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Firma: prima il nome o il cognome?

21 Aprile 2020
Firma: prima il nome o il cognome?

Si può contestare una firma diversa da quella fatta in precedenza? Come deve essere la firma e che succede se cambia nel tempo?

Al momento della firma, va prima il nome o il cognome? Non è una domanda frequente: chi sottoscrive un documento si limita, il più delle volte, ad apporre una sigla o uno scarabocchio, frutto più dell’abitudine che di una attenta meditazione. Tuttavia a qualcuno può sorgere ugualmente il dubbio: è più corretto firmare nome+cognome oppure cognome+nome? Cosa prevede la legge a riguardo? Cerchiamo di scoprirlo in questa breve guida.

Firma: va prima il nome o il cognome?

Non c’è alcuna norma di legge che stabilisca di firmare prima con il nome e poi il cognome o, viceversa, prima con il cognome e poi il nome. Tutte le volte in cui una norma richiede una sottoscrizione si limita a parlare genericamente di «firma», sottintendendo con ciò le generalità anagrafiche del soggetto. Il che significa, ad esempio, che se una persona è registrata all’anagrafe come Giuseppe Maria Rossi, dovrà firmarsi in questo modo anche se tutti gli amici lo chiamano Peppe. 

La prassi comunque è quella di firmare prima con il nome e poi con il cognome. Questo perché il Codice civile, all’art. 6, quando parla di diritto al nome, menziona prima il prenome (ossia il nome) e poi il cognome.

Anche l’Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. 396/2000) stabilisce che una persona nel “disciplinare il contenuto degli atti dello Stato civile” deve indicare:

  • nome;
  • cognome;
  • luogo e data di nascita;
  • cittadinanza;
  • residenza.

Anche qui quindi il nome è indicato prima del cognome.

Si tratta comunque di un ordine temporale che non implica alcun obbligo, per cui ciascun cittadino resta sempre libero di firmare prima con il cognome e poi con il nome, soprattutto se ha sempre fatto in questo modo.

Come si firma?

Di norma, la firma che viene richiesta sugli atti pubblici o sui documenti amministrativi deve essere leggibile, deve cioè essere chiaro il nome e il cognome del soggetto, indifferentemente se venga riportato prima l’uno o l’altro.

Invece sugli atti privati è possibile firmare con una semplice sigla o uno scarabocchio, a condizione che si tratti dello stesso segno di riconoscimento utilizzato di norma dal soggetto.

Scopo della firma è infatti risalire all’identità del soggetto che ha sottoscritto il documento attraverso il riconoscimento della grafia. Quindi non conta tanto ciò che viene scritto ma «come» ciò avviene.

Tanto è vero che, nelle perizie calligrafiche, il tecnico non si limita a leggere il testo della sottoscrizione ma ne valuta una serie di indici: dalla grafia all’impugnatura della penna, dalla velocità della scrittura alla pressione sul foglio. Sono tutti elementi, questi, che possono essere ricostruiti attraverso attente analisi scientifiche che oggi vengono eseguite anche attraverso l’ausilio di software.

Un esempio classico di ciò si ha all’apertura di un conto corrente bancario. La filiale chiede al proprio cliente di “depositare” una firma, ossia di apporre una sottoscrizione – quella da lui normalmente utilizzata – su un documento; questa servirà da raffronto, per tutti gli impiegati, ogni volta in cui dovranno cambiare un assegno emesso dallo stesso correntista. In questo modo, lo sportellista potrà valutare la corrispondenza della sottoscrizione apposta sul titolo con quella depositata in precedenza dal correntista. La banca è responsabile se dovesse pagare un assegno con una firma macroscopicamente diversa da quella depositata presso la filiale.

Chi può contestare la firma?

Ammettiamo che tu abbia sempre firmato in un modo, ad esempio prima il cognome e poi il nome, e che, a partire da un determinato momento della tua vita, abbia deciso di modificare tale abitudine, anteponendo il nome. Puoi farlo? Assolutamente sì. Per legge, infatti, l’unica persona che può contestare una firma è colui che l’ha apposta. Ad esempio, se una compagnia del gas dovesse chiederti il pagamento di una fattura per un ordine di acquisto sul quale è presente una sigla, ma che tu ritieni che non sia la tua, spetta a te disconoscerla (a tal fine è sufficiente una espressa dichiarazione, meglio se per iscritto). 

Viceversa, se richiedi il passaggio da una compagnia del telefono ad un’altra e quest’ultima dovesse ritardare le procedure di cambio dell’operatore, non potrebbe poi giustificare il proprio inadempimento sostenendo che la firma sul documento non è leggibile o sembra riportare un nome e cognome diverso. 

Se una persona intende contestare una firma, sostenendo che non è la propria, se l’atto su cui è apposta è una semplice scrittura privata, spetta alla controparte dimostrare l’autenticità della sottoscrizione. Viceversa, se si tratta di un atto pubblico (ad esempio un rogito notarile o la ricevuta di una raccomandata), spetta a chi contesta la firma provare che non è la propria. E lo potrà fare solo con una apposita procedura che va sotto il nome di «querela di falso». 



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3 Commenti

  1. Di diverso avviso sembra essere l’inps che spesso blocca le pratiche on Line sostenendo una difformità tra firma analogica e quella apposta sul documento di identità allegato. In base a come gli gira all’impiegato che tratta la pratica. (Per esempio nella richiesta di conversione del pin da semplice a dispositivo)

  2. Si tirano fuori sempre conigli dal cappello, io sono del 1976 e mi hanno insegnato a scuola quando firmavamo i temi prima il cognome poi il nome, perché si vuole stravolgere sempre tutto?

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