Periodo di godimento delle ferie: ultime sentenze


Lavoro subordinato; retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie; rapporto di funzionalità con le mansioni; malattia del lavoratore subordinato insorta durante le ferie.
Indice
Modifiche del periodo di ferie
Il potere attribuito all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali; tuttavia, sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo stabilito devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso, e, a tal fine, la comunicazione inviata alla sola RSU non è equiparabile a quella dovuta singolarmente, completa dell’individuazione del lasso temporale nel quale ciascun lavoratore è collocato in ferie.
Cassazione civile sez. lav., 19/08/2022, n.24977
Potere di autodeterminare il periodo di ferie
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.
(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un’accertata situazione di “endemica” insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio).
Cassazione civile sez. lav., 06/06/2022, n.18140
Diritto all’indennità sostitutiva delle ferie
Il dirigente della pubblica amministrazione, pur dotato di un limitato potere di organizzare in autonomia la fruizione del periodo di ferie, ha diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, all’indennità sostitutiva qualora l’amministrazione datrice di lavoro non dimostri di averlo invitato a fruire delle ferie, nonché di aver apprestato misure organizzative atte a consentire l’effettivo godimento delle stesse.
Cassazione civile sez. lav., 06/06/2022, n.18140
Collocazione forzata in ferie dei lavoratori per periodi frazionati
In tema di ferie del lavoratore subordinato, la collocazione forzata in ferie dei lavoratori per periodi frazionati, in assenza di una preventiva comunicazione e senza che sia mai intervenuto alcun esame congiunto od un qualche accordo sindacale in materia, comporta la violazione dell’art. 2109 c.c., evidenziando come il potere discrezionale dell’imprenditore di fissare l’epoca delle ferie non è da intendersi privo di vincoli, ma deve tener conto degli interessi del lavoratore, tanto da fondare l’obbligo del datore di comunicazione preventiva del periodo fissato per il godimento delle ferie, con un preavviso utile a consentire al dipendente di organizzare in modo conveniente il riposo concesso, anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza che ispirano ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. il rapporto di lavoro. Infatti, Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta, mira a reintegrare le energie psico -fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore
Tribunale Rovigo sez. lav., 07/09/2021, n.159
Potere organizzativo e direttivo dell’impresa: determinazione del periodo di ferie
In tema di rapporto di lavoro subordinato, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, nell’esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale. quindi, ovviamente il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie.
Corte appello Catanzaro sez. lav., 03/06/2021, n.347
Monetizzazione delle ferie non godute
L’istituto della c.d. monetizzazione delle ferie è stato sostanzialmente abolito o quanto meno fortemente ridimensionato per effetto dell’art. 5 co. 8 del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, in forza del quale le ferie, i riposi ed i permessi nel settore del lavoro pubblico sono obbligatoriamente goduti secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti, con divieto di corresponsione di «trattamenti economici sostitutivi»; il carattere tutto sommato eccezionale e residuale della monetizzazione è stato ribadito sia dalla prassi amministrativa (1) sia dalla giurisprudenza ordinaria (2) e da quella costituzionale.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 13/05/2021, n.1186
Mancato godimento delle ferie
In tema di rapporto di lavoro subordinato, dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore”. Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.
Tribunale Fermo sez. lav., 15/09/2020, n.85
Dipendenti pubblici: compenso sostitutivo di ferie non godute
Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile.
Consiglio di Stato sez. II, 21/08/2020, n.5171
Irrinunziabilità del diritto alle ferie annuali retribuite
Il diritto del prestatore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute sussiste ogni qualvolta la mancata fruizione delle stesse sia riconducibile alla impossibilità per il datore di lavoro – anche se non dipesa da sua colpa – di adempiere all’obbligazione di consentirne la relativa fruizione.
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 c.c. e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica.
La sola ipotesi di esclusione del diritto del lavoratore alla fruizione dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute si ha quando il datore fornisca in giudizio la prova di aver offerto un adeguato lasso di tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, incorrendo così nella mora credendi.
(Nel caso di specie, essendo il rapporto di lavoro cessato per morte del lavoratore e, dunque, non essendo più possibile beneficiare delle ferie maturate in corso di rapporto, queste non possono essere che monetizzate in favore degli eredi, non potendo rinvenirsi, nel caso concreto, alcuna offerta del datore di godere del periodo di ferie alla quale il lavoratore abbia opposto rifiuto).
