Impossessamento bici parcheggiata sulla via pubblica per necessità e furto aggravato.
Indice
Furto di una bicicletta in sharing
La bicicletta che viene messa a disposizione degli utenti lungo la pubblica via nell’esercizio dell’attività di bike sharing è da considerarsi esposta per necessità alla pubblica fede; pertanto, il relativo furto è da ritenersi aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
Cassazione penale sez. IV, 23/09/2021, n.36547
Furto di bicicletta lasciata in strada
Il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via integra l’aggravante di esposizione per necessità alla pubblica fede. La sussistenza dell’aggravante in parola va ricollegata alla necessità, incombente sulla persona offesa, di lasciare il velocipede in strada.
Cassazione penale sez. V, 15/07/2020, n.25035
Furto di bicicletta
In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. – “sub specie” di esposizione per necessità alla pubblica fede – nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada.
Cassazione penale sez. IV, 20/12/2018, n.16022
Furto in abitazione: l’impossessamento di una bici
Integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora.
Cassazione penale sez. V, 31/10/2018, n.1278
Finto furto della bicicletta
È configurabile il reato di atti persecutori ex articolo 612-bis del Cp in capo a lavoratore che prende costantemente in giro un collega. Lo afferma la Cassazione che respinge il ricorso del lavoratore “bullo” al quale viene confermata la condanna con l’aggravante legata al fatto che il collega preso di mira è affetto da handicap. Per la Corte, infatti, le condotte contestate dall’appendere in bacheca foto compromettenti sino al finto furto della bicicletta, non possono essere considerate come scherzi sporadici, ma vessazioni e umiliazioni sistematiche tese a ridicolizzare il collega per la sua menomazione.
Cassazione penale sez. I, 18/10/2017, n.18717
Furto di bicicletta posta dalla polizia sulla strada per fare da esca
Non sussiste la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., nel caso di furto di una bicicletta appositamente parcheggiata dalle forze dell’ordine lungo la pubblica via per fare da “esca”, non potendosi ritenere in tal caso il bene esposto per consuetudine o per necessità alla pubblica fede.
Cassazione penale sez. V, 22/06/2017, n.38749
Furto di bicicletta abbandonata senza custodia in pubblica via
Non sussiste la circostanza di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., –“sub specie” di esposizione per consuetudine alla pubblica fede – nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta, abbandonata senza alcuna custodia in una pubblica via, in quanto non può qualificarsi radicata abitudine del ciclista quella di lasciare la bicicletta sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante l’utilizzo della chiava di chiusura in originaria dotazione ovvero della catena anti-furto ordinariamente commercializzata come accessorio .
Cassazione penale sez. IV, 25/01/2017, n.9401
Furto di bicicletta aggravato da esposizione per necessità alla pubblica fede
In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. – “sub specie” di esposizione per necessità alla pubblica fede – nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada.
Cassazione penale sez. IV, 20/10/2016, n.4200
L’impossessamento di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via
La circostanza aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede per necessità, sussiste nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’impossessamento sia una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede ogni qualvolta il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada.
Corte appello Cagliari sez. II, 22/06/2015
Furto di bicicletta: l’aggravante della destrezza
In tema di furto, sussiste l’aggravante della destrezza quando l’agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, in quanto impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro. (Fattispecie in cui l’imputato aveva sottratto una bicicletta, approfittando di un’occasionale telefonata che aveva distratto il venditore).
Cassazione penale sez. V, 18/02/2015, n.20954
Furto di una bicicletta in orario notturno
Il tentato furto di una bicicletta in orario notturno ed in una strada notoriamente defilata, di modesto transito, integra la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. in quanto tende ad ostacolare la pubblica e privata difesa.
Tribunale La Spezia, 17/02/2015
Quando non sussiste l’aggravante di esposizione alla pubblica fede?
In tema di furto di una bicicletta abbandonata senza alcuna custodia in una pubblica via, non sussiste l’aggravante di esposizione per consuetudine alla pubblica fede rientrando, tale pratica, negli usi e nelle abitudini sociali, sulla base di condotte verificate come ripetitive in un ampio arco temporale e tali, pertanto, da essere riconducibili a notorietà.
