Questo sito contribuisce alla audience di
L’esperto | Articoli

Alcolismo: ultime sentenze

4 Aprile 2022
Alcolismo: ultime sentenze

Guida in stato di ebbrezza; contravvenzione; dipendenza da alcool e infermità mentale.

Alcolismo e diniego del porto di fucile per uso sportivo

È legittimo il provvedimento di diniego del porto di fucile per uso sportivo, adottato nei confronti del soggetto già condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, in quanto trattasi di comportamenti che, sebbene risalenti nel tempo e non eccessivamente gravi, denotano una personalità non costantemente incline alla massima prudenza; caratteristica, questa, che dovrebbe invece possedere chi aspira a detenere armi da fuoco. L’alta pericolosità insita al maneggio delle armi impone, infatti, all’aspirante detentore la dimostrazione di una costante e sicura affidabilità; affidabilità che anche episodi sporadici, come quelli in cui è incorso il ricorrente, possono rendere incerta, indipendentemente dalla sussistenza di stati patologici quali l’alcolismo.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 17/06/2021, n.1488

Automobilista con precedenti di tossicodipendenza e di alcolismo

La revisione della patente di guida può essere disposta in relazione a qualsiasi fatto che dia adito a dubbi sulla persistenza nei conducente dei requisiti necessari a condurre veicoli a motore e, pertanto, non presuppone necessariamente l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di una disposizione penale o civile ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica del conducente, attesa la natura cautelare del provvedimento e della norma che lo sostiene.

(Nella specie, in assenza di una specifica violazione delle norme del codice della strada, la condizione di alterazione psicofisica del ricorrente, la sua reazione abnorme, la furia incontrollata e la conoscenza del soggetto e dei suoi precedenti di tossicodipendenza e di alcolismo erano tali da giustificare l’adozione del provvedimento).

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 11/03/2019, n.512

Delitti commessi in stato di ubriachezza

È vietato l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a tutti quei soggetti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e, infine, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 07/06/2018, n.463

Quando l’alcolismo è causa di infermità mentale?

La dipendenza da alcool per essere causa d’infermità mentale deve necessariamente tradursi in un’intossicazione grave, tale da determinare un vero e proprio stato patologico psico -fisico, così incidendo profondamente sui processi intellettivi e volitivi della persona (nella specie, relativa al furto di una bottiglia di alcolici, la Corte ha respinto la tesi difensiva, secondo cui il gesto era stato causato da seri problemi di alcolismo).

Cassazione penale sez. IV, 07/02/2017, n.11727

Resistenza a pubblico ufficiale: l’alcolismo cronico è causa di giustificazione?

Lo stato di intossicazione cronica da alcool, accompagnato da deterioramento cognitivo, è all’origine della ridotta capacità di intendere e di volere ma non è incompatibile con la coscienza e volontà dell’azione e con la finalizzazione della stessa in quel preciso contesto (confermata, nella specie, la condanna per resistenza a pubblico ufficiale).

Cassazione penale sez. VI, 13/12/2016, n.1420

Cirrosi epatica dovuta ad alcolismo

In tema di colpa medica il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo deve compiersi “ex ante” in base al parametro oggettivo dell'”homo eiusdem professionis et condicionis”.

(Nel caso di specie, si trattava di un paziente ospedalizzato per cirrosi epatica dovuta ad alcolismo che era caduto per terra ed aveva riportato una leggera escoriazione, che decedeva per un emorragia subdurale post traumatica e per lacerazioni infracefaliche, laddove il medico di turno che aveva omesso la tac per diagnosticare l’emorragia è stato ritenuto non responsabile perché non vi erano elementi che potessero far dedurre un emorragia in considerazione del tipo di vomito a caffè, tendenzialmente biliare e non a getto, che indicasse la presenza di problemi neurologici).

Tribunale Torre Annunziata, 30/04/2016, n.1611

Diritto di affidamento e insussistenza di una situazione intollerabile e di pericolo

In tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, purché vengano concretamente accertati dal tribunale per i minorenni l’effettivo esercizio, al momento del trasferimento, del diritto di affidamento da parte del richiedente, che prescinde da ogni rilievo in ordine al ripristino della situazione corrispondente all’affidamento legale, nonché l’insussistenza di una situazione intollerabile e di pericolo, non solo fisico ma anche psicologico, per il minore.

(Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli con il quale veniva disposto il rimpatrio della figlia di un’italiana e di un cittadino statunitense affetto da alcolismo, tratto in arrestato e più volte ricoverato in centri di riabilitazione).

Cassazione civile sez. I, 29/07/2015, n.16043

Alcolismo e incapacità di intendere o di volere

Nel giudizio avente a oggetto la richiesta di revoca della donazione disposta in vita dal donante per asserita incapacità di intendere e/o di volere dello stesso, il predetto stato di incapacità, in difetto di elementi ulteriori idonei a provare che al momento della stesura dell’atto il soggetto versasse in uno stato di incapacità, non può ritenersi provato con la sola produzione di documentazione medica attestante una diagnosi, in capo al donante, di etilismo cronico, cirrosi epatica e pancreatite cronica, anche a seguito di ricovero ospedaliero, ma non una situazione di compromessa capacità di intendere e/o di volere. L’incapacità di intendere o di volere rilevante ai fini dell’annullamento dell’atto ex art. 428 c.c. va, invero, accertata in riferimento al momento in cui gli atti sono stati compiuti.

(Nel caso concreto non solo le allegazioni dell’attrice appaiono inadeguate a dimostrare che ella si trovasse, nel momento in cui sottoscriveva gli atti di donazione, in una situazione di compromessa incapacità di intendere e/o di volere, non essendo a tal fine sufficiente una situazione di alcolismo cronico, ma al contrario la deposizione del notaio rogante, avente il compito di indagare la volontà delle parti, dimostra chiaramente la piena consapevolezza dell’attrice nel compimento degli atti di donazione dei quali ha chiesto la revoca).

Tribunale Padova sez. II, 15/09/2014, n.2782

Sopraffazioni subite dai genitori dal figlio con problemi di alcolismo

Integra gli estremi del reato di cui all’art. 572 c.p., la sottoposizione dei familiari, ancorché non conviventi, ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza. E invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia e di danneggiamento, manifestano l’esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l’espressione e in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l’esistenza dei familiari.

(Nel caso di specie, infatti, tutte le angherie, le sopraffazioni subite dai genitori da parte del proprio figlio, persona con gravi problemi di alcolismo, integrano quella sequenza abituale di prevaricazioni, vessazioni e violenze di vario genere, sebbene indirizzate sulle cose, che per la loro ripetitività e vigore, sono state fonte di disagio e di squilibrio per i congiunti dell’imputato con lui conviventi, incompatibili con le normali condizioni esigibili in ambito familiare).

Tribunale Taranto, 17/01/2014, n.37

La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza

La contravvenzione di ubriachezza punita dall’art. 688 c.p., concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall’art. 186 c. strad. (d.lg. n. 285 del 1992), data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l’art. 688 c.p. mira alla prevenzione dell’alcolismo e alla tutela dell’ordine pubblico; in quello stradale, invece, l’art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova.

La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza sta nell’intensità dell’alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcoolemico, nonché nel fatto che mentre l’ebbrezza può non essere manifesta, l’ubriachezza è punibile solo quando lo è. L’ubriachezza, quindi, in sé comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l’ebbrezza perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.

Tribunale Trento, 11/06/2012, n.452

Condanna per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo

L’art. 2 l. n. 287 del 1991 esclude che possa ottenere l’iscrizione nel registro degli esercenti colui che abbia riportato una condanna per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, poiché tale condanna viene in considerazione come mero presupposto di fatto non come decisione idonea al giudicato in sede civile o amministrativa. Pertanto, il giudice può tenerne conto anche se inflitta con decreto penale e anche se il reato di cui all’art. 688 c.p. sia stato depenalizzato.

Cassazione civile sez. I, 17/04/2007, n.9149

Guida in stato di ebbrezza: la contravvenzione

La contravvenzione di ubriachezza punita dall’art. 688 c.p. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall’art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme.

Nel codice penale, infatti, l’art. 688 mira alla prevenzione dell’alcolismo e alla tutela dell’ordine pubblico, in quello stradale, invece, l’art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova.