Cassazione civile sez. lav., 21/04/2020, n.7976
Poteri datoriali e diritti del lavoratore
Nel contesto della disciplina emergenziale dettata per il contenimento del contagio da Covid-19, accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, e fermo restando il potere d’iniziativa imprenditoriale costituzionalmente garantito in capo al datore di lavoro, la scelta di quest’ultimo nell’individuazione dei soggetti ammessi a tale modalità d’esecuzione della prestazione trova il proprio limite, la cui osservanza è soggetta al sindacato giurisdizionale, nei principi di ragionevolezza, nel divieto di discriminazione e nel rispetto dei titoli di precedenza attribuiti al singolo lavoratore per motivi di salute.
Nel caso di specie è stata ritenuta illegittima la scelta del datore di lavoro che, in assenza di effettive ragioni organizzative, aveva negato ad un lavoratore invalido civile con riduzione della capacità lavorativa l’accesso al lavoro agile, limitandosi a proporgli l’alternativa tra il godimento delle ferie maturande e la sospensione non retribuita dal lavoro.
Tribunale Grosseto sez. lav., 23/04/2020, n.502
Periodo massimo per il godimento delle ferie
L’assetto normativo nazionale, previsto a tutela del diritto alle ferie, non in contrasto con la Direttiva Unione Europea n. 93/104/CE del 23.11.1993. Ciò anche alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia UE Grande Sezione 22.11.2011 causa C-214/10, che ha riconosciuto la possibilità della normativa nazionale di prevedere una disciplina sulle condizioni di fruizione delle ferie, stabilendo un periodo massimo per il godimento delle stesse, con diritto alla retribuzione solo nelle ipotesi previste.
Corte appello Genova sez. II, 19/02/2020, n.211
Periodo di godimento delle ferie annuali: retribuzione
In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.
Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13425
Potere di autodeterminazione delle ferie
Nell’ambito di un rapporto di lavoro dirigenziale, il potere del dirigente di autodeterminare il periodo di godimento delle ferie può essere limitato da una previsione contrattuale contraria che subordini la scelta dei tempi di fruizione ad un accordo con il datore di lavoro.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai sensi dell’art. 12 del c.c.n.l. dirigenti aziende alberghiere del 24 giugno 2004, aveva ritenuto dovessero essere concordate con la parte datoriale sia le ferie maturate nel corso dell’anno che quelle arretrate).
Cassazione civile sez. lav., 21/12/2016, n.26464
Ferie e reato di illecita detenzione di oggetti
Integra il reato di illecita detenzione di oggetti che identificano un corpo di polizia o ne simulano la funzione, previsto dall’art. 497 ter, comma 1 n. 1, seconda parte, c.p., e non, invece, la violazione amministrativamente sanzionata di cui all’art. 177 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, la condotta di un appartenente alla guardia di finanza che, durante il periodo di godimento delle ferie e senza essere impegnato in alcun servizio, detiene un lampeggiante del tipo in uso alle forze di polizia collocandolo sul tetto della propria auto, consistendo la stessa non in un uso improprio del dispositivo da parte di soggetto legittimato, ma in un uso del dispositivo da parte di soggetto non legittimato).
(In motivazione, la S.C. ha precisato che la liceità della condotta non poteva essere desunta dal “servizio permanente effettivo” in cui l’agente si trovava per via della qualifica, dovendosi distinguere la nozione di “servizio permanente” da quella di “esercizio delle funzioni“, implicando la prima che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che il medesimo le stia concretamente esercitando in ogni momento).
Cassazione penale sez. V, 29/05/2014, n.32964
Periodo di godimento delle ferie annuali: può essere autodeterminato dal lavoratore?
Il periodo di godimento delle ferie annuali non può essere autodeterminato dal lavoratore, configurandosi l’atto di concessione delle stesse come prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro, in relazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività d’impresa.
Cassazione civile sez. lav., 26/11/2014, n.25159
Il lavoratore può scegliere il periodo di godimento delle ferie?
Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento del dipendente che, autoassegnandosi delle giornate di ferie, non si era recato al lavoro per più di tre giorni in violazione dell’art. 70 n. 2 del c.c.n.l. per l’industria alimentare).
Cassazione civile sez. lav., 14/04/2008, n.9816
La sospensione delle ferie
La morte di un parente entro il secondo grado, intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, determina la sospensione delle ferie; conseguentemente, la domanda prodotta dal dipendente comunale tesa ad ottenere il permesso retribuito di tre giorni per lutto avanzata nel periodo di godimento delle ferie, determina la conversione dell’assenza per ferie in assenza per lutto, senza quindi alcuna riduzione del periodo feriale.
T.A.R. Pescara, (Abruzzo), 11/05/2007, n.532
Malattia del lavoratore e periodo di godimento delle ferie
Con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il principio dell’effetto sospensivo di detto periodo, enunciato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 616 del 1987 e chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n. 297 del 1990, non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.