Cassazione penale sez. IV, 23/01/2014, n.14785
Furto aggravato di una bicicletta
Tra la fattispecie di furto aggravato di una bicicletta ex art. 624 e 625 n. 7 c.p., e quella di porto di coltello fuori della propria abitazione ex art. 4 della legge 110/75, non è ravvisabile alcun nesso di natura finalistica e, pertanto, non essendo configurabile nella commissione di tali reati un medesimo disegno criminoso, la pena per gli stessi va applicata in regime di cumulo materiale.
Tribunale La Spezia, 27/09/2014, n.837
Bicicletta posteggiata sulla pubblica via
In caso di furto di una bicicletta posteggiata sulla pubblica via, senza che sia protetta da sistemi antifurto, è configurabile l’aggravante dell’esposizione per necessità alla pubblica fede.
Cassazione penale sez. V, 28/09/2012, n.3196
Tempo fa, ho lasciato la mia bici in un cortile, immaginando “chissà chi la vuole?”. quindi, per evitare di portarla in casa l’ho lasciata giù…invece, poi ho trovato una bella sorpresina…ed era pure vecchiotta. Mi sembra un’esagerazione rubare una bici e magari lasciare a piedi una persona che potrebbe averne bisogno…
Sono gelosissimo della mia bici. MI alleno costantemente ed è come se fosse una figlia per me… infatti, anche se sono al secondo piano e non ho l’ascensore me la salgo in braccio. Non mi è mai capitato di lasciarla nel portone… vabbene che siamo tutti conscenti tra i condomini, ma chi me lo dice che qualcuno lascia il portone aperto per sbaglio ed entra un estraneo… Ecco il motivo per cui non mi fido a lasciarla fuori
Comuni e Regioni hanno emanato provvedimenti che, per invogliare l’uso della bicicletta, scavalcano i divieti posti dai regolamenti di condominio. In Piemonte e in Lombardia, per esempio, c’è l’obbligo per i Comuni di modificare i propri regolamenti e prevedere, nei nuovi progetti di edilizia residenziale e terziaria, spazi per il deposito di biciclette. Inoltre i proprietari di edifici pubblici residenziali devono prendere provvedimenti per ospitare le bici negli spazi comuni. In particolare, il Comune di Milano si è adattato alla disposizione inserendo nel regolamento d’igiene una norma per la quale “in tutti i cortili, esistenti o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile». L’acquisto e l’installazione di rastrelliere per il parcheggio bici può essere deliberato dall’assemblea anche nel caso in cui il regolamento vieti ogni uso del cortile che non sia d’interesse comune. Secondo il tribunale di Savona, l’installazione di una rastrelliera sul marciapiede del condominio non necessita neanche della previa autorizzazione dell’assemblea, rientrando nell’attività ordinaria dell’amministratore sempre che non occupi tutta l’area. Leggi sul punto Parcheggio bici in condominio: quale maggioranza?A proposito di biciclette, il furto di un oggetto depositato nel cortile condominiale o nell’androne è considerato furto in abitazione e in quanto tale è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
Dovremmo prendere l’abitudine di spostarci con le bici quando possibile. Ti godi il paesaggio, eviti traffico, smog e tutte le conseguenze dell’inquinamento ambientale. Al Nord sono in molti ad usarla anche per andare a lavoro. E’ questione di abitudine. Un tempo, in gita, girai la città a visitare i vari paesaggi in bici…anche sotto la pioggia…Quando posso prendo la bici e faccio qualche giro anche se onestamente non sono mai andata su strada per timore di un incidente. A proposito…chi avrebbe ragione nell’incidente tra bici e auto?
