Parenti, affini, partner da unioni legalmente riconosciute. Ma per ora restano esclusi i fidanzati o i conviventi non registrati.
Finalmente gli italiani sanno chi sono i loro congiunti. Ci voleva il Governo affinché lo capissero. Da lunedì 4 maggio, in virtù del nuovo Dpcm, sarà possibile fare visita all’interno della propria regione ai familiari consanguinei, in linea retta e in linea orizzontale. Si parla, quindi, di nonni, genitori, figli, nipoti, fratelli, sorelle, zie e cugini. E fin qui, ci siamo.
Poi. Siccome il Codice civile riconosce tra i congiunti anche la categoria degli «affini», il Governo conferma che sarà possibile fare visita ai familiari acquisiti da parte del coniuge. In pratica: suoceri, cognati, nipoti acquisiti e via discorrendo l’albero genealogico dell’altro ramo della famiglia. E viceversa.
Il permesso di visita viene riconosciuto a chi ha un rapporto di unione civile o, comunque, di coppia giuridicamente definito, quindi chi ha un contratto di convivenza. Familiari compresi.
Ma attenzione. Non è ancora chiaro se si possa uscire di casa per andare a trovare il fidanzato o la fidanzata, oppure la cerchia di un compagno o di un convivente il cui rapporto non è stato legalmente registrato. La Cassazione li riconosce come persone interessate da un «solito e duraturo legame affettivo». Bisogna, però, che il premier confermi se tra i congiunti rientrano anche loro.
Ciao, potresti riportare la fonte?
Grazie
Ti consigliamo la lettura di questo articolo Fase 2: il documento con tutte le novità https://www.laleggepertutti.it/395207_fase-2-il-documento-con-tutte-le-novita Il Governo ha pubblicato un documento con tutti i chiarimenti relativi a ciò che si può e che non si può fare da lunedì 4 maggio. In questo articolo troverai le Faq proposte da Palazzo Chigi con le domande più frequenti e le relative risposte che riguardano gli spostamenti per lavoro, per raggiungere i congiunti, per motivi di salute o di necessità.
Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi? L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).