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Scrittura privata autenticata con formula esecutiva

22 Aprile 2020
Scrittura privata autenticata con formula esecutiva

Scrittura transattiva: come formalizzare e rendere esecutivo l’accordo per il pagamento delle somme di denaro. 

A seguito di una lunga vertenza legale, tu e il tuo avversario siete finalmente arrivati a un accordo. I vostri avvocati vi hanno proposto di firmare un atto di transazione e, successivamente, di autenticare le rispettive firme davanti a un notaio. 

Vi hanno poi suggerito di far apporre sull’atto la «formula esecutiva» in modo tale che, se qualcuno di voi non dovesse adempiere, ci sarà la possibilità di ricorrere all’ufficiale giudiziario e a un pignoramento. 

Non sei un esperto di legge e, non avendo mai sentito parlare di tale soluzione, vuoi saperne di più. Come funziona la scrittura privata autenticata con formula esecutiva? Cerchiamo di fare chiarezza su tale aspetto.

In questo articolo cercheremo di riassumere tutti i concetti principali relativi agli accordi tra privati in modo da comprendere quali forme è più conveniente utilizzare per non rischiare nulla.

Cos’è una transazione?

Per meglio spiegare cosa sia una “scrittura privata autenticata con formula esecutiva” è necessario partire da alcuni concetti chiave di carattere giuridico. Partiamo dalla transazione: questo termine indica un accordo volto a definire una lite. Nella sostanza si tratta di una sorta di contratto, un documento cioè dove le parti, rinunciando ciascuna a una parte delle proprie pretese, raggiungono un punto in comune in modo da prevenire o porre fine a una controversia.

Insomma, la transazione è un’intesa che chiude per sempre una lite.

Il problema della transazione rispetto alla sentenza

Quando due o più persone si fanno causa, la sentenza del giudice che decide la controversia si definisce titolo esecutivo: è cioè un documento che, se presentato dinanzi a un ufficiale giudiziario, consente di avviare un pignoramento contro la parte inadempiente.

Mariano fa causa a sua cugina Ludovica. Il giudice gli dà ragione e condanna Ludovica a pagare a Mariano 10mila euro, ma lei non lo fa. Mariano allora, con la sentenza di condanna, si reca presso l’ufficiale giudiziario per pignorare la casa della debitrice. 

La caratteristica di titolo esecutivo è riconosciuta solo ad atti specifici indicati dall’articolo 474 del Codice di procedura civile, ossia:

  • le sentenze, i decreti ingiuntivi non opposti nei 40 giorni, le ordinanze di sfratto e tutti gli altri provvedimenti del giudice cui la legge attribuisce tale caratteristica;
  • gli assegni per sei mesi dalla loro emissione;
  • le cambiali per tre anni dalla loro emissione;
  • le scritture private autenticate, quando contengono obblighi di pagare somme di denaro;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale come, ad esempio, il contratto di mutuo con la banca. 

Chi possiede uno di questi documenti, quindi, può agire contro il debitore che non adempia ai propri obblighi.

Come si vede, la semplice scrittura privata, ossia il documento firmato tra due o più soggetti, non è un titolo esecutivo. Quindi se due persone firmano un contratto, una intesa commerciale o una transazione, in caso di inadempimento di una delle due, l’altra non può procedere direttamente al pignoramento ma dovrà prima fare una causa o chiedere un decreto ingiuntivo. In questo modo, si potrà procurare il titolo esecutivo e avviare l’esecuzione forzata.

Cos’è una scrittura privata autenticata?

Una scrittura privata autenticata è una scrittura redatta da due o più soggetti privati (eventualmente con l’assistenza dei rispettivi avvocati) le cui firme però sono state autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale. 

La caratteristica principale di tale documento è di avere una “forza” maggiore rispetto a quella di una normale scrittura privata. La prima conseguenza è che nessuno dei soggetti firmatari potrà disconoscere la propria firma (in realtà lo potrebbe fare con una «querela di falso» ma si tratta di un procedimento costoso, lungo e difficoltoso). Insomma chi sottoscrive una scrittura privata autenticata non può, in un successivo momento, dire che la firma non è propria.

La seconda caratteristica della scrittura privata autenticata, quando contiene obblighi di pagamento di somme di denaro, è di costituire un titolo esecutivo al pari di una sentenza. 

Quindi, affinché tale forza si realizzi, è necessario che le parti che intendono firmare il contratto o la transazione si rechino da un notaio o da altro pubblico ufficiale (ad esempio il segretario comunale) e facciano autenticare le firme.

L’originale vale quindi come titolo esecutivo. 

Il creditore che non ottiene ciò che il debitore ha promesso nella scrittura in questione, può quindi agire con il pignoramento senza dover prima fare causa. 

Prima ancora di avviare il pignoramento, però, il creditore deve notificare al debitore il cosiddetto atto di precetto, ossia un ultimo avvertimento a corrispondere le somme dovute entro 10 giorni. Nell’atto di precetto va riportato, per intero, tutto il contenuto della scrittura privata autenticata. 

Formula esecutiva sulla scrittura privata autenticata

Secondo i commentatori, non c’è bisogno che, sulla scrittura privata autenticata e non custodita dal notaio, venga apposta la cosiddetta formula esecutiva che invece si appone sulle sentenze e sugli atti pubblici [1].

Invece per le scritture private conservate nella raccolta del pubblico ufficiale autenticante si applica la medesima disciplina che era precedentemente prevista per gli atti pubblici e, quindi, c’è bisogno della formula esecutiva. Si tratta di una formalità che rende a tutti gli effetti l’atto in questione un titolo esecutivo. 

La richiesta di formula esecutiva va presentata in tribunale. La stessa viene apposta dal cancelliere entro circa due settimane. Ad occuparsi di questo adempimento può essere l’avvocato del creditore. Il costo dipende dal numero di pagine e dalla richiesta ordinaria o urgente di rilascio che lei può fare. 

Le spese per l’eventuale apposizione della formula esecutiva devono essere anticipate dal creditore, che poi si può rivalere sul debitore, addebitandole alle somme da questi dovute e indicandole nell’atto di precetto. 

Naturalmente, l’apposizione della formula esecutiva non è sufficiente a recuperare i soldi in caso di inadempimento del debitore: sarà quindi necessario incaricare un avvocato affinché, previa notifica del precetto, avvii un pignoramento. 


note

[1] In tal senso s’è espresso anche R. FONTANA, Accantonamenti per tre anni, in “Il Sole 24 ore” del 6 luglio 2005, senza peraltro distinguere le due species, in sintonia con il trattamento unitario previsto dal legislatore. Successivamente alla legge n. 263, l’Ufficio centrale degli archivi notarili con circolare n. 3/06 del 28 febbraio 2006 ha tenuto distinte le due species, escludendo la spedizione in forma esecutiva per le sole scritture private rilasciate in originale.


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