La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza sta nell’intensità dell’alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l’ebbrezza può non essere manifesta, l’ubriachezza è punibile solo quando lo è.

L’ubriachezza, quindi, in sè comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l’ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.

Cassazione penale sez. un., 27/09/1995, n.1299

Alcolismo cronico

Gli art. 21 comma 2, 22 comma 2, 89 comma 2 e 90 comma 2 d.P.R. 7 agosto 1990 (di recepimento delle norme risultanti dall’accordo, per il triennio 1988-1990, per il personale del servizio sanitario nazionale ex art. 6 d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68), sono illegittimi in quanto prevedono il diritto ad essere collocati in aspettativa dei dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado si trovino in stato di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psico-fisica o siano portatori di “handicaps”.

Corte Conti sez. contr., 19/11/1990, n.74

Parenti in condizioni di alcolismo cronico

Gli art. 25 comma 2 e 26 comma 2 d.P.R. 3 agosto 1990 (di emanazione della disciplina dell’accordo di lavoro per il personale del comparto degli enti locali per il triennio 1988-1990) – i quali contengono disposizioni in favore di dipendenti che abbiano parenti tossicodipendenti o in condizioni di alcolismo cronico, o grave debilitazione psicofisica, o siano portatori di handicap – sono illegittimi in quanto contrastano con l’art. 18 dell’accordo intercompartimentale reso esecutivo con d.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, che si riferisce esclusivamente alla riabilitazione ed al recupero dei dipendenti.

Corte Conti sez. contr., 09/10/1990, n.59



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

18 Commenti

  1. Io sono caduto in un bruttissimo periodo di depressione. Avevo perso la gioia di vivere. L’unico mio sfogo era l’alcolismo… la mia vita non aveva più alcun senso. Mi svegliavo e bevevo, prima di andare a dormire, portavo con me la bottiglia a letto. Insomma, ero perennemente ubriaco. Sono stato licenziato perché comunque non potevo guidare….facevol’autista. Insomma, potete immaginare. Dopo un incidente, me la sono scampata… e allora dopo quella volta. ho rischiato grosso. fortuna che non c’era nessuno con me… Insomma, da lì ho capito che dovevo cambiare vita. mi sono fatto aiutare. da solo non penso che sarei uscito a buttare la bottiglia…

    1. Ci sono delle situazioni in cui essere ubriachi è illegale. Si pensi al posto di lavoro: chi beve alcol – specie per le mansioni di responsabilità – commette un illecito civile e può subire il licenziamento in tronco. Un altro tipico caso è quello di chi si mette alla guida dopo aver bevuto e il livello di alcol supera la soglia di 0,5 g per litro di sangue. Difatti, fino a 0,8 g/l sono previste sanzioni amministrative (una multa stradale), mentre da 0,81 g/l scatta il penale.Le stesse soglie valgono per chi si mette alla guida di una moto o, persino, di una bicicletta: non si può pedalare da ubriachi!Allo stesso modo, risponderà di molestie chi si ubriaca e importuna i viandanti. O risponderà di disturbo della quiete pubblica l’ubriaco che grida e canta di notte lungo la strada svegliando il circondario. Si tratta quindi di reati che, ubriachi o meno, comportano sempre per i responsabili delle conseguenze penali.

  2. A volte, l’alcol non ti fa ragionare… ad una festa, alcuni miei amici hanno rischiato di farsi davvero male per una lite scoppiata dal nulla. erano tutti ubriachi a quella festa. Nessuno se l’è regolata e hanno fatto proprio brutto.eravamo tutti ragazzi. meno di 18 anni, ma volevamo festeggiare, fare casino per divertirci…insomma, non avevamo cattive intenzioni

  3. Ogni volta che esco con i miei amici e con le mie amiche, l’unica sobria del gruppo sono io. Quella che porta tutti a casa, che fa la “mamma” di turno, non solo per evitare multe per strada, ma proprio perché si può mettere a rischio la propria salute e quella degli altri.E poi che senso ha arrivare a ubriacrsi fino a perdere i sensi? Cioè non ti godi la serata perché passi il tempo ad andare in bagno, ti senti male, non ricordi che succede o cosa è successo post sbronza. Se voi lo chiamate divertimento…. per me, è pura incoscienza.

