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Matrimonio religioso: ultime sentenze

4 Ottobre 2021 | Autore:
Matrimonio religioso: ultime sentenze

Presupposti per la dichiarazione di scioglimento degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto; cambio di religione del coniuge.

Giudicato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario

In tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest’ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile.

Cassazione civile sez. un., 31/03/2021, n.9004

Nullità del vincolo matrimoniale: le disposizioni economiche adottate in sede di divorzio

Il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passato in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del medesimo matrimonio, non impedisce la prosecuzione del giudizio di divorzio ai fini della decisione in ordine alla domanda di determinazione dell’assegno divorzile.

Cassazione civile sez. un., 31/03/2021, n.9004

Scoperta del vizio invalidante

Assume rilievo ostativo di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico il protrarsi del matrimonio – rapporto ultra triennale dalla data di celebrazione del matrimonio religioso, indipendentemente dal momento della scoperta del vizio invalidante da parte del coniuge che non ha espresso un consenso viziato.

Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n.19329

Disciplina della trascrizione del matrimonio

In materia di trascrizione agli effetti civili del matrimonio religioso celebrato secondo il rito di culti diversi da quello cattolico, occorre distinguere due ipotesi: la trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato secondo il rito di un culto che abbia stipulato un’intesa con lo Stato italiano segue la disciplina prevista da questa; l’atto di matrimonio celebrato in Italia davanti ad un ministro di un culto con il quale non sia stata stipulata un’intesa deve invece essere trascritto quando il detto ministro appartenga ad un culto ammesso nello Stato ai sensi della legge n. 1159 del 1929, la sua nomina sia stata approvata con decreto del Ministro dell’Interno e l’ufficiale dello stato civile abbia rilasciato l’autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio.

(Nella specie, la Corte d’appello ha erroneamente negato la trascrizione del matrimonio celebrato innanzi al ministro di culto della “Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania” in quanto confessione religiosa ammessa nello Stato ai sensi della legge n. 385 del 1949 che, all’epoca del matrimonio, non aveva stipulato un’intesa con l’Italia, senza indagare se il matrimonio dovesse essere trascritto secondo la normativa sui culti ammessi, dettata dalla legge n. 1159 del 1929 e dal r.d. n. 289 del 1930).

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, n.6511

Nullità del matrimonio religioso

La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei “bona” matrimoniali, quale quello relativo alla prole, e cioè per una ragione diversa da quelle di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, non impedisce il riconoscimento dell’esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, ancorché unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave.

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, n.32027

Scioglimento degli effetti civili del matrimonio religioso

La dichiarazione di scioglimento – cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell’azione).

Lo pronunzia di scioglimento – cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall’ordinamento all’istituto familiare, l’accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell’unione spirituale e materiale tra i coniugi. L’asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell’altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l’avvenuta riconciliazione, ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali.

Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva.

Tribunale Trento, 19/05/2018, n.489

Separazione coniugale: accertamento e prova dell’avvenuta riconciliazione

La dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell’azione).

Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall’ordinamento all’istituto familiare, l’accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell’unione spirituale e materiale tra i coniugi. L’asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell’altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l’avvenuta riconciliazione, ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali.

Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva

Tribunale Vicenza sez. II, 04/10/2018, n.1832

Matrimonio religioso

La decisione della giurisdizione italiana non ha alcuna incidenza sul matrimonio religioso, né può attribuirsi alcuna rilevanza al credo cattolico della parte al fine di fondare la richiesta di pregiudizialità della giurisdizione ecclesiastica senza che ciò leda alcun precetto costituzionale: il giudizio ecclesiastico non è, invero, pregiudiziale rispetto al processo di divorzio

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2016, n.25766

Mutamento della fede religiosa di uno dei coniugi

In tema di separazione personale tra coniugi, il mutamento di fede religiosa, e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., non può di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli artt. 143 e 147 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per l’interesse della prole.

(Nella specie, la S.C. ha escluso l’addebitabilità della separazione al marito in ragione della adesione di quest’ultimo alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, non potendo attribuirsi rilievo all’impegno assunto in sede di celebrazione del matrimonio religioso di conformare l’indirizzo della vita familiare ed educare i figli secondo i dettami della religione cattolica, estraneo alla disciplina civilistica del vincolo).

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, n.14728

Riconoscimento di un matrimonio contratto da un minore

L’art. 8 Cedu non deve essere interpretato nel senso di imporre agli Stati contraenti il riconoscimento di un matrimonio, religioso o meno, contratto da un minore. L’art. 12 Cedu dispone, infatti, che il matrimonio sia regolato dalle leggi nazionali.