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Io vivo in un condominio..Ora, visto che abito al terzo piano e non c’è ascensore ho una domanda da porvi… Ho acquistato una bici. Mi domando, per evitare di fare sali e scendi con la mia nuova bicicletta e rischiare di cadere giù per le scale, posso lasciarla nell’androne condominiale? Grazie in anticipo
Iniziamo dalla prima regola relativa all’uso delle cose comuni: non bisogna impedire agli altri condomini di fare un uso paritario dell’area. Ebbene, sicuramente una bicicletta non è così grande da occupare tutto il pianerottolo tanto da impedire agli altri di fare lo stesso. Il punto della questione si sposta però su un’altra considerazione: cosa succederebbe se tutti i condomini si comportassero così e ciascuno lasciasse la propria bici dentro l’androne? L’androne è così grande da ospitare tante bici per quanti sono gli inquilini. E soprattutto: come apparirebbe il pianerottolo in caso di un comportamento generalizzato di tale tipo?Qui arriviamo alla seconda valutazione da fare: chi lascia la bici nell’androne sta utilizzando tale spazio per lo scopo per il quale è nato? La risposta non può che essere negativa.L’androne non nasce come aria di parcheggio delle bici. Esso piuttosto serve al riparo dei condomini e all’accoglienza di questi o dei loro ospiti quando entrano nell’edificio; serve per consentire l’ingresso all’ascensore, alle scale e agli altri appartamenti. L’androne non è insomma un’area di ricovero dei veicoli. Di qui la considerazione finale: non si possono parcheggiare le bici nell’androne condominiale. Ovviamente il discorso cambia se il regolamento di condomino prevede diversamente e consente tali attività. Ma la clausola deve essere espressa in modo chiaro.Questa interpretazione è condivisa anche dalla giurisprudenza secondo non è consentito occupare stabilmente il pianerottolo, per esempio, con mobili, biciclette e altri oggetti non destinati ad abbellire questa parte comune. La Corte di Cassazione, per esempio ha sancito il diritto di esigere il risarcimento del danno nei confronti del condomino che aveva depositato, sistematicamente e per alcuni giorni, la spazzatura sul pianerottolo adiacente alla propria abitazione.Discorso diverso vale se il parcheggio avviene nel cortile: qui non viene più violata la destinazione d’uso dell’area e ben è possibile la convivenza tra le bici e il passeggio o il parcheggio delle automobili.
Sono stato al supermercato a fare la spesa ed ho lasciato fuori la mia bicicletta, lasciandola legata a un palo della luce. Lì mi sono accorto che un uomo, dal volto coperto da una visiera, la stava rubando. Mi sono catapultato contro di lui urlando ma lui è riuscito a scappare e prendersi la mia bici…Ora, l’ho lasciato andare per evitare questioni anche perché la bici era vecchia. Ma avrei potuto inseguirlo e fargliela pagare? Avrei potuto sferrare un pugno al ladro?
Alla luce di ciò la Cassazione ricorda che non si può picchiare un ladro che sta già scappando o che non ha intenzione di aggredire il derubato. L’aver subito la lesione di un diritto non consente di esercitare una sorta di «violenza reintegrativa», perciò lecita. La situazione di pericolo deve essere attuale e incombente. Non è neanche possibile parlare di legittima difesa quando il pericolo è ormai lontano; pertanto non si può sparare al ladro che ormai è scappato con la refurtiva.Chi viene aggredito può reagire ed esercitare la legittima difesa solo se non ha altra alternativa per salvare se stesso o un proprio caro dall’aggressione che esercitare l’uso della forza. L’alternativa deve essere: o reagire o subire. Quindi è esclusa la legittima difesa se la vittima ha tutto il tempo di nascondersi, chiamare la polizia o se non sta subendo alcun rischio come nel caso di chi vede il ladro scappare con la propria roba.La legge non riconosce l’ipotesi di violenza legittima, al di fuori delle situazioni di necessità, che si riferiscono a pericoli estremi e non certo alla necessità del genitore di adoperarsi per recuperare la bicicletta rubata al figlio.
Quali conseguenze sono previste per chi ruba una bicicletta? Posso fare una denuncia alla polizia per il furto di una bici o mi ridono in faccia? Cioè se non so chi sia stato come posso fare?
