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Si può chiedere gratuito patrocinio in corso di causa?

26 Aprile 2020 | Autore:
Si può chiedere gratuito patrocinio in corso di causa?

In quale momento si può beneficiare dell’avvocato gratis a spese dello Stato: se la causa è già iniziata o in appello si può presentare l’istanza all’ordine?

Con il gratuito patrocinio è possibile ottenere non solo l’avvocato gratis ma anche l’esenzione da tutte le spese legali che il processo comporta. Non tutti, però, lo sanno e, spesso, si scopre di aver diritto a tale beneficio solo quando la causa è già iniziata o quando l’avvocato inizia a battere cassa. Di qui il dubbio: si può chiedere il gratuito patrocinio in corso di causa?

Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Gratuito patrocinio: chi ne ha diritto?

Nella nostra guida sul gratuito patrocinio – a cui rinviamo per tutti gli approfondimenti del caso – abbiamo già spiegato che, per essere ammessi a tale agevolazione è necessario possedere un reddito non superiore a 11.493,82 euro. Tale soglia viene aggiornata di solito ogni due anni (quindi, il prossimo aggiornamento dovrebbe avvenire a breve). 

Con il gratuito patrocinio, la parte beneficiaria sceglie il proprio avvocato di fiducia (che deve essere iscritto nelle liste apposite) il quale poi otterrà il compenso da parte dello Stato. L’avvocato non può chiedere alcun “fondo spese” al cliente, neanche a titolo di rimborso benzina; diversamente, commetterebbe un grave illecito deontologico.

Inoltre, con il gratuito patrocinio c’è l’esenzione dal pagamento delle imposte necessarie all’avvio della causa (il cosiddetto contributo unificato) e di tutte le conseguenti spese come i bolli e le marche nonché le spese di notifica. 

Attenzione però: il gratuito patrocinio non copre la condanna alle spese legali. Pertanto, se la parte beneficiaria dovesse intraprendere una causa temeraria il giudice potrebbe condannarla a rifondere le spese processuali all’avversario, spese che questa volta non saranno garantite dallo Stato.

Quando si può chiedere il gratuito patrocinio?

Veniamo ora al quesito di partenza: si può chiedere gratuito patrocinio in corso di causa? La risposta è affermativa. La legge, infatti, ammette la possibilità di presentare la richiesta di ammissione «in ogni stato e grado della causa», quindi anche a giudizio già iniziato o in appello o in Cassazione.

Naturalmente, il gratuito patrocinio coprirà solo la parte del giudizio consumatasi dopo l’ammissione al beneficio; quindi, tutte le attività già espletate dall’avvocato andranno remunerate dal cliente di tasca propria. Ciò sta a significare che l’ammissione al gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo.

Come chiedere il gratuito patrocinio?

L’istanza deve essere presentata al consiglio dell’Ordine degli avvocati personalmente dalla parte (con allegata fotocopia di un documento di identità valido) o dal suo difensore che deve autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. In alternativa, essa può essere spedita a mezzo raccomandata a/r (allegando la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente).

Quanto al luogo in cui ha sede il consiglio dell’Ordine a cui deve essere presentata l’istanza:

  • quando il processo è in corso: è competente il consiglio in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il processo;
  • se il processo non è ancora iniziato: il consiglio dell’Ordine in cui ha sede il giudice competente a conoscere il merito della causa;
  • se si procede davanti alla Corte di Cassazione: il consiglio dell’ordine in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse segreterie del consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Il consiglio dell’Ordine fa un vaglio di fondatezza della domanda e, in caso positivo, ammette la parte al gratuito patrocinio.

Avvocato col gratuito patrocinio: può rinunciare al mandato?

L’avvocato che ha accettato di difendere un cliente con il gratuito patrocinio può anche rinunciare al mandato in un momento successivo all’instaurazione del giudizio. A tal fine, dovrà inviare una raccomandata a/r sia all’assistito sia, per conoscenza, al consiglio dell’Ordine. 

Si può cambiare avvocato col gratuito patrocinio?

Così come l’avvocato può rinunciare al mandato nonostante il gratuito patrocinio, allo stesso modo il cliente può revocare il mandato all’avvocato che gli è stato nominato recandosi allo sportello del consiglio dell’Ordine e chiedendo il cambio di avvocato.



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