Corte europea diritti dell’uomo sez. III, 08/12/2015, n.60119

Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio religioso

A seguito di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio religioso, la richiesta di misure economiche provvisorie a favore del coniuge ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 non consente di provvedere ai sensi dell’art. 129 c.c..

Cassazione civile sez. I, 31/03/2014, n.7481

Cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso

La pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d’impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno; il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale, pertanto, non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi, avendo riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi.

Cassazione civile sez. VI, 11/04/2013, n.8874

Matrimonio religioso: gli effetti civili

Ritenuto che il matrimonio religioso ha effetti civili dal momento della sua celebrazione anche quando sia stato tardivamente trascritto nei registri anagrafici civili, l’eventuale, precedente stato vedovile di uno dei nubenti cessa dalla data della celebrazione delle seconde nozze: il nubente che godesse di pensione di reversibilità del coniuge defunto perde tale diritto a far data dalla celebrazione delle sue nozze, quali che possano essere stati i motivi della tardiva loro trascrizione, con la conseguenza di dovere restituire le rate di pensione indebitamente percepite.

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, n.9464

Infedeltà prematrimoniale e nullità del matrimonio religioso

Non può essere dichiarata efficace in Italia la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunziata per dolo della moglie che abbia indotto in errore l’altro coniuge tacemdo una propria relazione con altro uomo prima del matrimonio.

La rilevanza della ignoranza di uno dei nubendi sulla infedeltà dell’altro prima del matrimonio, infatti, è certo in attuazione delle istanze etiche che sottostanno al matrimonio religioso e alla specificità del diritto canonico, ma non è assolutamente compatibile con l’ordine pubblico italiano.

Nella specie, infatti, la menzogna ha dato luogo a un errore riguardante una condotta temporanea di infedeltà prematrimoniale dell’altro nubendo, nel rapporto di fatto precedente l’atto di matrimonio, nel quale la regola è quella della libertà e non è previsto un obbligo di fedeltà, che sorge dal matrimonio e rileva in sede di separazione per un eventuale addebito. L’errore sulla fedeltà della fidanzata, quindi, non può avere rilevanza oggettiva che lo rende essenziale ai sensi dell’ordine pubblico interno e anche se avesse determinato il matrimonio non costituisce vizio del consenso rilevante nel nostro ordinamento .

Cassazione civile sez. un., 18/07/2008, n.19809

Trascrizione del matrimonio religioso

L’art 2 l. 1 dicembre 1970 n. 898, il quale disciplina la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 2, 3, 7, 10, 29, 31 cost.

Cassazione civile sez. I, 17/11/2006, n.24494



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14 Commenti

  1. Non vedo l’ora di sposarmi con il mio futuro marito. A causa di questa pandemia, abbiamo dovuto posticipare il matrimonio. abbiamo deciso di aspettare un altro anno sperando che potremo festeggiare in tutta sicurezza e serenità… è pesante. siamo stati anche separati visto che ognuno sta con la propria famigia, però un giorno sono sicura che sarà quel giorno tanto atteso pieno d’amore e di attesa

  2. Abbiamo organizzato il matrimonio in un anno e ci sremo dovuti sposare a maggio… Questo maledetto Coronavirus ha stravolto i nostri piani… Per fortuna che abbiamo deciso di riorganizzare tutto prima del decreto. Nel giro di pochi giorni abbiamo messo tutto a posto e programmato per fine anno. Speriamo bene

  3. Io e il mio fidanzato vorremmo sposarci appena tutto sarà passato. Nel frattempo, se potete, mi servirebbe avere delle delucidazioni sui passaggi da fare prima del matrimonio. Grazie in anticipo. Ho sempre avuto una gran confusione