Consegue che l’avviso comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina – dalla data della conoscenza da parte di esso da parte del datore di lavoro – la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore medesimo non provi l’infondatezza di detto presupposto allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie; sicché in tal caso il giudice di merito deve valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura e all’entità dello stato morboso.
Cassazione civile sez. lav., 06/04/2006, n.8016
Determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie
È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro, allorché il c.c.n.l. preveda che il calendario delle ferie debba essere definito di intesa con le r.s.u..
Tribunale Milano, 18/02/2004
Interruzione del periodo di ferie
L’art. 24 c.c.n.l. per il settore del vetro (il quale dispone testualmente che “la malattia di durata superiore ai 14 giorni consecutivi, regolarmente certificata ai sensi dell’art. 53, sopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, ne interrompe il decorso”) è illegittimo per contrasto con gli art. 2109 c.c. e 36 cost., se interpretato nel senso che qualsiasi tipo di malattia debba superare i 14 giorni consecutivi per interrompere il periodo di ferie.
Cassazione civile sez. lav., 14/12/2000, n.15768
L’individuazione del periodo di ferie
L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli; nell’individuazione del periodo di ferie, egli deve contemperare le esigenze dell’impresa con gli interessi del prestatore di lavoro, in modo tale da non porre in essere un’organizzazione complessiva ingiustificatamente gravatoria nei confronti del lavoratore.
Il potere del datore di lavoro è inoltre limitato da norme inderogabili, che impongono la comunicazione preventiva del periodo di godimento delle ferie, collocato comunque entro l’anno di lavoro e non successivamente.
Cassazione civile sez. lav., 24/10/2000, n.13980
Fissazione del periodo di godimento delle ferie
Il potere attribuito all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le modifiche debbono essere comunicate con preavviso e, dall’altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l’indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione.
Cassazione civile sez. lav., 11/02/2000, n.1557
Comportamento antisindacale del datore di lavoro
Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, qualora il c.c.n.l. applicato stabilisca che “il periodo di godimento delle ferie annuali sarà concordato in sede aziendale”, determina, unilateralmente, il periodo di ferie dei dipendenti e non consulta preventivamente i soggetti collettivi rappresentativi dei lavoratori presenti in azienda: la r.s.u.
Tribunale Firenze, 27/11/2000
Può essere accettata la trattativa con la Rsu aziendale se questi non sono stati formati da o dalle categorie sindacali? E poi insinuare che la Rsu ha accettato l’utilizzo e tagli delle ferie come riposi settimanali nelle turnazioni sui 6 giorni?
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Quest’anno mi sa che le vacanze le facciamo l’anno prossimo. E’ stato un duro periodo per tutti noi… Il Coronavirus ci ha rovinato tutti i programmi. Avevo già programmato le ferie in vista del mio matrimonio, ma poi è saltato tutto. matrimonio rimandato, lavoro bloccato a causa del lockdown, ferie stravolte… Insomma, un anno di schifo. Speriamo migliori qualcosa prossimamente…
Io non ho mai capito una cosa. Quest’anno è andata così. Avevo in programma con mia moglie di andarci a fare il viaggio di nozze. Ci siamo sposati a gennaio e avevamo programmato il viaggio nuziale per l’estate… Ora, per ovvi motivi, abbiamo deciso di rimandare la vacanza. Ora, visto che non so se farò delle ferie, mi chiedo se il datore di lavoro può costringermi ad andare in ferie se non voglio. Cioè alla fine non devo partire e quindi a parte il weekend non penso andremo in vacanza.
