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Avviso Tari non ricevuto

27 Aprile 2020
Avviso Tari non ricevuto

Tari non pagata e sanzioni: cosa rischia chi non versa l’imposta sui rifiuti?

Potrebbe avvenire di subire la notifica, da parte del Comune, di un sollecito di pagamento per la Tari – l’imposta sui rifiuti – senza però aver prima mai ricevuto il relativo bollettino. Una intimazione del genere può considerarsi valida? Cosa rischia il contribuente che non adempie?

A chiarire cosa succede in caso di avviso Tari non ricevuto è stata, da ultimo, una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia [1] che si mette sulla stessa scia della giurisprudenza della Cassazione. L’orientamento è dunque stabile anche se, a prima vista, potrebbe apparire disorientante. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Come avviene il pagamento Tari?

Il principio da cui prendere le mosse per stabilire cosa succede in caso di avviso Tari non ricevuto è il seguente: il versamento della Tari avviene su autoliquidazione e non su liquidazione d’ufficio. In buona sostanza, si basa sulla dichiarazione che fa il contribuente al Comune in cui indica gli estremi catastali dell’immobile e, così, determina l’ammontare dell’imposta da corrispondere. 

Sarà il contribuente stesso, quindi, a dover versare la Tari alle scadenze prestabilite dal Comune. Se non lo fa, subisce la sanzione pari al 30% dell’importo non versato. 

Sollecito di pagamento Tari senza avviso

A differenza delle altre imposte, nel caso della Tari non è dovuto alcun avviso preventivo al cittadino proprio perché il pagamento della tassa avviene su autoliquidazione. Questo significa che il soggetto passivo è tenuto a calcolare per suo conto l’importo da pagare e a rispettare le scadenze dettate nel regolamento comunale. 

L’avviso bonario o di pagamento, pertanto, ha solo la funzione di facilitare il compito del contribuente. 

Sulla scorta di ciò – sostiene la Ctp di Pavia – è legittima l’irrogazione della sanzione del 30%, decorsi 60 giorni dalla notifica del sollecito, nel caso in cui il contribuente non versi l’importo dovuto alle scadenze prestabilite dal Comune. 

I giudici tributari ricordano che, in materia di tassa sui rifiuti, la legge [2] non prevede una regola generale. Si dice solo che l’adempimento della Tari si basa sulla regola dell’autoliquidazione (ossia sulla dichiarazione fatta dal contribuente) e che le scadenze di pagamento dell’imposta sono decise dal Comune con almeno due rate semestrali, senza altra precisazione.  

A questo punto, il regolamento del Comune può prevedere due diverse strade per l’adempimento. 

La prima lascia l’iniziativa al contribuente il quale è chiamato a determinare da sé l’importo da pagare e effettuare il versamento alle scadenze stabilite dall’ente. 

La seconda strada è, invece, la liquidazione d’ufficio: in particolare, il contribuente deve attendere la ricezione degli avvisi di pagamento del Comune. 

La scelta tra l’una e l’altra modalità, come detta, è rimessa al regolamento locale anche se, nella gran parte dei casi, si procede tramite liquidazione d’ufficio, anche per via della difficoltà di calcolo del tributo, fondato su di una pluralità di variabili (numero occupanti e metri quadrati ovvero indici di produttività). Se, invece, viene scelta l’autoliquidazione, la regola è che se non si paga alle scadenze prestabilite si incorre in sanzione.

Spetta, dunque, al contribuente informarsi su quale scelta abbia preferito adottare il proprio Comune, evitando altrimenti brutte sorprese derivanti da solleciti di pagamento e di sanzioni.

Nel caso affrontato in sentenza, il Comune aveva prescelto una terza strada, un ibrido tra le due vie appena illustrate. Il proprietario di un immobile, in particolare, dopo aver ricevuto e ignorato un avviso bonario, era stato raggiunto da un sollecito. Tale sollecito, inoltre, non conteneva l’irrogazione della sanzione ma l’avvertimento che, in caso di omissione nei 60 giorni dalla notifica, sarebbe stata comminata la sanzione del 30 per cento. Si tratta, dunque, di una soluzione verso l’autoliquidazione “soft”. 

Avviso Tari arretrata

Ricordiamo che l’avviso di pagamento della Tari non può riguardare le annualità anteriori agli ultimi 5 anni. Tale infatti è il termine di prescrizione previsto per l’imposta sui rifiuti. Dunque, in caso di Tari mai pagata, nell’ipotesi in cui il contribuente venga raggiunto da solleciti, bisognerà versare solo gli ultimi 5 anni, comprensivi di interessi e sanzioni. 

Lo stesso termine di prescrizione è previsto anche per la relativa cartella esattoriale dell’Agente di Riscossione dei tributi locali. 


note

[1] Ctp Parma, sent. n. 70/2020.

[2] Art. 1, co. 688, legge 147/2013.


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