Chi ruba una bicicletta rischia la reclusione fino a tre anni con la multa da 154 a 516 euro. Pertanto, il ciclista vittima del furto può denunciare la sottrazione alla polizia o ai carabinieri. La querela si può sporgere personalmente, senza bisogno di un avvocato: le autorità si limiteranno a raccogliere le dichiarazioni del proprietario e a redigere un verbale. Se il derubato non conosce il nome dei ladri, perché il furto è avvenuto di nascosto o mentre questi non era presente sul luogo, la denuncia andrà presentata «contro ignoti». Se, viceversa, si conosce il responsabile – e si hanno le prove di ciò che si afferma – la denuncia andrà effettuata indicando il nome e il cognome o gli altri elementi identificativi del ladro (ad esempio, il vicino di casa che abita al primo piano).La querela verrà poi trasmessa alla Procura della Repubblica. Verosimilmente, nel caso di denuncia contro ignoti, il procedimento verrà archiviato in mancanza di elementi indiziari da cui iniziare le indagini; diversamente, verranno avviate le indagini contro il colpevole.
Come detto, chi ruba una bicicletta rischia la reclusione fino a massimo 3 anni e la multa da 154 a 516 euro. È prevista l’aggravante della pena – che sale da 1 a 6 anni di reclusione e la multa da 103 a 1.032 euro – se la bicicletta è esposta alla cosiddetta «pubblica fede», ossia viene lasciata dal proprietario senza particolari protezioni (quindi senza lucchetto o altri sistemi di ancoraggio) in un luogo pubblico, facendo leva sulla consuetudine sociale. Secondo una sentenza della Cassazione, l’aggravante in commento non scatta a carico di chi ruba una bici lasciata incustodita per strada: non si può infatti ritenere radicata l’abitudine di lasciare le due ruote senza una minima protezione (come, ad esempio, la catena al palo della luce o alla segnaletica stradale), specie in città. L’aggravante dell’esposizione alla fede pubblica scatta invece quando il titolare lascia la bici al di fuori di un negozio ove ha urgenza di sbrigare una veloce commissione: la piccola incombenza della vita quotidiana non richiede, di norma, l’uso di particolari protezioni perché si ritiene – a torto o ragione – che, in pochi minuti, nessuno potrà rubare l’oggetto. Ma se ciò succede ugualmente, al ladro si applica l’aumento della pena.
Ho letto che qualcuno usa registrare la propria bicicletta in alcuni registri pubblici che si trovano su internet. Come si può riavere la bici rubata? Come posso distinguerla da tutte le altre in giro?
La prima cosa da fare, quando si acquista una bicicletta, è una fotografia e trascrivere in un posto sicuro il numero di telaio (di cui sono dotate gran parte delle bici) in modo da comunicarlo alle forze dell’ordine nel caso di furto o smarrimento. In tal modo chi verrà trovato in possesso di una bici molto simile alla nostra potrà essere oggetto di verifica (verifica che solo la polizia o i carabinieri possono fare e non il proprietario).Di norma il numero di telaio si trova sotto la scatola del movimento centrale (dove c’è il perno su cui sono inserite le staffe). È impresso a fuoco ed in bassorilievo sulla scatola stessa, il che lo rende non raschiabile se non a rischio di indebolire e rovinare la scatola in maniera visibile. In ogni caso, l’abrasione o la manomissione del numero di telaio costituisce reato.I registri pubblici che si trovano su internet sono servizi gestiti da società private, che non hanno alcuna valenza di «pubblica fede» – come la potrebbe avere un pubblico registro gestito da pubblici ufficiali, come il Pra per le auto – né di ritrovamento del mezzo.In alcuni casi si usa comprare un adesivo indelebile, anch’esso disponibile su internet. In realtà, anche questo espediente è facilmente raggirabile dal ladro che potrebbe, con varie tecniche, eliminare l’adesivo o coprirlo.Alcuni ciclisti fanno punzonare la propria data di nascita su 6 cifre oppure scrivono il numero di targa, con un pennarello indelebile, sotto la scatola del movimento.
Il vero problema delle due ruote è che non hanno elementi identificativi come la targa. Diventa complicato collegare una bici al suo legittimo proprietario e capire se è rubata, anche perché l’unico segno distintivo, che è il numero di telaio, spesso sfugge a chi compra la bici o al ragazzino…