Porto ingiustificato di un taglierino; tentata rapina; licenziamento di un dipendente per aver aggredito e minacciato un collega.
Indice
- 1 Rapina: uso del taglierino
- 2 Attenuante del fatto di lieve entità
- 3 Porto di armi da taglio
- 4 Possesso di un taglierino
- 5 Il taglierino è un’arma da punta o da taglio
- 6 Porto di taglierino tipo cutter e rasoio da barba
- 7 Porto ingiustificato di un taglierino
- 8 Detenzione fuori dall’abitazione del taglierino
- 9 Aggressione e minaccia con un taglierino
- 10 Reato di maltrattamenti e tentate lesioni gravissime
- 11 Taglierino usato ai fini di minaccia in un contesto aggressivo
- 12 Taglierino pronto all’uso
- 13 Rapina tentata e taglierino atto all’offesa alla persona
- 14 Arma anche ai fini dell’applicazione delle aggravanti
Rapina: uso del taglierino
La condotta di posare una mano sulla spalla chiedendo se la vittima fosse nella disponibilità di sostanza stupefacente per poi puntargli un taglierino al fianco al fine di fargli aprire lo zaino e controllarne il contenuto, costituisce un’unica condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla sottrazione di sostanza stupefacente, integrante il reato di rapina, non consumata però per il sol fatto che la vittima non fosse in possesso di quanto cercato dall’agente.
Tribunale Vicenza, 31/05/2021, n.234
Attenuante del fatto di lieve entità
La circostanza del fatto di lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110 si applica a tutte le armi improprie indicate nell’art. 4, comma 2, l. cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi. (Fattispecie relativa a porto di coltello).
Cassazione penale sez. II, 11/10/2019, n.47145
Porto di armi da taglio
Il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui all’art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto.
(Fattispecie relativa al rinvenimento di un taglierino ed un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all’interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l’indisponibilità di un’abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli).
Cassazione penale sez. I, 30/09/2019, n.578
Possesso di un taglierino
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la condanna per concorso nel tentativo di rapina di due soggetti – uno dei quali in possesso di un taglierino e di una sacca utilizzati per aperte e la chiave nel quadro di accensione, avevano cercato di sottrarsi al controllo di P.G. fornendo spiegazioni contrastanti circa la loro presenza in loco, ed avevano intrattenuto tra loro conversazioni intercettate da cui emergeva il comune intento di dissimulare la ragione di tale loro presenza).
Cassazione penale sez. II, 10/03/2016, n.25264
Il taglierino è un’arma da punta o da taglio
Costituisce arma da punta o da taglio un taglierino con lama di cm 10 totalmente estroflessa. (Nel caso di specie, era stata altresì utilizzata per la commissione di un reato di rapina in un supermercato).
Tribunale Bari sez. uff. indagini prel., 27/01/2016
Porto di taglierino tipo cutter e rasoio da barba
La circostanza del fatto di lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, si applica a tutte le armi improprie indicate nell’art. 4, comma 2, legge cit., e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi.
(Nell’enunciare tale principio con riferimento al porto di un taglierino tipo cutter ed un rasoio da barba, con lama lunga 23,5 cm, la Corte ha precisato che ai fini del riconoscimento dell’attenuante può essere ostativo il giudizio negativo sulla personalità del reo o sulle modalità del fatto).
Cassazione penale sez. I, 08/06/2016, n.40207
Porto ingiustificato di un taglierino
Il porto ingiustificato di un taglierino, se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della l. n. 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall’art. 707 c.p., non essendo tale oggetto né una “chiave alterata” né “uno strumento atto ad aprire o forzare serrature”.
Cassazione penale sez. II, 18/11/2014, n.50659
Detenzione fuori dall’abitazione del taglierino
La detenzione fuori della propria abitazione del c.d. « taglierino » non è tale di per sé da integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 4 comma 2, l. n. 110 del 1975, trattandosi di uno strumento di lavoro. Il taglierino per poter essere considerato un’arma impropria deve essere condotto in un particolare contesto aggressivo, tenendo conto dell’atteggiamento tenuto dal detentore e dalle finalità da lui perseguite.