    1. La procedura per arrivare a celebrare un matrimonio con rito religioso comincia qualche mese prima con il corso prematrimoniale. Si tratta di una serie di appuntamenti organizzati dalla parrocchia allo scopo di approfondire alcuni aspetti sulla vita coniugale in chiave cristiana e sulla scelta che gli sposi hanno deciso di portare avanti in futuro.Viene rilasciato al termine un certificato in cui si attesta la partecipazione al corso, da consegnare al parroco al momento di fargli avere i documenti che ci vogliono per il matrimonio.
      Sempre in parrocchia, devono essere presentati i documenti già citati per il rito civile, cioè:
      i certificati di nascita di entrambi gli sposi;
      i certificati contestuali che comprendono quelli di residenza e di cittadinanza (oppure entrambi i certificati separati).
      I certificati religiosi
      Oltre all’attestato di partecipazione al corso prematrimoniale e ai certificati civili, ci vogliono anche quelli specifici per il rito religioso, e cioè:
      il certificato di Battesimo, da chiedere alla parrocchia in cui siete stati battezzati;
      il certificato di Cresima, da chiedere alla parrocchia in cui siete stati cresimati;
      il certificato di stato libero ecclesiastico, che attesta il fatto di non essere stati sposati prima con rito religioso. Questo documento può essere sostituito con un giuramento davanti al parroco;
      il nulla osta ecclesiastico, rilasciato dalla Curia nel caso in cui abbiate intenzione di sposarvi in una parrocchia diversa dalla vostra o fuori dal Comune di residenza.
      Le pubblicazioni
      Come per il rito civile, anche per quello religioso è prevista l’esposizione delle pubblicazioni, preceduta da un incontro con il parroco di uno di voi due nel corso del quale manifestate il vostro consenso a sposarvi liberamente e senza alcuna costrizione.
      Le pubblicazioni vengono esposte sia nella Casa Comunale sia nella porta della casa parrocchiale di entrambi. L’ufficiale giudiziario, se non accerta impedimenti alla celebrazione delle nozze, rilascia un nulla osta.Il certificato di avvenute pubblicazioni va consegnato al parroco della chiesa in cui vi sposerete, il quale vi consegnerà il documento del consenso religioso che conferma la data del matrimonio.
      L’atto di matrimonio
      Dopo la cerimonia, il celebrante, gli sposi ed i testimoni (solo due di loro per ogni sposo, nel caso vengano scelti di più) firmeranno l’atto di matrimonio, una copia del quale viene inviata in Comune e un’altra resta alla chiesa (anche voi avrete la vostra, ovviamente). L’atto riporterà:
      le vostre generalità;
      le generalità del celebrante;
      la data ed il luogo in cui è avvenuta la cerimonia;
      eventualmente, anche il regime patrimoniale da voi scelto (separazione o comunione dei beni).
      Il parroco sarà tenuto, come chi celebra il rito civile, a leggervi gli articoli del Codice civile che elencano diritti e doveri degli sposi.
      La trascrizione dell’atto di matrimonio
      Entro 5 giorni dalla data di celebrazione delle nozze, il parroco deve trasmettere una copia dell’atto di matrimonio all’Ufficio di stato civile del Comune in cui è avvenuto il rito religioso, affinché il documento venga trascritto nel registro nelle 24 ore successive alla data di ricevimento. In mancanza della trascrizione, il matrimonio avrebbe valore solo per la Chiesa ma non avrebbe effetti da un punto di vista civile.Ciò non solo potrebbe essere frutto di una svista del parroco o dell’ufficiale dell’anagrafe ma potrebbe anche essere un atto voluto. Succede, ad esempio quando:
      uno degli sposi non sia maggiorenne o non abbia 16 anni (in questo caso servirebbe l’autorizzazione del tribunale per i minorenni);
      uno degli sposi è interdetto per infermità mentale;
      tra gli sposi c’è un altro matrimonio valido da un punto di vista civile;
      ci sono degli impedimenti a causa di un delitto commesso da uno degli sposi;
      ci sono degli impedimenti a causa di affinità in linea retta tra gli sposi.
      Anche di fronte ad una di queste situazioni, però, l’atto di matrimonio può essere trascritto e, quindi, avere un valore civile, se l’azione di nullità non può più essere promossa.

  4. Chissà se riusciremo a sposarci quest’anno. Avevo ordinato l’abito, prenotato musica, sala, fiori, fotografo, chiesa. Ora, ho dovuto bloccare tutto. Ci auguriamo che si possa celebrare. Abbiamo parenti anziani. Vorrei non succedesse qualcosa di brutto. Mi auguro possano esserci. Chissà… Ho tanta paura che data anche l’età possano lasciarci e non possano vederci quel giorno sul’altare.Abbiamo tutti aspettato questo momento

  5. Io e il mio futuro marito vorremmo optare per il matrimonio da celebrarsi esclusivamente con il rito civile. Ma come si celebra il matrimonio civile?E poi, vìchiedo per una coppia di amici, il matrimonio solo religioso è possibile?

