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Consegna della busta paga: ultime sentenze

6 Settembre 2022
Consegna della busta paga: ultime sentenze

Firma apposta dal lavoratore sulla busta paga; prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione; avvenuta consegna della sola busta paga; obbligo, imposto al datore di lavoro di effettuare i pagamenti delle retribuzioni tramite cedolini paga.

La firma del lavoratore sulla busta paga

I prospetti paga o buste paga, anche eventualmente sottoscritti dal lavoratore con la formula ‘per ricevuta’ non sono sufficienti a provare l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, potendo costituire prova solo dell’avvenuta consegna delle buste paga, restando a carico del datore di lavoro, in caso di contestazione, la prova dell’avvenuto pagamento.

Tribunale Parma sez. I, 04/04/2022, n.26

Onere del datore di lavoro

E’ onere del datore di lavoro consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (‘buste paga’ o ‘cedolini’); detti prospetti, anche se corredati dalla formula ‘per ricevuta’ e sottoscritti dal prestatore d’opera non provano l’effettivo pagamento della retribuzione, posto che le tale dicitura prova solo l’avvenuta consegna della busta paga, restando a carico del datore di lavoro, in caso di contestazione, la dimostrazione dell’avvenuta retribuzione.

Corte appello Brescia sez. lav., 29/03/2022, n.72

Lavoro subordinato e prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione

In tema di lavoro subordinato, la prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, dunque anche del TFR – che ha natura di retribuzione differita all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro -, è particolarmente rigorosa. Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l’accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest’ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell’intenzione di accettare l’atto risolutivo, significato negoziale.

Pertanto neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi della L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, prova l’avvenuto pagamento, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata; e l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti.

Tribunale Castrovillari sez. I, 16/06/2021, n.1108

Buste paga: la sottoscrizione del lavoratore 

La mera sottoscrizione delle buste paga non è idonea di per sé sola a provare, neppure in via presuntiva, il pagamento, ben potendo la firma del lavoratore significare l’avvenuta consegna della sola busta paga.

Tribunale Paola, 05/12/2019, n.487

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga

La sottoscrizione costituisce prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga, ma non del pagamento della cifra indicata.

Tribunale Bari sez. lav., 13/05/2019, n.2047

Prova dell’avvenuta consegna della busta paga

Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza tra la retribuzione percepita dal lavoratore e quella risultante dai prospetti di paga. Pertanto, è sempre possibile l’accertamento dell’insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga, le quali – dunque – non assumono carattere di confessione. Il lavoratore ha il diritto di azionare le proprie pretese retributive, non contenendo la suddetta sottoscrizione alcuna volontà abdicativa all’esercizio di tale diritto, ma grava sullo stesso l’onere di dimostrare che le somme percepite a titolo di retribuzione sono inferiori a quelle indicate in busta paga.

Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 21/11/2018, n.1598

Firma per ricevuta sulla busta paga: cosa prova?

Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell’effettivo pagamento, che deve essere provato dal datore di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, n.21699

L’effettivo pagamento della retribuzione

Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l’accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest’ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell’intenzione di accettare l’atto risolutivo, significato negoziale.

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, n.29367

Retribuzione del lavoratore: obbligo di consegna della busta paga

L’obbligo gravante sul datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti, al momento di corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non implica l’invalidità dei pagamenti eseguiti in violazione dello stesso e non costituisce prova degli stessi. Tuttavia, è onere del datore di lavoro, ex art. 2697 c.c., fornire la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti. Rileva, al momento della dazione delle buste, il comportamento tenuto dalle parti tanto come criterio ermeneutico atto a determinare il contenuto della sottoscrizione, quanto per provare l’avvenuto adempimento.

Tribunale L’Aquila sez. lav., 28/06/2018, n.88

Busta paga firmata dal lavoratore per ricevuta: prova il pagamento della retribuzione?

In tema di valore probatorio dei prospetti paga in ordine all’effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati, l’adempimento dell’obbligo del datore di lavoro di consegnare ai lavoratori dipendenti, all’atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non equivale alla prova del pagamento, dì talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro. Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro.

La sottoscrizione del lavoratore, anche se “per quietanza”, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza, anche con testimoni. Tanto più la sottoscrizione “per ricevuta” non implica, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata sulla busta paga. Infatti, la dicitura “per ricevuta” può anche significare la avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro.

Pertanto, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro di buste paga firmate per ricevuta, è sempre possibile espletare accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. lav., 24/05/2018, n.1443

Obbligo inerente alla consegna del prospetto o busta paga

Avendo le parti convenuto la prosecuzione del rapporto di lavoro almeno sino ai primi giorni del mese, ciò fa sorgere in capo alla datrice di lavoro l’obbligo, previsto dall’art. 1 della L. n. 4 del 1953, di consegna della busta paga relativa a tale ultimo mese in cui il lavoratore ha o avrebbe dovuto prestare servizio, con l’indicazione della durata prevista del rapporto, l’assenza ingiustificata che vi fosse stata del dipendente, nonché le relative trattenute collegate alla stessa e, infine, il dato di consuntivo di quanto fosse dovuto al lavoratore, anche per competenze di fine rapporto.

L’obbligo inerente alla consegna del prospetto o busta paga deve essere adempiuto dal datore di lavoro al momento della corresponsione della retribuzione, come previsto dall’ art. 3 L. n. 4 del 1953. Il datore di lavoro deve utilizzare le medesime modalità di tempo e di luogo per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria e per l’assolvimento dell’obbligo “contestuale” (“all’atto della corresponsione della retribuzione”) di consegna della busta paga, considerato, peraltro, che lo scopo della stessa è quello di far verificare immediatamente la corrispondenza tra quanto scritto sul documento e la retribuzione corrisposta e che, perciò, la consegna della retribuzione e della busta paga avvengono contestualmente.

Tribunale Milano sez. lav., 10/09/2014, n.2553

Pagamenti delle retribuzioni tramite cedolini paga

L’obbligo, imposto al datore di lavoro dalla l. 5 gennaio 1953 n. 4, di effettuare i pagamenti delle retribuzioni tramite cedolini paga, non interferisce in alcun modo con la disposizione di cui all’art. 2955, comma 1, n. 2, c.c., né con quella di cui all’art. 2956, comma 1, n. 1, c.c., in tema di prescrizioni presuntive, attenendo detto obbligo all’aspetto pubblicistico del rapporto di lavoro, in funzione di controllo della regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi connessi con il rapporto medesimo, mentre la disciplina delle prescrizioni presuntive riguarda i profili privatistici del rapporto.

Ne consegue che la prescrizione presuntiva si applica anche ai rapporti di lavoro formalizzati per i quali il pagamento della retribuzione è accompagnato da consegna di busta paga, senza che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma (operata con la sentenza n. 63 del 1966 della Corte cost.) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, ferma la possibilità, in sede di giudizio, di deferire alla controparte che abbia eccepito la prescrizione presuntiva il giuramento decisorio.

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2009, n.19864

L’omessa consegna del prospetto paga: sanzioni

La consegna al lavoratore del prospetto paga costituisce un adempimento non inerente al collocamento del lavoratore, ma alla fase successiva dell’attuazione del rapporto di lavoro, avente carattere non meramente formale bensì sostanziale, essendo la busta paga una fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro.

Ne deriva che la disposizione dell’art. 5 l. n. 4 del 1953, che sanziona l’omessa consegna del prospetto paga, non è stata abrogata dall’art. 116, comma 12, l. n. 388 del 2000, che comporta l’abolizione delle sanzioni amministrative relative, tra l’altro, a violazione di norme sul collocamento di carattere formale.

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2007, n.17421

Consegna della busta paga al lavoratore

Non integra il requisito della forma scritta del licenziamento, richiesto dall’art. 2 della L. 15/7/66 n. 604, la consegna al lavoratore della busta paga con indicazione delle competenze di fine rapporto e della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Corte appello Firenze, 06/04/2006

Obbligo del datore di lavoro di consegnare la busta paga

L’obbligo legale del datore di lavoro di consegnare al prestatore di lavoro la busta paga non esclude la legittimità dell’ordine impartito al dipendente di non operare la consegna all’interessato; pertanto, l’inottemperanza all’ordine costituisce illecito disciplinare, ma non presenta gravità tale da legittimare il licenziamento.

Corte appello L’Aquila, 04/07/2002



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3 Commenti

  1. Un linguaggio più comprensibile non sarebbe meglio? Altrimenti lo sforzo di chi ha scritto la pagina è pittosto sprecato

    1. Queste sono le ultime sentenze sull’argomento, le pronunce più recenti dei giudici.
      Per maggiori chiarimenti ti consigliamo la lettura dei nostri articoli:
      -Il datore di lavoro è obbligato a consegnare la busta paga? https://www.laleggepertutti.it/353295_il-datore-di-lavoro-e-obbligato-a-consegnare-la-busta-paga
      -Busta paga voci https://www.laleggepertutti.it/356496_busta-paga-voci
      -Busta paga: quali sono le modalità di consegna? https://www.laleggepertutti.it/181108_busta-paga-quali-sono-le-modalita-di-consegna
      -Facsimile richiesta buste paga non consegnate https://www.laleggepertutti.it/392258_facsimile-richiesta-buste-paga-non-consegnate
      -Mancata consegna busta paga senza retribuzione https://www.laleggepertutti.it/279635_mancata-consegna-busta-paga-senza-retribuzione
      -Denuncia mancata consegna buste paga https://www.laleggepertutti.it/279977_denuncia-mancata-consegna-buste-paga

  2. Buongiorno,
    ho fatto presente al mio ex datore di lavoro che sono impossibilitato ad andare a prendere le mie ultime due buste paga vista la distanza (200 Km), ma per un chiaro sgarbo nei miei confronti non vuole inviarmele mezzo PEC.

    Tengo a precisare che mi sono stati fatti gli accrediti delle due mensilità sopra citate, ma ovviamente non avendo le buste paga sono all’oscuro della reale natura di queste somme.

    La mia domanda è se in qualche modo, visto le mie continue richieste d’invio mezzo PEC dei documenti e la sua reiterata opposizione ingiustificata, c’è un modo per forzarlo all’invio via posta certificata.

    Grazie in anticipo.

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