Leggi le ultime sentenze su: cannabis sativa con THC inferiore a 0,6%; requisiti necessari ai fini della lecita commercializzazione di inflorescenze di cannabis sativa L.; ambito di liceità della commercializzazione al pubblico di cannabis sativa light; commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish).
Indice
- 1 Cannabis sativa con THC inferiore a 0,6%
- 2 Commercializzazione di cannabis sativa L.
- 3 Prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina
- 4 Commercializzazione al pubblico di cannabis sativa light
- 5 La coltivazione di cannabis sativa L. e dei suoi derivati
- 6 Prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis light
- 7 Quando è lecita la commercializzazione di inflorescenze di cannabis sativa L.?
- 8 Quando è esclusa la commercializzazione di prodotti a base di Cannabis?
Cannabis sativa con THC inferiore a 0,6%
La legge 2 dicembre 2016, n. 242, stabilendo la liceità, a determinate condizioni, della coltivazione della cannabis sativa L., ha reso lecita anche la commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish), in quanto la cannabis sativa con THC inferiore a 0,6% non rientra più nell’ambito di applicazione del testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Cassazione penale sez. VI, 29/11/2018, n.4920
Commercializzazione di cannabis sativa L.
Si ritiene necessario rimettere alle Sezioni Unite la risoluzione del quesito se le condotte diverse dalla coltivazione delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art 1, comma 2, l. 2 dicembre 2016, n. 242 – e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L – rientrino o meno nell’ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa.
Cassazione penale sez. IV, 08/02/2019, n.8654
Prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina
La cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l’attuale disciplina, costituita dall’art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall’art. 1, comma terzo, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, in cui l’allegata Tabella II prevede solo l’indicazione della Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti e forme di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la contengano, rendendo così superfluo l’inserimento del principio attivo Delta-9-THC.
L’introduzione della legge 2 dicembre 2016 n. 242 che, stabilendo la liceità della coltivazione della cannabis sativa L per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish) e – pertanto – non si estende alle condotte di detenzione e cessione di tali derivati che continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile.
Cassazione penale sez. VI, 27/11/2018, n.56737
Commercializzazione al pubblico di cannabis sativa light
La commercializzazione al pubblico di cannabis stativa c.d. « light » e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio e resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi della direttiva n. 2002/53/CE e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa c.d. « light », quali foglie, inflorescenze, olio e resina, sono condotte che integrano un fatto di reato anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla legge, salvo solamente che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 19/08/2019, n.661
La coltivazione di cannabis sativa L. e dei suoi derivati
In tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la l. 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall’art. 2 della predetta legge).
Cassazione penale sez. un., 30/05/2019, n.30475
Prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis light
Integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, vendita e commercializzazione a qualsiasi titolo al pubblico di prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che gli stessi siano privi di efficacia drogante.
Cassazione penale sez. IV, 26/06/2019, n.33081
Quando è lecita la commercializzazione di inflorescenze di cannabis sativa L.?
In tema di sostanze stupefacenti, è lecita la commercializzazione di inflorescenze di “cannabis sativa L.” proveniente da coltivazioni consentite dalla l. 2 dicembre 2016, n. 242, a condizione che i prodotti commercializzati presentino un principio attivo di THC non superiore allo 0.6 %.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la legge n. 242 del 2016 si limita a disciplinare la coltivazione della canapa, senza menzionare la successiva commercializzazione dei prodotti ottenuti da tale attività, in quanto trova applicazione il principio generale che consente la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità).
Cassazione penale sez. VI, 29/11/2018, n.4920
Quando è esclusa la commercializzazione di prodotti a base di Cannabis?
La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati. Cosicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.
Cassazione penale sez. un., 30/05/2019, n.30475