    1. Il matrimonio civile è un atto pubblico che produce effetti unicamente nell’ordinamento giuridico ed è disciplinato dalla legge statale. Esso richiede l’adempimento di terminate formalità, in primis le pubblicazioni del matrimonio sul sito internet del Comune. Delle pubblicazioni si occupa l’ufficiale dello stato civile dopo aver accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. ll matrimonio civile viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile e cioè il sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato, che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni.L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte), dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, li dichiara uniti in matrimonio e accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni, nonché il riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio.
      Il matrimonio solo religioso è certamente possibile ma non produce effetti civili; in sostanza, una coppia sposata solo con il rito religioso senza trascrizione sui pubblici registri non risulta davanti alla legge unita in matrimonio. Il vincolo resta solo spirituale, un atto religioso che non ha alcun rilievo per l’ordinamento giuridico. Dunque i partner non acquistano lo status di coniugi e non si applicano le regole previste dalla legge in materia patrimoniale, di famiglia, di successione né tutte le tutele previste esclusivamente per chi ha contratto un matrimonio con effetti civili.

  6. Io e il mio fidanzato abbiamo in programma di sposarci d’anno prossimo. Dovremmo decidere chi dovranno essere i nostri testimoni. Stiamo valutando da un po’, perché sapete, non vorremmo fare un torto a nessuno… quindi, vorremmo sapere quanti testimoni massimo possiamo scegliere?

    1. Devi sapere che nel matrimonio civile i testimoni necessari sono soltanto due. È la legge a specificare, esplicitamente, tale numero massimo, pertanto, insieme al tuo futuro coniuge, devi, inevitabilmente, limitare la tua scelta a due soli nominativi.

      Alle tante nozze alle quali abbiamo assistito, spesso ci siamo trovati in chiese affollate di parenti ed amici, anche di fianco ai due sposi. In altri termini, non è inconsueto aver visto anche quattro o più testimoni al matrimonio di Tizio piuttosto che a quello di Caia. Pertanto, potresti, essere convinto del fatto che nel matrimonio religioso cattolico i testimoni ammessi possano essere più di due.In realtà, si tratta di un falso convincimento, visto che il diritto canonico, così come il codice civile, è molto chiaro nello specificare che i testimoni necessari alla celebrazione del matrimonio in chiesa sono soltanto due. Pertanto, anche in questo caso la scelta del numero dei testimoni non può essere indiscriminata, fermo restando che il parroco compiacente agli sposi, potrebbe consentire la testimonianza anche ad un numero maggiore di persone: si tratterebbe, però, di una concessione puramente informale, poiché i testimoni devono essere solo e soltanto due, anche nel caso del matrimonio canonico.

  7. Il matrimonio è sempre un passo importante, uno degli eventi più significativi della vita di una persona. Quante forme di matrimonio esistono in Italia? Dobbiamo decidere. Abbiamo iniziato a parlarne di recente. Dopo questa convivenza durante la pandemia. Quindi, ora iniziamo a fare progetti di vita comune concreti.

    1. In Italia esistono due forme di matrimonio: quello civile e quello concordatario, che sarebbe il matrimonio cattolico che acquista anche effetti civili a seguito di trascrizione; per matrimonio religioso si intende quello celebrato innanzi al ministro di un culto ammesso dallo Stato: non si tratta, però, di una terza specie di matrimonio, ma di un matrimonio civile in piena regola, con l’unica eccezione derivante dal fatto che la celebrazione non è tenuto dall’ufficiale dello stato civile bensì dal ministro del culto, delegato dall’ufficiale;
      anche il matrimonio cattolico può rimanere privo di effetti civili, nel caso in cui gli sposi non trascrivano l’atto: in questa circostanza, si parla di matrimonio canonico.

  8. Qui leggo tutti messaggi di coppie speranzose nel matrimonio.Molti miei conoscenti invece dopo questa quarantena si sono scannati. Molti hanno pensato di separarsi. Questi momenti amplificano tutto e ti mostrano i difetti di una persona. Magari capisci che non è quella giusta per te. Magari a volte si sta insieme ancora dopo tanto tempo per evitare dispiaceri anche in famiglia, per i figli, perché tutto sommato ci accontentiamo di certe dinamiche familiari, per comodità, ecco… Però questo col tempo fa male a tutti, si finisce per odiarsi, litigare continuamente anche per le sciocchezze. L’amore dovrebbe essere tutt’altro immagino…lo dico perché l’ho provato e quando è finito ho cambiato strada

  9. Dopo un anno di matrimonio in cui non abbiamo usato contraccettivi, non abbiamo avuto ancora un bambino. Ora, però, ho detto amio marito che vorrei rivolgermi a uno specialista che ci assista in questo importante percorso, lui mi ha confessato di non avere alcuna intenzione di farlo. Durante gli anni di fidanzamento abbiamo parlato tante volte di quanto avremmo voluto avere un figlio. Allora, ho fatto la mia scelta: intendo lasciarlo per sempre visto che non ho alcuna intenzione di rinunciare al mio sogno di diventare mamma. Come posso annullare il matrimonio se lui non vuole figli???

