Nel bel mezzo di una discussione razziale politica su Facebook, in riferimento alle persone di colore è stato scritto: «È vero che l’uomo deriva dalla scimmia, ma questi non son ancora scesi dall’albero». Nessun commento o Mi piace. È reato?
La frase non costituisce reato. Secondo la legge, infatti, il razzismo non è reato se non quando se ne faccia una pubblica propaganda ovvero si istighi alla violenza per ragioni razziali.
Secondo l’art. 604-bis cod. pen., è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È punito inoltre con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Per propaganda si intende una condotta di manifestazione pubblica di personali convinzioni resa col fine di condizionare l’opinione pubblica e modificare le idee e i comportamenti dei destinatari.
Questa divulgazione costituisce reato perché è suscettibile di ingenerare sentimenti di avversione e di odio sociale. Peraltro, basta un’unica condotta “propagandistica” per far scattare il reato.
Nel commento postato non si ravvisa nessuno di questi intenti: si è trattato di espressione del pensiero personale, senza pretesa di poter condizionare la condotta altrui.
Il razzismo può inoltre rilevare quando si accompagna ad altri delitti, quali ad esempio quelli di lesione, percosse o danneggiamento. L’art. 604-ter cod. pen. afferma che per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.
Ovviamente, anche questa ipotesi delittuosa non ricorre nel caso esposto.
Dunque, tirando le fila di quanto detto sinora, si può affermare che il commento oggetto del quesito non costituisce illecito penale.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Mariano Acquaviva