corte appello Roma sez. lav., 22/01/2019, n.112
Recupero dell’indebito previdenziale
L’assegno sociale ha preso il posto della pensione socialedisciplinato dall’art. 26 della legge 153/69 espressamente prevista nel testo della norma di garanzia nei temi di pagamenti operati per errore dall’Ente. Il termine decadenziale nel recupero dell’indebito opera invero solo laddove il pensionato abbia adempiuto all’ obbligo di comunicare la variazione della propria situazione reddituale , oppure quando tale situazione sia comunque conoscibile dall’istituto.
Corte appello Roma sez. lav., 18/10/2018, n.3727
Importi mensili della pensione sociale
L’aumento previsto dall’art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sugli importi mensili della pensione sociale di cui all’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995 n. 335), compete, a condizione che sussista il requisito reddituale per l’accesso alla prestazione sociale, anche a chi, già iscritto alle forme di previdenza INADEL e posto in quiescenza senza diritto a pensione, percepisca dall’INPS un assegno a norma dell’art. 6 della legge 29 aprile 1976 n. 177.
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2015, n.3540
Pensione sociale: requisito reddituale
In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l’art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche, all’art. 26 della legge n. 153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all’art. 2 del d.m. n. 553 del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi “al lordo degli oneri”, in quanto la casa di abitazione, non costituisce, a tal scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito.
Tribunale Parma sez. lav., 18/06/2014, n.246
Pensione sociale: quale reddito valutare?
Il reddito valutabile ai fini della pensione sociale è soltanto quello assoggettabile ad imposta.
Cassazione civile sez. lav., 27/05/2013, n.13109
Pensione sociale: condizioni economiche
Così come per la pensione di inabilità, per la corresponsione dell’assegno mensile di invalidità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l’art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche all’art. 26 della legge n. 153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all’art. 2 del d.m. n. 553 del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito.
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2015, n.4674
Dichiarazione reddituale non corrispondente al vero
L’assegno sociale (cd. pensione sociale), lungi dal rappresentare un contributo occasionale, costituisce un vero e proprio trattamento stabile e continuativo, immutabile, che deve, dunque, essere inserito nella dichiarazione reddituale da presentare al fine di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/02, per aver reso dichiarazione reddituale non corrispondente al vero).
Cassazione penale sez. IV, 12/06/2014, n.38980
Diritto all’assegno sociale in luogo della preesistente pensione sociale
Il diritto all’assegno sociale, introdotto dall’art. 3 comma 6 l. n. 335 del 1995, in luogo della preesistente pensione sociale, è riconosciuto al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla citata legge, purché abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale, come previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, dall’art. 20 comma 10 d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008 n. 133.
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2014, n.3521
Computabilità dei redditi dei familiari ai fini delle concessioni del trattamento previdenziale
L’esclusione del reddito di altri componenti del nucleo familiare, ai fini del calcolo del limite reddituale per la concessione della pensione di inabilità, prevista dall’art. 10, commi 5 e 6, del d.l. 22 giugno 2013, n. 76 , conv. in legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha modificato l’art. 14 septies d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, non è applicabile, nonostante la pendenza di procedimento giurisdizionale non ancora concluso con sentenza definitiva, qualora il richiedente la prestazione abbia già compiuto 65 anni, alla data di entrata in vigore dello “jus superveniens”, spettandogli in tal caso la sola pensione sociale, in base all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988.
Cassazione civile sez. lav., 20/03/2014, n.6534
Diritto alla pensione sociale
La cittadina extracomunitaria ultrasessantacinquenne, approdata in Italia grazie al ricongiungimento familiare col figlio, ha diritto alla pensione sociale se non gode di alcun reddito proprio e trae il suo sostentamento dalla convivenza con il nucleo familiare del figlio, soggetto autore del ricongiungimento familiare; deve ritenersi non rilevante, ai fini della concessione dell’assegno sociale la circostanza che detto nucleo familiare, goda di un reddito annuo pari o superiore al triplo dell’importo annuo della prestazione richiesta. Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 il reddito da prendere a riferimento è quello esclusivo della persona che richiede la prestazione, considerato eventualmente il reddito del coniuge ed altri redditi ivi specificamente indicati, che nel caso di specie non sono ravvisabili.
Cassazione civile sez. lav., 30/05/2013, n.13576
Pensione sociale sostitutiva
L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione).
Cassazione civile sez. VI, 07/03/2012, n.3584
Diritto alla pensione sociale: elementi costitutivi
Quando gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno, tale pensione si converte in pensione sociale, sin dal pagamento del primo giorno del rateo.
Cassazione civile sez. VI, 20/11/2013, n.26050
Mutilati e invalidi civili: pensione sociale
I mutilati e gli invalidi civili titolari della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità continuano a percepire la pensione sociale – conseguita, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, entro il novembre 1995 – mentre hanno diritto all’assegno sociale, ove la stessa età di sessantacinque anni sia stata raggiunta in data successiva.
Cassazione civile sez. lav., 08/08/2012, n.14244
Pensione sociale in favore degli ultrasessantacinquenni
L’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, che prevede la corresponsione dell’assegno in luogo della pensione sociale in favore degli ultrasessantacinquenni che abbiano maturato il requisito dell’età anagrafica successivamente al 1 gennaio 1996, si applica anche a favore degli invalidi civili aventi diritto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge n. 118 del 1971, alla trasformazione automatica del loro trattamento assistenziale al compimento dei sessantacinque anni di età, che compiano l’età richiesta nel dicembre 1995, atteso che l’art. 19 citato consente l’accesso alla prestazione “sostitutiva” dal primo giorno del mese successivo al compimento dei sessantacinque anni, con la conseguenza che tale data designa non la mera decorrenza del nuovo trattamento ma l’insorgenza del diritto al trattamento medesimo, il quale, pertanto, matura nella vigenza del nuovo regime introdotto dalla legge n. 335 del 1995.
Cassazione civile sez. lav., 08/11/2011, n.23168