    1. Dall’8 dicembre 2015, è in vigore una nuova disciplina che ha riformato il processo canonico per le cause di nullità del matrimonio concordatario (essa è stata introdotta da due provvedimenti “Motu proprio” di Papa Francesco del 15 agosto 2015 che hanno modificato il CIC). La riforma ha semplificato la procedura e reso più rapido e accessibile tale processo.Il processo canonico per ottenere la nullità del matrimonio concordatario può essere avviato solo dai coniugi e non da terzi.
      Il tribunale ecclesiastico può essere individuato indifferentemente in base al luogo in cui:
      è stato celebrato il matrimonio;
      uno o entrambi i coniugi hanno il proprio domicilio;
      di fatto si devono raccogliere la maggior parte delle prove.
      Giudice di prima istanza è il vescovo che può esercitare tale funzione personalmente o per mezzo di soggetti delegati.
      Le cause sono decise da un collegio di 3 giudici, presiedute da un chierico, mentre gli altri 2 giudici possono essere laici.I coniugi introducono il giudizio con un ricorso (denominato “libello“) che deve riassumere per sommi capi il motivo o i motivi in fatto e diritto per cui si intende annullare il matrimonio. Nei casi in cui la nullità del matrimonio non è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti, il vescovo dispone che la causa sia trattata secondo un processo ordinario.
      Esso si compone delle seguenti fasi:
      udienza preliminare, denominata contestazione della lite, nella quale è definito l’oggetto della controversia ossia è determinato il capo di nullità su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi;
      istruzione della causa in cui sono raccolti tutti gli elementi di prova. Essa prevede l’audizione dei coniugi e dei testimoni indicati dalle parti e, per le cause particolarmente complesse, l’intervento di un perito specialista (psicologo, psichiatra, ginecologo o andrologo, a seconda del caso specifico da sottoporre a indagine), nominato dal giudice;
      fase decisoria in cui il collegio si riunisce a porte chiuse nel giorno e all’ora prefissati per valutare tutto il materiale probatorio raccolto ed emettere il parere conclusivo sulla causa. Il dispositivo circa la nullità o meno del matrimonio viene votato dai giudici a maggioranza assoluta;
      stesura della sentenza in cui vengono pubblicate le motivazioni alla base della decisione.

      Il vescovo può giudicare le cause di nullità matrimoniale secondo una procedura più breve quando ricorrono le seguenti condizioni:
      la domanda è proposta da entrambi i coniugi, o da uno di essi, col consenso dell’altro;
      ricorrono circostanze di fatti e persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedono un’inchiesta o un’istruzione accurata e rendono manifesta la nullità.
      È prevista un’unica sessione istruttoria in cui le parti assistono alle deposizioni e il tribunale assume le prove. Terminata tale fase si passa direttamente alla fase decisoria.
      Se dalle prove risulta certa la nullità del matrimonio, il vescovo decide con sentenza in cui deve esporre in maniera breve e ordinata i motivi che la sorreggono. Le circostanze che rendono manifesta la nullità del matrimonio sono ad esempio:
      mancanza di fede che porta a simulare il consenso;
      brevità della convivenza coniugale;
      aborto procurato per impedire la procreazione;
      ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo;
      occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione;
      occultamento doloso di una precedente carcerazione;
      causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna;
      violenza fisica inferta per estorcere il consenso;
      mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.
      Affinché la sentenza del tribunale ecclesiastico possa produrre effetti anche in ambito civile è necessario il cosiddetto exequatur, ossia un decreto di esecutività, emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica presso la Santa Sede.
      Per riconoscere effetti civili in Italia a una sentenza di nullità pronunciata da un tribunale ecclesiastico munita di exequatur, uno o entrambi i coniugi devono presentare alla Corte d’Appello una domanda di delibazione. Si tratta di una declaratoria di validità che consente di annotare la sentenza nei registri dello stato civile e permette ai coniugi di riacquistare la libertà di stato. Solo in questo modo la sentenza avrà valore anche per la legge italiana.

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