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App per escort: è legale o no?

23 Aprile 2020
App per escort: è legale o no?

Favoreggiamento della prostituzione: oltre all’attività di mera pubblicazione ci deve essere una cooperazione tra reo e prostituta per allestire la pubblicità della donna, per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti.

Stai per creare un’app per permettere ai clienti di recensire i loro incontri con escort e così dispensare consigli e pareri a tutti quelli che fanno ricorso al mercato della prostituzione. Ti chiedi però se tale comportamento sia lecito o se possa, invece, integrare il reato di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. Cosa prevede la legge?

Sul punto, si è già espressa la giurisprudenza. Con una serie di sentenze i giudici hanno chiarito se l’app per escort è legale o meno. Cerchiamo di fare il punto della situazione. 

Si può fare un sito internet o un’app per prostitute?

Il reato di favoreggiamento della prostituzione non scatta per il semplice fatto di aver realizzato un sito internet ove le prostitute sono libere di iscriversi e inserire le proprie offerte alla clientela, con le foto e i recapiti telefonici. L’importante è che il titolare del dominio web non svolga alcuna attività per promuovere tale “commercio”. In buona sostanza, scatterebbe il reato se questi svolgesse altri servizi paralleli come, ad esempio, report fotografici o convenzioni con alberghi e stanze a pagamento. 

Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, quando il vero fruitore dell’app è il cliente che scrive recensioni. Il gestore della piattaforma, se si limita a predisporre solo lo spazio web, non è neanche responsabile dei commenti scritti da terzi, a meno che, avendo avuto conoscenza di una diffamazione o altro illecito (con una diffida scritta da parte della vittima), non si adoperi per cancellarlo.

Secondo la Cassazione [1], non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione neanche la condotta di chi, essendo a capo di una società di servizi pubblicitari che si avvalga della gestione di un sito internet, vi pubblichi, dietro compenso, gli annunci pubblicitari relativi all’attività di prostituzione svolta da donne che a detta società si siano rivolte per farsi conoscere dalla clientela. Il principio vale anche nel caso in cui l’agente apporti dei ritocchi con strumenti informatici alle fotografie pubblicate sul sito, posto che tale condotta resta limitata alla prestazione di servizi ordinari senza trasmodare in un apporto aggiuntivo e personalizzato a favore delle destinatarie.

Il reato di favoreggiamento della prostituzione è integrato dalla condotta di chi pubblica su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, allorché sia accompagnata da ulteriori attività dirette ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante l’offerta e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti. Sulla scorta di ciò, la Suprema Corte [2] ha confermato la condanna per favoreggiamento della prostituzione, atteso che gli imputati, nell’ambito della gestione di un sito internet di annunci e di una rivista cartacea disponevano di un certo numero di procacciatori, che contattavano le prostitute, proponendo loro la pubblicazione dell’annuncio sulla rivista con foto e sul sito; le consigliavano sul testo da pubblicare e provvedevano direttamente ad effettuare le foto delle ragazze in pose che valorizzavano l’offerta della prestazione sessuale).

Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi, nella gestione di un sito “internet”, pubblichi su di esso gli annunci pubblicitari, quand’anche corredati delle foto, a lui inviati dalle prostitute senza svolgere alcuna attività di collaborazione organizzativa, come ad esempio la predisposizione di servizi fotografici nuovi [3].

Rapporti sessuali in videoconferenza: sono leciti?

Secondo la Cassazione [4], le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web-chat, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali, assume il valore di prostituzione e rende configurabile il reato di sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o che abbiano reso possibile i collegamenti via internet, atteso che l’attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libido, senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti.

Approfondimenti

Per maggiori informazioni leggi:


note

[1] Cassazione penale sez. III, 29/01/2013, n.20384.

[2] Cassazione penale sez. III, 21/03/2006, n.15158.

[3] Cassazione penale sez. III, 12/01/2012, n.4443

[4] Cassazione penale sez. III, 04/12/2012, n.49461.


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1 Commento

  1. Salve,
    io stavo creando un’app dove erano presenti solo recensioni.
    Ho chiamato un vostro avvocato per capire se creando un’app dove non ci fossero annunci, ma solo recensioni, non si cadesse nel reato di favoreggiamento.
    Lui mi disse che non c’era ancora una legge chiara a riguardo, mentre nell’articolo sovrastante c’è scritto che è lecito e non perseguibile quindi dalla legge.
    Ora le mie idee sono un po’ confuse, non capisco se nel mio caso si posso creare tale app senza finire in reati penali o meno.
    Mi sapreste aiutare?
    Grazie

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