È legittimo il sequestro del pc e dell’intera documentazione informatica del professionista sospettato di un reato?
In una precedente guida dal titolo “Perquisizione e sequestro nello studio legale” ci siamo occupati di indicare tutti i poteri ispettivi che hanno le autorità nei confronti dei professionisti e, più in particolare, degli avvocati. Abbiamo dato atto di un orientamento della Cassazione [1] secondo cui non è legittimo il sequestro dell’intero sistema informatico del legale se ciò eccede gli scopi perseguiti dall’indagine. In altri termini, il sequestro deve essere mirato, non può essere pertanto esteso a tutta la documentazione informatica e al pc del professionista. Sarebbe, infatti, illegittima un’acquisizione sproporzionata di tutti i documenti collegati alla sua attività se gli stessi non dovessero avere alcuna attinenza con il reato per il quale si sta procedendo.
In ogni caso, il provvedimento di sequestro deve essere sempre motivato.
Di recente, la Cassazione è tornata sull’argomento. Alla Corte è stato chiesto di nuovo se si può sequestrare il computer dell’avvocato. Ecco qual è stata la sintesi della risposta dei Supremi giudici fornita nella sentenza qui in commento [2].
Nella nuova pronuncia, la Corte non smentisce il precedente orientamento, ma ne allarga l’estensione. I giudici chiariscono innanzitutto che è sequestrabile non solo il «corpo del reato» ma anche tutto ciò che è pertinente e strumentale al suo accertamento.
Il sequestro si può peraltro estendere a tutto ciò che risulti necessario «alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all’identificazione del colpevole, all’accertamento del movente ed alla determinazione dell’ante factum e del post factum comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all’iter criminis, purché funzionali all’accertamento del fatto ed all’individuazione del suo autore».
Ciò, al di là della relazione di immediatezza che connota il vero e proprio corpo del reato, e dunque ciò con cui o su cui il reato è stato commesso o ciò che ne costituisce prodotto, profitto, prezzo.
Sarebbe, quindi, legittima una procedura nell’ambito della quale vengano prima individuati i dispositivi informatici per estrarre poi, selettivamente, le copie forensi. Nel caso di specie, al sequestro del personal computer e all’estrazione della copia è seguita l’immediata fissazione della data, a distanza di sette giorni, in cui il consulente tecnico avrebbe “scelto” i documenti rilevanti procedendo subito a restituire il resto. Il tutto sotto il controllo del Pm.
Di qui il principio deciso dalla Corte: al professionista sospettato di illeciti penali è possibile sequestrare l’intera documentazione informatica e il computer, estraendo, cioè, la copia forense, preceduta dalla ricerca con parole chiave. La misura non cade anche se la procedura finisce per colpire l’intero archivio virtuale.
Affinché il sequestro del computer dell’avvocato sia legittimo è necessario che venga stabilito un collegamento tra la cosa oggetto di sequestro e il tipo di indagine, in quanto la stessa sia logicamente correlata a quel reato di cui è stato indicato il fumus.
A questo punto, è inutile invocare le garanzie previste dal codice penale in favore dell’avvocato che limitano ispezioni e perquisizioni: queste si applicano solo si applicano esclusivamente nei confronti di colui che riveste la qualità di difensore o investigatore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge; diverso è, invece, il discorso se è l’avvocato stesso – e non il suo cliente – ad essere sottoposto a indagini perché sospettato di un reato da lui commesso.
Con una sentenza del 2018 la Cassazione ha ritenuto [3] illegittimo il sequestro di computer, cellulari e notebook dell’avvocato, indagato per il reato di bancarotta, se tali oggetti sono estranei al reato e legati all’attività difensiva svolta dal professionista. L’utilità probatoria di tali strumenti non basta, infatti, a superare i paletti di cui all’articolo 103 del Cpp. La Suprema Corte ha ritenuto non regolare la procedura di sequestro dei beni del legale non costituenti corpo del reato. Per i giudici, il provvedimento di perquisizione e sequestro non deve trasformarsi da strumento di ricerca della prova in strumento della notitia criminis: gli oggetti da sequestrare devono essere individuati nelle linee essenziali con riferimento a specifiche attività illecite, di modo che la perquisizione e il conseguente sequestro vengano eseguiti non già sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili nei fatti addebitati e permettendo la verifica del nesso di pertinenzialità.
note
[1] Cass. sent. n. 53810/17 del 29.11.2017.
[2] Cass. sent. n. 12094/2020 del 14.04.2020.
[3] Cass. sent. n. 28721/2018.
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