(Nel caso di specie, la condotta del ricorrente è stata ritenuta tale da non ingenerare il giudizio di pericolosità sociale, non essendo provato il dolo e la finalità di utilizzare lo strumento per offendere, tanto più che si trattava di un soggetto minorenne al momento dei fatti, incensurato e mai precedentemente fermato per vicende analoghe, con la conseguenza che il giudizio di pericolosità sociale reso dal Questore nei confronti del ricorrente è apparso immotivato come pure sproporzionata è stata ritenuta la durata della misura del divieto di accedere per tre anni all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano gli incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 15/10/2013, n.8845
Aggressione e minaccia con un taglierino
In tema di licenziamento, le elencazioni contenute nei contratti collettivi non sono da considerarsi esaustive, in quanto non si può escludere che fatti penalmente rilevanti avvenuti tra colleghi sui luoghi di lavoro o nelle loro pertinenze possano essere sanzionati con il licenziamento (fattispecie relativa al licenziamento di un dipendente per aver aggredito e minacciato un collega con un taglierino).
Cassazione civile sez. lav., 08/03/2013, n.5821
Reato di maltrattamenti e tentate lesioni gravissime
È configurabile la figura del delitto circostanziato tentato anche alle ipotesi aggravate in cui la circostanza non si sia interamente realizzata solo per fattori estranei alla volontà dell’agente ma risulti dalle modalità del fatto che si sarebbe realizzata nel più grave esito preordinato.
(Fattispecie in cui l’imputato è stato condannato per il reato di maltrattamenti e tentate lesioni gravissime nei confronti della moglie, alla quale durante l’azione delittuosa diceva «ti rovino la faccia così non ti guarda più nessuno», facendo uso di un taglierino per unghie).
Cassazione penale sez. V, 14/10/2015, n.6460
Taglierino usato ai fini di minaccia in un contesto aggressivo
È da considerarsi arma, sia pure impropria, anche il cosiddetto “taglierino”, quando venga utilizzato al fine di minaccia in un contesto aggressivo, e diventi, senza giustificato motivo, uno strumento atto ad offendere. (Fattispecie in tema di tentata rapina aggravata).
Cassazione penale sez. VI, 29/09/2010, n.41358
Taglierino pronto all’uso
L’esimente della desistenza nel tentativo richiede che la determinazione del soggetto agente di non proseguire nell’azione criminosa si concreti indipendentemente da cause esterne che impediscano comunque la prosecuzione dell’azione o la rendano vana.
(Nella fattispecie, l’imputato, intenzionato ad introdursi nella banca per compiervi una rapina, era stato fermato dalle guardie all’ingresso che gli avevano trovato addosso un taglierino pronto all’uso).
Cassazione penale sez. II, 29/09/2009, n.41484
Rapina tentata e taglierino atto all’offesa alla persona
Integra gli estremi della rapina tentata la condotta di colui il quale, munito sia di un taglierino atto all’offesa alla persona e riposto in una tasca dei pantaloni sia di una calzamaglia da donna opportunamente forata e resa idonea al travisamento e occultata nelle mutande, dapprima entra nel vano della porta elettronicamente controllata e comandabile a distanza di una filiale bancaria, poi viene bloccato all’interno di detto vano dall’azione degli impiegati della banca, intenti al lavoro presso la filiale, messi in allarme da terzi e convintisi che l’agente stia entrando per commettere una rapina, ed infine esce dal vano e si allontana a piedi ma, riconosciuto dalla p.g. nel frattempo intervenuta, viene pochi istanti più tardi bloccato e tratto in arresto.
Tribunale Trani, 15/02/2007
Arma anche ai fini dell’applicazione delle aggravanti
Poiché, ai sensi dell’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa alla persona, anche il cosiddetto “taglierino”, quando sia utilizzato al fine di minaccia in un contesto aggressivo, e, quindi, senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve pertanto considerarsi arma anche ai fini dell’applicazione delle aggravanti previste dall’art. 628 comma 3 n. 1 e 585 c.p.
Cassazione penale sez. II, 28/03/1996, n.5488