Il datore di lavoro non può costringere il dipendente ad andare in ferie se questi non vuole, non può cioè chiudergli le porte dell’azienda in faccia e costringerlo a non entrare. Tuttavia, è comunque tenuto ad offrire al dipendente, una volta all’anno, di andare in ferie. E farà meglio a farlo con una lettera scritta perché, come vedremo a breve, in caso di contestazione da parte di quest’ultimo, spetta all’azienda dimostrare di aver dato la possibilità al lavoratore di andare in vacanza almeno una volta all’anno.Oltre a una responsabilità nei confronti del lavoratore – che approfondiremo meglio nel prosieguo di questo articolo – il datore di lavoro che non riconosce le ferie al lavoratore incorre anche in una responsabilità di tipo amministrativo. Egli, infatti, subisce le seguenti sanzioni dall’Inps (cui può rivolgersi lo stesso lavoratore pregiudicato):
da 100 a 600 euro, nella generalità dei casi;
da 400 a 1.500 euro, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni;
da 800 a 4.500 euro, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni. In tal caso, non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Quando c’è il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per le ferie non godute?entro quando devono essere godute le ferie? Io ancora non ho programmatio il mio piano ferie, ma vorrei sapere entro quando posso usufruirne… Spero potrete sciogliere i miei dubbi. grazie mille
Secondo la Cassazione, dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore adempiere all’obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità. Al contrario, se il rapporto di lavoro è ancora in piedi, il datore ha l’obbligo di offrire le ferie al dipendente affinché ne goda. Se lo fa, non dovrà mai pagare alcuna indennità; se non riesce invece a dimostrare di averlo fatto, alla cessazione del rapporto di lavoro dovrà versare l’indennità sostitutiva delle ferie.il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per le ferie non godute viene meno solo in un caso: se il datore di lavoro dimostra di aver offerto al dipendente un adeguato tempo per godere del periodo di riposto, di cui il lavoratore non abbia volontariamente usufruito. Insomma, deve risultare che la volontà di non andare in vacanza sia del lavoratore e non quindi del datore. Per questo, il datore di lavoro che voglia evitare di corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva delle ferie deve procurarsi la prova di aver sollecitato quest’ultimo al godimento dei riposi annuali. Come si dice in gergo tecnico, insomma, l’onere della prova è a carico dell’azienda.In base alla legge, il diritto alle ferie può essere sostituito dall’indennità soltanto in caso di cessazione del rapporto. Come sottolinea la Corte Suprema, alle ferie non si può rinunciare: lo stabilisce l’articolo 36 della Costituzione. E in base all’articolo 10, secondo comma, del decreto legislativo 66/2003 il diritto «non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro». Solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro è possibile sostituire il diritto alle ferie con una indennità.
Mettiamo il caso che il lavoratore programma le sue ferie, parte con la famiglia e poi si ammala. Che succede in questo caso? Cioè le ferie si interrompono? O se sono malato la società continua a calcolarmi i giorni di assenza dal lavoro come ferie?
La giurisprudenza è orientata nel ritenere che il sopraggiungere della malattia durante la fruizione del periodo di ferie comporta la conversione delle ferie in malattia. Ne consegue che dal giorno in cui insorge lo stato morboso, l’assenza del dipendente va imputata a malattia e non a ferie.Tuttavia, occorre fare delle precisazioni.Innanzitutto, per esserci malattia in grado di comportare la sospensione delle ferie occorre che lo stato morboso sia debitamente certificato da un medico del servizio sanitario nazionale. Inoltre, il lavoratore deve prontamente informare il datore di lavoro.Secondo la giurisprudenza, infatti, la sospensione delle ferie non scatta quando arriva la malattia ma quando il lavoratore comunica lo stato morboso all’azienda.Inoltre, non tutti gli stati morbosi sono, di per sè, incompatibili con la fruzione delle ferie. Si pensi ad una persona depressa, alla quale lo psicologo ha prescritto un periodo di vacanza e di svago. In casi come questo, il sopraggiungere della malattia non contrasta con la fruzione delle ferie e, dunque, la malattia non comporta la sospensione delle ferie.
Mi sono accorto che nel cedolino ci sono degli errori… che cosa succede? Si può modificare la busta paga?quanto tempo ho per contestare gli errori in busta paga? Spero potrete rispondermi presto grazie… MI servono urgentemente questi chiarimenti
Se ti accorgi che nella busta paga (o nel Lul, qualora l’azienda adempia all’obbligo di consegna del prospetto paga tramite consegna delle scritturazioni effettuate sul Libro unico del lavoro) ci sono degli errori, o delle omissioni, la prima cosa da fare è segnalarli al datore, all’amministrazione del personale o a chi si occupa, in generale, della redazione e della verifica dei cedolini. Si può correggere la busta paga, infatti, solo sino al 16 del mese successivo al periodo di paga. Se ti sei accorto dell’errore dopo il 16 del mese successivo, quindi non puoi chiedere la correzione della busta, ci sono comunque dei rimedi. Se ti spettano importi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel cedolino, puoi richiedere al datore di lavoro di erogare la differenza nelle buste paga successive: ti riconoscerà degli “arretrati anno corrente” in busta paga, oppure degli “arretrati anno precedente” nel caso in cui il cedolino errato sia dell’anno precedente.Ma gli errori possono essere numerosi e diversi e non limitarsi alle sole spettanze riconosciute in misura minore:
nella busta paga, ad esempio, puoi risultare aver svolto la tua attività con orario part time nonostante lavori a tempo pieno, o comunque puoi essere stato retribuito per un numero di ore inferiore rispetto a quelle lavorate;
al contrario, nella busta paga possono risultare importi maggiori rispetto a quelli corrisposti dall’azienda;
nel cedolino possono non essere state applicate le trattenute fiscali, oppure possono mancare le addizionali, le detrazioni, il bonus Renzi o il bonus presenza;
nel prospetto paga possono non figurare gli assegni familiari, ai quali invece hai diritto;
possono essere poi indicate più ferie o possono figurare più permessi rispetto a quelli fruiti;
può inoltre mancare l’indennità di malattia o maternità.
