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Denuncia per non far avvicinare una persona

17 Luglio 2020 | Autore:
Denuncia per non far avvicinare una persona

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: quali condizioni affinché il giudice possa emanare questa misura cautelare?

Prevenire è meglio che curare; un vecchio adagio che ben si presta a descrivere anche la situazione di chi è vittima di continue minacce e molestie da parte di terze persone. In casi del genere, per evitare che dalle parole si passi ai fatti, è bene impedire sin da subito a colui che mostra cattive intenzioni di potersi avvicinare al bersaglio delle proprie minacce. È possibile fare ciò? Si può sporgere una denuncia per non far avvicinare una persona?

Come ti spiegherò nel corso di questo articolo, in Italia non è possibile sporgere denuncia e ottenere automaticamente il divieto di avvicinamento alla vittima. Questa decisione, infatti, è rimessa alla prudente valutazione dell’autorità giudiziaria la quale, se ravviserà la presenza di determinati reati e riterrà essere opportuno un ordine restrittivo, emanerà un’ordinanza con cui stabilire la misura cautelare denominata divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Se ritieni di aver bisogno anche tu di un provvedimento del genere, allora ti invito a proseguire nella lettura: vedremo come funziona una denuncia per non far avvicinare una persona.

Divieto di avvicinamento: cos’è?

Il divieto di avvicinamento è una misura cautelare che viene emanata dal giudice allorquando ricorrano determinate condizioni, e cioè:

  • si proceda per determinati delitti;
  • vi sia un concreto pericolo per l’incolumità della persona offesa.

Dunque, anche se si è solamente durante la fase delle indagini e ancora non si è stabilita la colpevolezza o meno dell’indagato, il giudice può ordinargli di non avvicinarsi alla persona che lo ha denunciato.

È bene ribadire che il divieto di avvicinamento è stabilito solamente dal giudice: a riguardo non può decidere il magistrato del pubblico ministero né la persona che sporge denuncia.

Divieto di avvicinamento alla vittima: in cosa consiste?

Secondo la legge [1], con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’indagato/imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Per garantire l’osservanza di tale divieto, il giudice può imporre al destinatario della misura l’obbligo di indossare particolari strumenti elettronici che ne facilitino il controllo negli spostamenti: classico esempio è il braccialetto elettronico.

Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

Il giudice può perfino spingersi a vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo (telefono, internet, ecc.), con la persona offesa o con i familiari di questa.

Il divieto di avvicinamento può attenuarsi solamente nell’ipotesi in cui il destinatario della misura cautelare debba necessariamente frequentare determinati luoghi per valide ragioni, ad esempio per motivi di lavoro. In tali casi, il giudice prescrive le modalità con cui può avvenire la frequentazione di detti luoghi.

Divieto di avvicinamento: per quali reati?

Come detto nel primo paragrafo, il giudice può ordinare il divieto di avvicinarsi alla persona offesa solamente al ricorrere di alcuni reati. In altre parole, solamente la denuncia per determinati delitti può dar luogo, se il giudice lo ritiene, al divieto di avvicinamento.

Secondo la legge [2], il divieto di avvicinamento può essere applicato solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Dunque, affinché il giudice possa disporre un divieto di avvicinamento occorre che la denuncia abbia riguardato un delitto che sia punito almeno con la reclusione (massima) di tre anni.

In questa categoria di reati rientrano, a solo titolo di esempio, lo stalking, le lesioni personali gravi, i maltrattamenti familiari e, in generale, le maggiori forme di violenza nei confronti di una persona.

Denuncia per ottenere il divieto di avvicinamento

Se vuoi denunciare una persona e ottenere che a questa venga impedito di avvicinarsi a te, occorre che la denuncia abbia ad oggetto un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Ma non solo: come ricordato nel primo paragrafo, oltre al ricorrere di determinati reati occorre anche che il giudice ritenga fondamentale la misura cautelare per preservare l’incolumità della vittima.

Tizio pedina costantemente Caia, con la quale in passato ha avuto una relazione sentimentale. Dopo mesi passati a sfuggire agli appostamenti di Tizio, Caia sporge denuncia per stalking. Nel frattempo, Tizio ha trovato lavoro all’estero. Il giudice non potrà ordinare il divieto di avvicinamento perché non c’è più pericolo che la condotta si ripeta.

All’interno della denuncia potrai sicuramente chiedere alle autorità di disporre il divieto di avvicinamento ma, come più volte ricordato nel corso di questo articolo, sarà solo e soltanto il giudice a decidere: in pratica, il denunciante non ha il potere di ottenere il divieto di avvicinamento in base alla sola sua volontà.

Divieto avvicinamento: cosa succede in caso di violazione?

Cosa accade in caso di violazione del divieto di avvicinamento? Ebbene, la violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa è un reato sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni [3].

Ma non solo: la violazione del divieto di avvicinamento può comportare l’inasprimento della misura cautelare. Secondo la legge [4], in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione.

Dunque, è possibile che colui che violi l’ordine di non avvicinarsi alla persona offesa rischi non solo il reato, ma anche di vedersi comminata una misura cautelare più severa, come ad esempio gli arresti domiciliari o perfino la custodia in carcere.


note

[1] Art. 282-ter cod. proc. pen.

[2] Art. 280 cod. proc. pen.

[3] Art. 387-bis cod. pen.

[4] Art. 276 cod. proc. pen.

Autore immagine: Canva.com


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