Contravvenzioni: conta la data di spedizione della multa. Il postino non fa firmare la raccomandata.
In questi giorni ci stanno arrivando molte email dai lettori che ci riferiscono di essere stati fermati dalla polizia per controlli. Come in molti già saprete, c’è grande confusione sui motivi che consentono alle persone di uscire di casa. Le deroghe alle restrizioni domiciliari sono poco chiare, generiche e spesso soggette all’interpretazione delle Regioni. Così non capita di rado che alcuni poliziotti ritengano di dover elevare delle multe per motivi apparentemente incomprensibili. Il caso tipico – ed anche più frequente – è quello del figlio che accompagna il padre a fare la spesa o quello di chi fuma la sigaretta sotto casa ma, nel fare quattro passi a piedi, si allontana troppo dal portone, sino a superare la soglia dei fatidici 200 metri.
Ci viene così segnalato che la polizia raccoglie i dati delle persone anticipando un successivo verbale. Verbale però che tarda ad arrivare. Così ci viene chiesto quanto tempo ha la polizia per inviare la multa?
Premesso che non si tratta propriamente di multe (nozione che viene tecnicamente riferita solo al diritto penale e, quindi, ai reati) ma di sanzioni amministrative, ci sono due importanti osservazioni da fare.
La prima. Ai sensi della legge che regolamenta le sanzioni amministrative (la legge n. 689/1981), l’organo accentratore ha 90 giorni di tempo per spedire il verbale al trasgressore. Conta la data in cui la busta della raccomandata viene consegnata all’ufficio postale e non quella in cui la stessa viene portata a casa del trasgressore. Quindi, è ben possibile ricevere la contravvenzione anche oltre il 90° giorno, a seconda dei ritardi dell’ufficio postale.
Il termine inizia a decorrere non da quando il verbale viene redatto dalla polizia nel proprio ufficio ma da quando viene rilevata l’infrazione, ossia dal momento stesso in cui il cittadino viene “pescato” a violare le restrizioni domiciliari.
Attenzione però. Il decreto Cura Italia ha riscritto anche le regole per la consegna delle lettere raccomandate. Per prevenire il contagio, fino al 30 giugno, non ci sarà la firma del destinatario per ricevuta e tutti gli adempimenti saranno effettuati dal postino.
Il portalettere eviterà il contatto personale con i destinatari, lascerà il documento nella buca delle lettere e firmerà lui stesso la ricevuta di consegna. Trattandosi di un pubblico ufficiale, la sua attestazione avrà fede pubblica. Pertanto, bisognerà curare il controllo quotidiano della cassetta condominiale e verificare che non vi siano lettere.
Tale procedura viene adottata unicamente dopo che il portalettere si è accertato della presenza presso il domicilio del destinatario dell’atto (o di altra persona abilitata al ritiro), evidentemente suonando il citofono/campanello.
Dal giorno della notifica decorre il termine per presentare eventuali opposizioni.