  4. Una volta alcuni amici si sono ubriacati. Una ragazza faceva la super esperta ed ha bevuto forse 6 o sette bicchieroni di cocktails diversi tra loro. La cretina poi non si è regolata, stava male e nonostante le dicessimo di smettere lei faceva la furba e beveva. è andata in coma etilico. POi, per fortuna abbiamo subito chiamato l’ambulanza e si è ripresa… ci ha fatti preoccupare

  5. Ma i ragazzi di oggi pensano di fare i simpatici avendo sempre la birra in mano? Io la sera esco con mio marito a fare una passeggiata in piazza e vedo questi ragazzini, spesso pure minorenni, con birra, alcol, ecc. ma i genitori di questi giovani dove sono? non se ne accorgono che quando rientrano a casa i figli puzzano di alcol? Non li controllano mai? Li fanno stare fino alla mattinata in giro e non se ne preoccupano minimamente?

  6. Alcolismo… Mia madre è stata un’alcolizzata. Lavorava in un locale e tornava sbronza… Io non so cosa facesse. Più volte le ho detto di smettere e cambiare vita. lei se ne fregava. allora dopo aver cercato di “salvarla” inutilmente, ho deciso di scappare di casa, cambiare città una volta maggiorenne e salvare quantomeno il mio futuro… Sapete, per un ragazzo, è anche brutto quando ti fanno battutine su tua madre… Poi, dopo un po’ si è rifatta viva, dopo aver cambiato le sue abitudini… Ora, ho cercato di perdonarla. In fondo, è mia madre…

  7. Mio zio si ubriacava sempre. Perdeva il controllo, mi raccontava mio padre, e poi picchiava tutti. Da chiudere in carcere proprio. Ma allora erano altri tempi e si taceva, non si denunciava, non ci si ribellava… Si stava zitti a soccombere… Questo maledetto alcol cambia le persone…maledizione. non ve ne rendete conto???

    1. Se un ubriaco picchia un’altra persona perché ha perso ogni freno e controllo, dovrà rispondere comunque del reato. Se inizia a dire parolacce all’indirizzo di un amico o di un passante, tanto da ingiuriarlo, dovrà risarcire i danni che tale condotta ha provocato. Facile altrimenti sarebbe ubriacarsi per ottenere l’impunità e così cacciarsi magari i sassolini dalla scarpa nei confronti dei propri nemici.

  8. Ma cosa succede se mi trovato alla guida dopo che ho esagerato un po’ con l’alcol? Devo pagare una multa?

    1. La guida in stato di ebbrezza è reato solo se il livello di alcol nel sangue supera lo 0,8%. Se supera, invece, l’1,5% le sanzioni penali sono le più gravi e c’è la definitiva confisca dell’auto (che quindi diventa di proprietà dello Stato). Invece, tra 0,5 e 0,8% di alcol nel sangue si rimane nell’ambito di una semplice sanzione amministrativa, una comune multa stradale, anche se più salata del solito (da 532 a 2.127 euro più la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi).

    2. Non esiste una norma che faccia divieto di bere una bevanda alcolica nell’abitacolo della propria autovettura.Mettiamo il caso di due ragazzi che, non avendo trovato posto nel bar, decidono di consumare all’interno dell’auto le due birre acquistate. Ebbene, un comportamento del genere non costituisce alcun tipo di illecito. Ovviamente, le cose cambierebbero se, dopo aver bevuto, decidessero di mettersi alla guida: in tal caso, in base al tasso alcolemico potrebbe scattare il reato di guida in stato di ebbrezza.Peraltro, secondo la Cassazione, nemmeno farsi trovare ubriachi in auto (ovviamente, quando non si è alla guida) costituisce reato: l’abitacolo di un’autovettura è da considerare un luogo esposto al pubblico e non un luogo pubblico o aperto al pubblico.Pertanto, non risponde dell’illecito amministrativo visto sopra colui che è sorpreso in stato di manifesta ubriachezza all’interno di un’autovettura (rigorosamente ferma, oppure mentre non si è alla guida).