Ricorda che, se l’azienda non corregge i cedolini errati e non ti fornisce chiarimenti, puoi richiedere le differenze retributive e la regolarizzazione della situazione inviando una comunicazione all’azienda tramite pec o raccomandata, anche con l’aiuto di un consulente del lavoro o di un avvocato.Puoi anche rivolgerti all’Ispettorato territoriale del lavoro o al sindacato per un tentativo di conciliazione. Se la conciliazione non va a buon fine e il datore di lavoro non ottempera alle tue richieste, non ti resta che fargli causa. Ma quanto tempo hai per contestare gli errori in busta paga? Dipende: alcuni crediti derivanti dal rapporto di lavoro si prescrivono in 10 anni, come l’indennità per la mancata fruizione delle ferie, altri in 5 anni, come gli assegni familiari, ed alcuni emolumenti particolari hanno addirittura un termine di prescrizione più breve. Nella generalità delle ipotesi, tuttavia, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, dato che il dipendente potrebbe essere disincentivato dal far causa all’azienda finché ha un contratto di lavoro in essere.
Questo Coronavirus ha portato alla crisi aziendale e il datore ha avuto la di necessità di ridurre la prestazione di lavoro di tutti noi dipendenti e ci ha comunicato la fruizione delle ferie. Insomma, ci siamo fatti un bel po’ di ferie forzate… Che periodo. In ogni caso, ne ho approfittato per trascorrere del tempo con la mia famiglia. A volte, trascuravo mio figlio tra lavoro e stanchezza di fine giornata.
Di fronte ad un’esigenza di riduzione o sospensione dell’attività di lavoro ci si può, dunque, chiedere se sia preferibile far fruire forzatamente le ferie dipendenti o chiedere l’accesso alla cassa integrazione.Innanzitutto, occorre verificare per quanto tempo l’impresa avrà bisogno di sospendere o ridurre l’attività di lavoro. Infatti, il numero di ferie maturate e non ancora godute, fruibili dai dipendenti è, solitamente, limitato e le ferien non possono essere, dunque, uno strumento di gestione di una riduzione di lavoro che si protrae per un prolungato periodo di tempo. La cassa integrazione, invece, può essere fruita anche per periodi lunghi, sino a 24 o 36 mesi in un quinquennio mobile a seconda dell’ammortizzatore sociale utilizzato.Dal punto di vista del costo, il lavoratore in ferie ha diritto a percepire l’ordinaria retribuzione, dunque, il 100% della retribuzione che gli sarebbe spettata se fosse recato regolarmente al lavoro.Il lavoratore sospeso o con orario ridotto in cassa integrazione, invece, non produce un costo per l’azienda, quantomeno con riferimento alle ore di lavoro non prestate. Infatti la retribuzione relativa a quelle ore non prestate verrà erogata, in parte dall’Inps.Dal punto di vista del lavoratore, dunque, il periodo di ferie garantisce maggiormente il reddito rispetto a un periodo di cassa integrazione. Viceversa dal punto di vista del datore di lavoro il periodo di ferie deve essere remunerato con un costo completamente a carico datoriale mentre nel periodo di cassa integrazione il datore di lavoro deve remunerare il lavoratore solo per le ore di lavoro effettivamente prestate.La differenza tra i due strumenti è particolarmente evidente con riferimento ai lavoratori con un livello di reddito medio-alto. Infatti, come abbiamo visto, il trattamento di integrazione salariale è soggetto ad un massimale mensile lordo di euro 1.129,66. E’ evidente che se un quadro che guadagna 3.500 euro netti viene sospeso a zero andrà a percepire 1.129,66 euro lordi, ossia, un importo che copre una percentuale ampiamente inferiore all’80% della sua retribuzione normale. Durante la fruizione delle ferie, invece, lo stesso lavoratore potrà contare sul pagamento della normale retribuzione.Infine, occorre chiarire che la preventiva fruizione delle ferie maturate e non godute da parte del personale non è una condizione per l’accesso alla cassa integrazione guadagni che potrà, dunque, essere concessa anche se i dipendenti messi in cassa hanno ancora delle ferie da smaltire.