Quali vantaggi derivano dalla condizione di invalidità?


Benefici per l’invalido: protesi e ausili, assegno d’invalidità, pensione d’inabilità, Ape sociale, pensione anticipata precoci, collocamento mirato.
L’invalidità consiste nella riduzione della capacità lavorativa della persona (o della capacità di svolgere compiti e funzioni propri dell’età), derivante da un’infermità o da una menomazione. Può essere generica, se riferita alla generalità delle attività lavorativa, oppure specifica, cioè riferita a mansioni confacenti all’esperienza, alle attitudini ed alle competenze dell’interessato [1].
L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap, che è la condizione di svantaggio sociale derivante da un’infermità o una menomazione; nello specifico, è considerato portatore di handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
La condizione d’invalidità non deve essere confusa nemmeno con la non autosufficienza, che consiste nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza permanente, o nell’impossibilità permanente di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore.
In ogni caso, è bene sapere che l’invalido può essere contemporaneamente, sia portatore di handicap che non autosufficiente.
Ma quali vantaggi derivano dalla condizione di invalidità?
Colui che è riconosciuto invalido ha diritto a diverse agevolazioni, che variano, però, sia in base alla percentuale d’invalidità, cioè di riduzione della capacità lavorativa, che in base alla tipologia d’invalidità riconosciuta, generica o specifica.
I benefici che derivano dalla condizione di invalidità possono essere di tipo economico, lavorativo, previdenziale, fiscale, sanitario, in base alla categoria di appartenenza ed al perfezionamento dei requisiti volta per volta richiesti.
È indispensabile, comunque, sapere che l’invalidità può dare luogo a benefici e agevolazioni quando è riconosciuta da una specifica commissione medica. Per il riconoscimento è necessario, dopo aver ottenuto l’apposita certificazione medica introduttiva rilasciata dal proprio medico curante, inoltrare all’Inps la domanda d’invalidità. Questa domanda serve per il riconoscimento dell’invalidità civile ed eventualmente anche di handicap, non autosufficienza, cecità o sordità.
Osserviamo i principali vantaggi, rinviando alla Guida invalidità e legge 104 ed alla Guida alle agevolazioni legge 104 e invalidità per una trattazione più completa.
Indice
Invalidità pari o superiore al 33%
Se all’interessato è riconosciuta un’invalidità civile in misura almeno pari a un terzo, ossia al 33,33%, questi può aver diritto a protesi ed ausili, se previsti in relazione alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica.
La commissione medica può inoltre, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità riconosciuta, indicare sul verbale il diritto al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili. Il contrassegno è rilasciato dal proprio Comune di residenza.
Invalidità superiore al 45%
Chi possiede una percentuale d’invalidità civile superiore al 45% ha la possibilità di usufruire del collocamento mirato previsto dalla Legge 68 [2]. Per questi e per altre categorie d’invalidi, difatti, è previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati ai disabili.
Nel dettaglio, appartengono alle categorie protette i seguenti lavoratori disabili:
- le persone in età lavorativa con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, in possesso di un’invalidità superiore al 45%;
- gli invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’Inail, superiore al 33%;
- i ciechi assoluti o con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi;
- i sordomuti, cioè le persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
- le persone che percepiscono l’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, o pensione d’invalidità civile, per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
- gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1° all’8° categoria.
Per saperne di più: Come iscriversi alle liste di collocamento mirato.
I lavoratori con invalidità civile superiore al 45%, se disabili psichici, possono inoltre essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul collocamento obbligatorio, purché assunti almeno con un contratto part-time del 50% più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana). Questo anche qualora risultino già disabili al momento dell’assunzione, ma non siano stati avviati attraverso il collocamento obbligatorio.
Per poter considerare il disabile all’interno della quota di riserva, è sufficiente che l’azienda presenti un’apposita richiesta d’inserimento di persona con disabilità nella quota d’obbligo.
Invalidità superiore al 50%
I lavoratori dipendenti, con invalidità riconosciuta superiore al 50%, possono fruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno.
Il congedo è retribuito come le assenze per malattia, ma non rientra nel periodo di comporto, cioè nel periodo massimo di conservazione del posto.
I costi sono, però, a carico dell’azienda, quindi la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento. In parallelo a quanto previsto per le assenze per malattia, ai dipendenti pubblici, per i primi 10 giorni di assenza, viene corrisposto il solo trattamento economico fondamentale, escludendo sia indennità ed emolumenti aventi carattere fisso e continuativo, che ogni altro trattamento accessorio. Questa riduzione si applica per ogni episodio di malattia, quindi per ogni congedo per cure
Invalidità superiore al 60%
I lavoratori dipendenti con invalidità almeno pari al 60% hanno la possibilità di essere computati nella quota di riserva dell’impresa presso cui sono assunti, a prescindere dall’orario contrattuale e dalla tipologia di disabilità.
Il beneficio non è riconosciuto se l’invalidità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.
Invalidità superiore ai 2/3
Per chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3 (66,66%) è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Si può godere inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica: l’esenzione ticket per invalidità non include, difatti, nella generalità dei casi, le prestazioni farmaceutiche (per maggiori informazioni è necessario rivolgersi alla propria Asl).
Solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe “C”, su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica.
I dipendenti pubblici che risultano invalidi in misura superiore ai 2/3 hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
I lavoratori (iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps o presso un fondo sostitutivo), con invalidità specifica superiore ai 2/3 hanno poi diritto, con almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio, all’assegno ordinario d’invalidità. Sono normalmente esclusi i dipendenti pubblici, salvo il possesso di contribuzione valida accreditata presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps o presso un fondo sostitutivo (si veda: Assegno ordinario d’invalidità dipendenti pubblici).
Invalidità pari o superiore al 74%
Chi possiede un’invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 74% ha diritto a un assegno di assistenza, concesso sino all’età per la pensione di vecchiaia (67 anni sino al 31 dicembre 2022) il cui importo è di 286,81 euro mensili per il 2020, con un limite di reddito di 4.926,35 euro (anche questo importo si riferisce al 2020; i valori sono rivalutati ogni anno).
La pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per invalidi civili parziali, necessita dello stato di disoccupazione, ma non richiede, come l’assegno d’invalidità ordinario, il pagamento di un minimo di contributi all’Inps, in quanto è una prestazione di assistenza.
La prestazione è incompatibile con qualsiasi pensione diretta d’invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e con tutte le prestazioni pensionistiche d’invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, comprese le rendite Inail. In questi casi, l’interessato può comunque optare per il trattamento più favorevole.
Oltre alla pensione d’invalidità civile, chi è invalido in misura almeno pari al 74% può ottenere due importanti benefici pensionistici: richiesti:
- la pensione anticipata precoci, che consente di pensionarsi con 41 anni di contributi, se si possiedono almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro versati prima del compimento di 19 anni di età;
- l’Ape sociale, un anticipo pensionistico a carico dello Stato, che permette di uscire dal lavoro con un minimo di 63 anni di età e 30 anni di contributi (28 per le donne con almeno 2 figli, 29 per le donne con un figlio).
Invalidità pari o superiore al 75%
Per chi possiede un’invalidità riconosciuta dal 75% in su sono previsti dei benefici per la pensione: nel dettaglio, per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi figurativi in più, sino ad un massimo di 5 anni.
Quest’agevolazione, detta maggiorazione contributiva, spetta a partire dalla data di riconoscimento dell’invalidità in misura pari o superiore al 75%.
Invalidità pari o superiore all’80%
Per coloro che possiedono un’invalidità specifica (non civile) pari o superiore all’80%, è previsto dal decreto Amato [3] l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, con 56 anni d’età, per le donne, e 61 anni, per gli uomini. È richiesta una finestra di attesa, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, pari a 12 mesi.
Il beneficio della pensione di vecchiaia anticipata è riservato ai soli dipendenti del settore privato: sono esclusi i dipendenti pubblici ed i lavoratori autonomi.
Invalidità del 100%
Chi è invalido al 100%, o inabile, può fruire di numerosi benefici, che dipendono, però, dal tipo di invalidità o inabilità riconosciuta:
- pensione per invalidi civili totali, o pensione d’inabilità civile: la prestazione è concessa a chi è riconosciuto invalido civile al 100%, se possiede un reddito annuo sino a 16.982,49 euro (il valore si riferisce all’anno 2020), ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l’assegno ordinario d’invalidità; per ottenere il trattamento, che ha lo stesso ammontare della pensione d’invalidità civile (286,81 euro per il 2020), non è richiesto lo stato di disoccupazione;
- pensione d’inabilità al lavoro: per il trattamento non basta l’invalidità civile del 100%, ma è richiesto il riconoscimento dell’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa; bisogna inoltre possedere almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio; il trattamento è calcolato allo stesso modo della pensione, ma è aggiunta una maggiorazione contributiva (per approfondire: Pensione d’inabilità al lavoro);
- pensione d’inabilità al proficuo lavoro e alle mansioni per i dipendenti pubblici: la pensione d’inabilità, senza maggiorazione, è riconosciuta anche ai dipendenti pubblici che sono riconosciuti inabili alle mansioni, o al proficuo lavoro (per proficuo lavoro si intende la capacità di prestare servizio in maniera continuativa ed efficace); a seconda della categoria di appartenenza e del tipo d’inabilità, sono richiesti un minimo di 15 o 20 anni di contributi;
- accompagno, o assegno di accompagnamento: hanno diritto all’indennità di accompagnamento, o accompagno, pari a 520,29 euro mensili (l’importo è adeguato annualmente), gli invalidi al 100% non autosufficienti, cioè impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza o che non possono deambulare senza l’aiuto di un’altra persona; l’assegno è riconosciuto senza limiti di reddito.
Per approfondire: Invalidità, pensioni e importi 2020.
note
[1] Art.1 L. 222/1984.
[2] L. 68/1999.
[3] D.lgs. 503/1992.