  9. Se faccio un incidente mentre ho bevuto un po’ più del solito, cosa mi succede? C’è la resposabilità penale? Quali conseguenze ci sono???

    1. Il motivo più frequente degli incidenti stradali più gravi è la guida in stato di ebbrezza alcolica. Proposto l’ergastolo della patente.C’è un denominatore comune nelle stragi stradali, comprese le più recenti: dalle due ragazze sedicenni investite a Roma in Corso Francia fino alla tragedia in Alto Adige della notte scorsa, dove un’auto ha travolto un gruppo di giovani scesi da un bus di rientro dalla discoteca, provocando sei morti.Il killer in questi casi ha un nome: è l’alcool, quando viene assunto in quantità eccessive e oltre il limite previsto dalla legge per mettersi alla guida. L’agenzia stampa Adnkronos ha raccolto oggi le dichiarazioni degli avvocati dell’Associazione Giustitalia.“Così come accaduto in Corso Francia alle due ragazze 16enni il killer è sempre l’alcool, assunto in quantità smodate da chi si mette al volante. E così in un sabato sera che sarebbe dovuto essere di festa, sei vite sono state spazzate via e undici persone porteranno addosso i segni, fisici o morali, di una tragedia”. Così gli avvocati Giuseppe Urgesi e Samantha Faiella,Il 27enne alla guida della coupé aveva un tasso alcolemico nel sangue di 1.97 grammi per litro di sangue, quattro volte il limite consentito. Purtroppo il nostro legislatore, se giustamente ha inasprito pesantemente le pene per l’omicidio colposo stradale, non ha fatto altrettanto per la semplice guida in stato di ebbrezza. Se il tasso alcolemico nel sangue è superiore a 0,8 grammi/litro guidare diventa reato, ma un reato contravvenzionale con una prescrizione molto breve (quattro anni). Purtroppo in nessuno di questi casi è stata prevista la revoca definitiva della patente di guida“.

      “Alcuni parenti delle vittime da noi rappresentati – concludono – chiedono che venga compiuto un decisivo passo avanti da parte del nostro legislatore e che venga introdotto il principio della revoca a vita della patente di guida – il cosiddetto ergastolo della patente – per chiunque causi un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza alcolica”.Intanto una nota della Procura di Bolzano, diffusa dall’agenzia stampa Adnkronos, fa sapere che l’operaio 27enne accusato di aver provocato la strage in Alto Adige costata la vita a sei turisti tedeschi investiti dalla sua auto rischia 18 anni di carcere.Il giovane – si legge nella nota della Procura – è stato arrestato per la violazione dell’art. 589-bis Codice penale (omicidio stradale) aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e dalla pluralità delle vittime con una pena edittale massima prevista pari ad anni 18 di reclusione.

  10. Quante volte molta gente affoga la tristezza ed i pensieri negativi nell’alcol? Ma mica si risolvono. IO consiglio di andare a fare una bella terapia e parlarne con uno specialista prima che si superino certi limiti e si rischi la vita… basta una distrazione o un biocchiere di troppo.

  11. Ma a parte ai classici danni che provoca l’alcolismo, pensando ad esempio al fatto di mettersi alla guida e ammazzarsi o fare un incidente e ammazzare qualcun altro… Pensate alla cirrosi ei tumori e a tante altre brutte conseguebze. E ogni volta che esagerate dovreste domandarvi: ne vale la pena?n Un bicchiere di troppo può uccidermi… Non eccedete mai !!! E poi l’alcol ingrassa, lo dico soprattutto alle donne ahahhhaha

  12. C’è che beve come una spugna e poi butta l0’anima,… ma nomn sanno divertirsi i ragazzi di oggi? Li vedo per locali sempre con birre e cocktails in mano. non si staccano mai.questa è una dipendenza e va curata subito con psioterapeuta

  13. Evitate di mettervi alla guida se alzate il gomito. Un bicchiere di troppo o una piccola disattenzione possono costare la vita a voi e ai vostri cari…Quindi, andateci piano. E poi penso che durante questa quarantena abbiate fatto la scorta e ci potrebbero essere persone che ne hanno abusato stando a casa. Attenzione a cirrosim ecc…

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube